CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 08110/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma in data 19/06/2024 preso atto che la ricorrente è stato ammessa alla trattazione orale in presenza a nessuno è comparso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Udite le conclusioni con le quali il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di riesame di Roma con l'ordinanza impugnata ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame proposta dall'attuale ricorrente avverso il decreto di sequestro preventivo disposto dai GIP in data 30/06/2024 in relazione all'alloggio abusivamente occupato da [OSCURATO:PERSONA], di proprietà di un ente religioso, per carenza di interesse. 2. Avverso detto provvedimento propone ricorso per cassazione l'indagata deducendo: il difetto di legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] legale rappresentante dell' "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]" a presentare la querela; la non titolarità del diritto di proprietà in capo all'Istituto religioso, asseritamente proprietario degli immobili; la mancata rilevazione dello stato di necessità quale scriminante dell'occupazione abusiva; la sussistenza di un legittimo possesso da parte della ricorrente e dunque di un suo interesse alla restituzione. 3. Il ricorso è inammissibile perché aspecifico. La ricorrente non si confronta con la precipua e dirimente considerazione del Tribunale del riesame che, richiamata la giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal £ollegio, ha da tempo affermato che l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare purché vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che, dovendo corrispondere al risultato tipizzato della dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale, va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro ( N. 52060 del 2019, Rv.277753 - 04, N. 50315 del 2015 Rv. 265463- 01, N. 47313 del 2017 Rv.271231 - 01, N. 30008 del 2016 Rv. 267336 - 01, N. 35072 del 2016 Rv.267672 - 01, N. 17852 del 2015 Rv. 263756 - 01, N. 6779 del 2019 Rv.274992 -01, N. 3602 del 2019 Rv. 276545 - 01, N. 9947 del 2016 Rv.266713 - 01) Ed invero, nei procedimenti reali la sussistenza dell'interesse è strettamente collegata alla richiesta di restituzione del bene, sicché è onere di chi impugna indicare, a pena di inammissibilità, oltre all'avvenuta esecuzione del sequestro, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la sua relazione con la cosa sottoposta a sequestro, relazione che consentirebbe la restituzione del bene a chi impugna. Nel caso in esame la ricorrente, come indicato nel provvedimento impugnato, non ha tale interesse poiché non dispone di alcun titolo,difettando una legittima assegnazione del bene in suo favore da parte dell'Istituto religioso, ciò neppure in ragione del dedotto stato dì necessità, che il Tribunale, peraltro, ha motivatamente escluso richiamandosi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ( pag. 2 della sentenza). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. p.q.m. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de