CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 giugno 2026
Cassazione n. 22065/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocura in calce alcontroricorso;- controricorrente -avverso il DECRETO N. 4563/2023 del [OSCURATO:PERSONA],depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del17/6/2026;1.1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarato con sentenza del24/9/2012, ha proposto opposizione al decreto con il quale ilgiudice delegato l’aveva ammesso allo stato passivo delNumero registro generale 24184/2023Nu2m ero sezionale 2713/2026Numero di raccolta generale 22065/2026Data pubblicazione 27/06/2026sentenza del 20/9/2016) in collocazione chirografaria anziché,come richiesto, in via prededucibile.1.2. L’opponente, a fondamento della domanda, hadedotto che: - il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva promosso, indanno della società [OSCURATO:SOCIETA]. al tempo in bonis, unprocedimento esecutivo mobiliare all’esito del quale il giudicedell’esecuzione gli aveva assegnato, in data 19/6/2019, lasomma di €. 42.359,89; - l’incasso di tale somma, tuttavia, aisensi dell’art. 67, comma 2°, l.fall., era inefficace nei confrontidel [OSCURATO:SOCIETA]., il quale, pertanto, aveva il diritto allarestituzione di tale somma; - tale credito, in quanto sorto inoccasione della procedura concorsuale, doveva considerarsiprededucibile; - si trattava, infatti, della pretesa alla restituzionedi somme che il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva incassato aseguito di azione esecutiva dallo stesso instaurato; - il titoloposto a fondamento della intrapresa azione esecutiva trovava,del resto, fondamento in una transazione, avente naturanovativa, stipulata in data 15/9/2017 dal [OSCURATO:PERSONA].r.l. con la società [OSCURATO:SOCIETA]. in bonis; - il credito insinuato,pertanto, doveva essere ammesso in via prededucibile.1.3. [OSCURATO:PERSONA] opposto ha resistito alla domanda,chiedendone il rigetto.1.4. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettatol’opposizione.1.5. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto che: - nel casoin cui il curatore fallimentare abbia ricevuto un pagamento poiassoggettato ad azione revocatoria ex art. 67 l.fall., esercitatacon successo dal curatore del solvens, a sua volta dichiaratofallito, il conseguente credito restitutorio, in capo alla partevittoriosa, non ha natura di obbligazione prededucibile, nonassumendo rilievo il fatto che il credito tragga origine da unversamento effettuato in favore dell’organo concorsuale,Ric. 2023, n. 24184 - Sez. 1 – CC del 17 giugno 2026Numero registro generale 24184/2023Nu3m ero sezionale 2713/2026Numero di raccolta generale 22065/2026Data pubblicazione 27/06/2026limitandosi questi a subentrare nella posizione sostanziale eprocessuale del fallito ed in tale veste conseguendo unpagamento lecito, reso inefficace con la predetta azionecostitutiva; - il debito che viene ad esistenza per effetto delpositivo esercizio dell’azione revocatoria non può dirsi, del resto,sorto in occasione o in funzione della procedura concorsuale aisensi dell’art. 111 l.fall.; - la funzione dell’azione revocatoriafallimentare, d’altra parte, è quella di ripristinare la par condiciofra i creditori sicché il suo esercizio non può comportare che unpagamento divenuto inefficace a seguito della proposizionedell’azione ex art. 67 l.fall. e concernente un credito(astrattamente restitutorio) di per sé chirografario divengaprededucibile solo perché il pagamento era stato eseguito(peraltro in modo legittimo) nei confronti della curatela cheaveva agito per il recupero di un importo di pertinenza delsoggetto fallito; - non era stata, infine, fornita alcuna prova daparte dell’opponente, su cui gravava il relativo onere, in ordinealla natura novativa della transazione intercorsa tra il [OSCURATO:SOCIETA]. e la società [OSCURATO:SOCIETA]. in bonis e posta afondamento del decreto ingiuntivo, in base al quale il [OSCURATO:SOCIETA]. avevano instaurato l’esecuzione individuale e alcui esito erano state assegnate le somme oggetto di domandarevocatoria e insinuazione al passivo, sicché, anche in relazionea tale profilo, doveva escludersi la natura prededucibile delcredito insinuato.2.1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., con ricorso notificatol’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha chiesto, per tre motivi, la cassazione deldecreto.2.2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione haresistito con controricorso depositato il 12/1/2024.2.3. Le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONERic. 