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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 novembre 1978

Cassazione n. 41545/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'ORI° SALVATORE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/11/1978 avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per remissione di querela; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'annullamento della sentenza impuganta; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di D'[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 16/09/2021, che aveva confermato la condanna di D'Orlo per il reato di truffa, per avere stipulato un contratto per l'erogazione di energia elettrica a nome di [OSCURATO:PERSONA], così procurandosi l'ingiusto profitto della fornitura del servizio, con relativo danno in capo a [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce l'improcedibilità del reato per essere lo stesso estinto per intervenuta remissione di querela e contestuale accettazione. 1.2 Il difensore eccepisce inoltre che erroneamente era stato ritenuto [OSCURATO:PERSONA] persona offesa e legittimato alla proposizione della querela, qualifica che spettava invece ad [OSCURATO:SOCIETA].

2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, chiedendo annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata, per essere il reato estinto per remissione di querela.

3. Il difensore presentava conclusioni scritte, con le quali insisteva nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Deve essere pronunciata sentenza di estinzione del reato ai sensi dell'art. 152 cod.pen., posto che in data 29 maggio 2021 è intervenuta remissione di querela con contestuale accettazione, come da verbale prodotti in atti.

Le spese devono essere poste a carico dell'imputato ai sensi dell'art. 340 quarto comma cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 15/07/2022 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'ORI° SALVATORE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/11/1978 avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per remissione di querela; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'annullamento della sentenza impuganta; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di D'[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 16/09/2021, che aveva confermato la condanna di D'Orlo per il reato di truffa, per avere stipulato un contratto per l'erogazione di energia elettrica a nome di [OSCURATO:PERSONA], così procurandosi l'ingiusto profitto della fornitura del servizio, con relativo danno in capo a [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce l'improcedibilità del reato per essere lo stesso estinto per intervenuta remissione di querela e contestuale accettazione. 1.2 Il difensore eccepisce inoltre che erroneamente era stato ritenuto [OSCURATO:PERSONA] persona offesa e legittimato alla proposizione della querela, qualifica che spettava invece ad [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, chiedendo annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata, per essere il reato estinto per remissione di querela. 3. Il difensore presentava conclusioni scritte, con le quali insisteva nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Deve essere pronunciata sentenza di estinzione del reato ai sensi dell'art. 152 cod.pen., posto che in data 29 maggio 2021 è intervenuta remissione di querela con contestuale accettazione, come da verbale prodotti in atti. Le spese devono essere poste a carico dell'imputato ai sensi dell'art. 340 quarto comma cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 15/07/2022 Il Consigliere estensore I
Sentenza Cassazione n. 41545/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris