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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2021

Cassazione n. 39681/2021

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a seguente ORDINANZA suitricors0- proposta da [OSCURATO:PERSONA] nato ALBANIA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nata ROMANIA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 11/09/2020 della CORTE DI APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato gli imputati colpevoli, in concorso, di furto aggravato ai sensi degli artt. 624 bis - 625 co. 1 n. 2 cod. pen. 2.

Con un unico atto, propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con il ministero del medesimo difensore di fiducia, il quale si duole dell'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, lamentando l'inosservanza dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. e del vizio di motivazione non individualizzata.

2.1. Con specifico riferimento alla posizione della Cismaru, ci si duole dell'immotivato diniego della sospensione condizionale della pena e della non menzione.

3. I ricorsi sono inammissibili. t L'impugnazione di legittimità è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (V.

Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).

I ricorrenti censurano in modo assolutamente generico la motivazione della Corte di appello che mancherebbe della indicazione di elementi individualizzanti nella parte relativa al trattamento sanzionatorio.

Omette, tuttavia, la Difesa ricorrente di confrontarsi con il principio per cui, in subiecta materia, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).

3.1. La Corte territoriale, infatti, con puntuale motivazione, ha ben evidenziato, per entrambi gli imputati, l'intensità del dolo, desunta dalla accurata preparazione del delitto, nonché la circostanza che essi siano privi di una stabile attività lavorativa.

3.2. Analoghe considerazioni valgono anche con riguardo alla doglianza relativa al mancato riconoscimento dei benefici in favore della Cisnnaru, esclusi dal Giudice distrettuale per l'impossibilità di formulare una prognosi favorevole, evidenziando ancora una volta l'assenza di una stabile attività lavorativa oltre alla circostanza che la ricorrente risulta essere destinataria di un mandato di arresto europeo.

3.3. Pertanto, i ricorsi, oltre che reiterativi di doglianze già esaminate nelle sedi di merito, s'appalesano finalizzati a richiedere a questa Corte una diretta rivalutazione della valutazione riguardante il trattamento sanzionatorio, pur a fronte di una motivazione che non evidenzia profili censurabili in sede di legittimità. 4.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 13 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]Q)[OSCURATO:PERSONA]EPoor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA suitricors0- proposta da [OSCURATO:PERSONA] nato ALBANIA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nata ROMANIA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 11/09/2020 della CORTE DI APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato gli imputati colpevoli, in concorso, di furto aggravato ai sensi degli artt. 624 bis - 625 co. 1 n. 2 cod. pen. 2. Con un unico atto, propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con il ministero del medesimo difensore di fiducia, il quale si duole dell'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, lamentando l'inosservanza dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. e del vizio di motivazione non individualizzata. 2.1. Con specifico riferimento alla posizione della Cismaru, ci si duole dell'immotivato diniego della sospensione condizionale della pena e della non menzione. 3. I ricorsi sono inammissibili. t L'impugnazione di legittimità è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (V. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). I ricorrenti censurano in modo assolutamente generico la motivazione della Corte di appello che mancherebbe della indicazione di elementi individualizzanti nella parte relativa al trattamento sanzionatorio. Omette, tuttavia, la Difesa ricorrente di confrontarsi con il principio per cui, in subiecta materia, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). 3.1. La Corte territoriale, infatti, con puntuale motivazione, ha ben evidenziato, per entrambi gli imputati, l'intensità del dolo, desunta dalla accurata preparazione del delitto, nonché la circostanza che essi siano privi di una stabile attività lavorativa. 3.2. Analoghe considerazioni valgono anche con riguardo alla doglianza relativa al mancato riconoscimento dei benefici in favore della Cisnnaru, esclusi dal Giudice distrettuale per l'impossibilità di formulare una prognosi favorevole, evidenziando ancora una volta l'assenza di una stabile attività lavorativa oltre alla circostanza che la ricorrente risulta essere destinataria di un mandato di arresto europeo. 3.3. Pertanto, i ricorsi, oltre che reiterativi di doglianze già esaminate nelle sedi di merito, s'appalesano finalizzati a richiedere a questa Corte una diretta rivalutazione della valutazione riguardante il trattamento sanzionatorio, pur a fronte di una motivazione che non evidenzia profili censurabili in sede di legittimità. 4.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 13 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]Q)[OSCURATO:PERSONA]EPoor
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