2023, n. 24184 - Sez. 1 – CC del 17 giugno 2026Numero registro generale 24184/2023Nu4m ero sezionale 2713/2026Numero di raccolta generale 22065/2026Data pubblicazione 27/06/20263.1. Con il primo motivo, il Fallimento ricorrente,lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 111,comma 2°, l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazionee la falsa applicazione dell’art. 67, comma 2°, l.fall., in relazioneall’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché la violazione dell’art. 115 c.p.c.,in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato il decretoimpugnato nella parte in cui il tribunale, travisando il contenutooggettivo della transazione intercorsa tra il [OSCURATO:PERSONA] la società debitrice poi fallita, ha respinto la richiesta diammissione in prededuzione del credito alla restituzione dellasomma versata con il pagamento revocato sul rilievo che illimitato a subentrare nella posizione sostanziale e processualedel fallito, omettendo, per contro, di considerare che: - ildella [OSCURATO:SOCIETA]. in virtù della transazione stipulata conquest’ultima dalla stessa curatela in data 15/9/2017 e del decretoingiuntivo che quest’ultima, a seguito della decadenza delladebitrice dal beneficio del termine, aveva chiesto e ottenuto inforza di tale transazione; - il Fallimento accipiens non era,dunque, subentrato nella medesima posizione sostanziale eprocessuale della società fallita; - il credito del Fallimento dellasolvens era, dunque, sorto in conseguenza dell’attività gestionaledella curatela accipiens ed aveva, pertanto, nei confronti diquest’ultima, natura prededucibile.3.2. Con il secondo motivo, il Fallimento ricorrente,lamentando la violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art.360 n. 4 c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt.1965 e 1230 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché laviolazione e la falsa applicazione dell’art. 111, comma 2°, l.fall.,in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decretoimpugnato nella parte in cui il tribunale ha rigettato la richiestaRic. 2023, n. 24184 - Sez. 1 – CC del 17 giugno 2026Numero registro generale 24184/2023Nu5m ero sezionale 2713/2026Numero di raccolta generale 22065/2026Data pubblicazione 27/06/2026di ammissione in prededuzione del credito alla restituzione dellasomma versata con il pagamento revocato sul rilievo che ilnovativa della transazione intercorsa tra il [OSCURATO:PERSONA] la società debitrice poi fallita, omettendo, per contro, diconsiderare che: - la transazione in questione era statasottoscritta anche da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], qualinuovi coobbligati in solido; - tale dato oggettivo, che il tribunaleaveva travisato, inequivocabilmente dimostrava, a fronte dinuove obbligazioni, la novatività dell’atto transattivo; - ilforza di una posizione sostanziale e processuale senz’altro nuovarispetto a quella della fallita.3.3. Con il terzo motivo, il Fallimento ricorrente,lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 52 l.fall.,in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decretoimpugnato nella parte in cui il tribunale ha respinto la richiesta diammissione in prededuzione del credito alla restituzione dellasomma versata con il pagamento revocato sul rilievo che ilcredito al controvalore del cespite oggetto della domandarevocatoria non aveva natura prededucibile, senza, tuttavia,considerare che, una volta revocato il pagamento, il creditore hadiritto di insinuarsi al passivo, mantenendo il privilegio originario,con la conseguenza che, essendo il credito derivante dallatransazione sorto in occasione o in funzione del Fallimento SilverCar, l’incasso del relativo importo da parte del Fallimento SilverCar con l’esecuzione mobiliare introdotta in forza della suddettatransazione rappresentava anch’esso un atto sorto in occasioneo in funzione di tale procedura e che il credito restitutorioderivante dall’azione ex art. 67 l.fall., in quanto derivante dalsuddetto atto transattivo che aveva portato all’esecuzione,doveva, quindi, anch’esso necessariamente assumere laRic. 2023, n. 24184 - Sez. 1 – CC del 17 giugno 2026Numero re6gis tro generale 24184/2023Numero sezionale 2713/2026Numero di raccolta generale 22065/2026Data pubblicazione 27/06/2026medesima veste prededucibile.3.4. I motivi, da trattare congiuntamente, sono, nei limitiche seguono, fondati.3.5. Questa Corte, intanto, ha già avuto modo diaffermare (cfr. Cass. n. 30124 del 2024, in motiv.) che: - ladomanda di revocatoria (ordinaria o fallimentare) non ha adoggetto il bene in sé, ma solo la reintegrazione della genericagaranzia patrimoniale dei creditori mediante l’assoggettabilità delbene a esecuzione; - il bene dismesso con l’atto revocando viene,infatti, in considerazione, rispetto all’interesse di quei creditori,soltanto per il suo valore, con la conseguenza che il fallimentodel terzo acquirente, dichiarato dopo l’atto di alienazione che hadeterminato la lesione della garanzia patrimoniale, se impediscel’esercizio dell’azione costitutiva in sede ordinaria, non