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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2022

Cassazione n. 10481/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che ha confermato la sua condanna, all'esito del giudizio abbreviato, alla pena di mesi 4 di reclusione ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile per il reato di cui all'art. 590-bis cod.pen. (per avere cagionato lesioni al ciclista [OSCURATO:PERSONA], investendolo mentre si immetteva nella corsia di marcia, senza concedergli la dovuta precedenza, in data 17 luglio 2016).

In particolare il ricorrente ha lamentato: 1) e 2) il vizio di motivazione in ordine alla sua affermata responsabilità penale, atteso che i giudici di merito hanno omesso ogni valutazione circa la condotta del ciclista, il cui diritto di precedenza non lo esonerava dall'adottare tutte le necessarie cautele, sicché si sarebbe dovuto riconoscere, quantomeno, il suo concorso di colpa; 3) l'erronea applicazione dell'art. 131-bis cod.pen., in quanto si sarebbe dovuta affermare la particolare tenuità del fatto, in considerazione della non pericolosità dell'imputato, a cui sono state concesse anche le attenuanti generiche. 2.11 ricorso è manifestamente infondato, atteso il giudice dell'impugnazione ha valorizzato, in modo del tutto esaustivo e logico: ai fini della esclusione di ogni colpa (esclusiva o concorrente) del ciclista la sua velocità adeguata alle condizioni del mezzo ed alle caratteristiche della strada, desumibile dalle deposizioni dei testi oculari e dal quadro indiziario complessivo emerso, evidenziando, invece, la grave imprudenza ed imperizia dell'imputato, che ha violato l'obbligo di dare la precedenza; ai fini del mancato riconoscimento della speciale tenuità del fatto, la gravità delle lesioni riportate dalla vittima e la condotta di guida di un veicolo sprovvisto di assicurazione.

In ordine all'esclusione della particolare tenuità del fatto va ricordato che, ai fini dell'applicabilità della causa d1 esclusione della punibilità in esame, il giudizio sul carattere dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 resto, 01), sicché è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 - 01).

Deve, poi, sottolinearsi che risulta conforme alla legge anche la valorizzazione della condotta di guida di un veicolo sprovvisto di assicurazione, che è rilevante ai sensi dell'art. 133, comma 1, n. 1, cod.pen., quale specifica modalità dell'azione, idonea ad incidere sul danno e sul pericolo, in quanto esclude o, comunque, diminuisce la possibilità di un rapido e sicuro risarcimento della vittima.

Né vi è contraddizione tra il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il riconoscimento delle attenuanti generiche, atteso che i parametri di valutazione previsti dall'art. 131-bis, comma primo, cod. pen. hanno natura e struttura oggettive (pena edittale, modalità e particolare tenuità della condotta, esiguità del danno), mentre quelli da valutare ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche sono prevalentemente collegati ai profili soggettivi del reo (Sez. 5, n. 17246 del 19/02/2020, Pascucci, Rv. 279112 - 01).

I. 3.Per completezza occorre precisare che è, invece, irrilevante il riferimento fatto dal giudice del merito ai precedenti di natura diversa da quello in esame (porto di armi, oltraggio a pubblico ufficiale), che non possono essere valutati ai fini del giudizio sull'abitualità della condotta, in quanto, ai sensi dell'art. 131-bis, comma 3, cod.pen., il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

Difatti, gli errori logici e di fatto da cui sono inficiati alcuni degli argomenti enunciati in una sentenza non valgono a determinare l'annullamento della stessa quando altre ragioni ed argomenti incensurabili ed autonomi rispetto a quelli viziati giustificano in modo adeguato la decisione (Sez. 1, n. 604 del 02/05/1967, Solejam, Rv. 105773 - 01). 4.Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 19 gennaio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che ha confermato la sua condanna, all'esito del giudizio abbreviato, alla pena di mesi 4 di reclusione ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile per il reato di cui all'art. 590-bis cod.pen. (per avere cagionato lesioni al ciclista [OSCURATO:PERSONA], investendolo mentre si immetteva nella corsia di marcia, senza concedergli la dovuta precedenza, in data 17 luglio 2016). In particolare il ricorrente ha lamentato: 1) e 2) il vizio di motivazione in ordine alla sua affermata responsabilità penale, atteso che i giudici di merito hanno omesso ogni valutazione circa la condotta del ciclista, il cui diritto di precedenza non lo esonerava dall'adottare tutte le necessarie cautele, sicché si sarebbe dovuto riconoscere, quantomeno, il suo concorso di colpa; 3) l'erronea applicazione dell'art. 131-bis cod.pen., in quanto si sarebbe dovuta affermare la particolare tenuità del fatto, in considerazione della non pericolosità dell'imputato, a cui sono state concesse anche le attenuanti generiche. 2.11 ricorso è manifestamente infondato, atteso il giudice dell'impugnazione ha valorizzato, in modo del tutto esaustivo e logico: ai fini della esclusione di ogni colpa (esclusiva o concorrente) del ciclista la sua velocità adeguata alle condizioni del mezzo ed alle caratteristiche della strada, desumibile dalle deposizioni dei testi oculari e dal quadro indiziario complessivo emerso, evidenziando, invece, la grave imprudenza ed imperizia dell'imputato, che ha violato l'obbligo di dare la precedenza; ai fini del mancato riconoscimento della speciale tenuità del fatto, la gravità delle lesioni riportate dalla vittima e la condotta di guida di un veicolo sprovvisto di assicurazione. In ordine all'esclusione della particolare tenuità del fatto va ricordato che, ai fini dell'applicabilità della causa d1 esclusione della punibilità in esame, il giudizio sul carattere dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 resto, 01), sicché è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 - 01). Deve, poi, sottolinearsi che risulta conforme alla legge anche la valorizzazione della condotta di guida di un veicolo sprovvisto di assicurazione, che è rilevante ai sensi dell'art. 133, comma 1, n. 1, cod.pen., quale specifica modalità dell'azione, idonea ad incidere sul danno e sul pericolo, in quanto esclude o, comunque, diminuisce la possibilità di un rapido e sicuro risarcimento della vittima. Né vi è contraddizione tra il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il riconoscimento delle attenuanti generiche, atteso che i parametri di valutazione previsti dall'art. 131-bis, comma primo, cod. pen. hanno natura e struttura oggettive (pena edittale, modalità e particolare tenuità della condotta, esiguità del danno), mentre quelli da valutare ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche sono prevalentemente collegati ai profili soggettivi del reo (Sez. 5, n. 17246 del 19/02/2020, Pascucci, Rv. 279112 - 01). I. 3.Per completezza occorre precisare che è, invece, irrilevante il riferimento fatto dal giudice del merito ai precedenti di natura diversa da quello in esame (porto di armi, oltraggio a pubblico ufficiale), che non possono essere valutati ai fini del giudizio sull'abitualità della condotta, in quanto, ai sensi dell'art. 131-bis, comma 3, cod.pen., il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. Difatti, gli errori logici e di fatto da cui sono inficiati alcuni degli argomenti enunciati in una sentenza non valgono a determinare l'annullamento della stessa quando altre ragioni ed argomenti incensurabili ed autonomi rispetto a quelli viziati giustificano in modo adeguato la decisione (Sez. 1, n. 604 del 02/05/1967, Solejam, Rv. 105773 - 01). 4.Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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