preclude,però, l’esercizio, nelle forme esclusive del giudizio diverificazione, di un’azione restitutoria per equivalenteparametrata al valore del bene sottratto alla garanziapatrimoniale; - il fallimento del terzo acquirente preclude, quindi,la proponibilità dell’azione di revoca, non essendo consentito, afronte della cristallizzazione del patrimonio del menzionatofallimento al momento della dichiarazione, incidere sull’integritàdello stesso con il recupero del bene alla sola garanziapatrimoniale del creditore (o della massa dei creditori)dell’alienante; - tuttavia, se impedisce di recuperare il bene ondeesercitare su questo l’azione esecutiva, non esclude, però, che ilcreditore (o, in caso di fallimento dell’alienante, il relativocuratore) possa(no) insinuarsi al passivo del (primo) fallimentoper il corrispondente controvalore; - l’azione di revoca, pertanto,dopo il fallimento dell’acquirente del bene che ne costituisceoggetto, stante l’intangibilità dell’asse fallimentare in base a titoliformati dopo il fallimento (cd. cristallizzazione), non può essereesperita con la finalità di recuperare il bene alienato alla propriaRic. 2023, n. 24184 - Sez. 1 – CC del 17 giugno 2026Numero re7gis tro generale 24184/2023Numero sezionale 2713/2026Numero di raccolta generale 22065/2026Data pubblicazione 27/06/2026esclusiva garanzia patrimoniale, poiché si tratta di un’azionecostitutiva che modifica ex post una situazione giuridicapreesistente; - in questo caso, però, i creditori dell’alienante (eper essi, ove l’alienante sia fallito, il curatore del relativofallimento) restano tutelati, secondo le regole del concorso (art.52 l.fall.), dalla garanzia patrimoniale generica dell’acquirentefallito, nel senso che possono insinuarsi al passivo del relativofallimento per il valore del bene oggetto dell’atto di disposizioneastrattamente revocabile (cfr. Cass. SU n. 12476 del 2020; Cass.n. 40745 del 2021; Cass. n. 34391 del 2022); - si tratta, dunque,di un credito il cui accertamento (previa delibazione dellapregiudiziale costitutiva) è devoluto alla competenza esclusivadel giudice delegato del fallimento dell’acquirente (Cass. n.11021 del 2023, in motiv.).3.6. Tali principi valgono, evidentemente, anche nel casoin cui la domanda di revoca (fallimentare) ha per oggetto ilpagamento che il solvens, poi fallito, abbia eseguito in favore diun creditore dichiarato a sua volta fallito (o, come nel caso inesame, direttamente in favore del curatore di tale fallimento).3.7. La dichiarazione di fallimento dell’accipiens rende,infatti, inammissibile (o, se già pendente, improcedibile) laproposizione (o, rispettivamente, la prosecuzione), in sedeordinaria, dell’azione di revoca fallimentare di tale pagamento: laquale, invero, avendo natura costitutiva, con l’effetto dimodificare ex post una situazione giuridica preesistente (e cioè ilpagamento eseguito dal debitore, che è reso inefficace neiconfronti della massa dei creditori di quest’ultimo), non può piùessere esperita con la finalità di recuperare la somma versata allamassa attiva del fallimento del debitore che ha pagato.3.8. Resta, naturalmente, ferma la facoltà del Fallimentodel solvens (esperita, in effetti, nel caso in esame) di insinuarsial passivo del fallimento dell’accipiens per il credito alla sommaRic. 2023, n. 24184 - Sez. 1 – CC del 17 giugno 2026Numero re8gis tro generale 24184/2023Numero sezionale 2713/2026Numero di raccolta generale 22065/2026Data pubblicazione 27/06/2026a suo tempo oggetto del pagamento revocabile, demandando algiudice delegato (di quest’ultimo fallimento) anche la delibazionedella pregiudiziale costitutiva, e di partecipare, per tale(esclusiva) via, al recupero della stessa secondo le regole delconcorso tra tutti i creditori del (creditore) accipiens.3.9. Il problema, piuttosto, riguarda la collocazione di talecredito (alla restituzione della somma oggetto del pagamentorevocato) nello stato passivo del fallimento del creditore che l’haricevuto: se, cioè, tale pretesa debba essere collocata, come haritenuto il decreto impugnato, in chirografo, ovvero se, alcontrario, come pretende il Fallimento (del debitore che l’haeseguito) ricorrente, in prededuzione.3.10. Questa Corte ha, con pronuncia ormai risalente(Cass. n. 6709 del 2009), optato per la prima soluzione,ritenendo “irrilevante la circostanza che il pagamento poirevocato sia stato ricevuto dal curatore”: - tale circostanza,infatti, non è da sola “sufficiente a trasformare la natura delcredito, attribuendo a questo natura prededucibile, posto che neiriguardi del curatore si trattava di un pagamento ricevuto insostituzione della fallita” creditrice; - “non rileva”, invero, “ai finidel riconoscimento della prededucibilità, la circostanza che ilcredito tragga origine da un versamento, anche se effettuato adorgani della procedura concorsuale … che trovi il suo titolo in unrapporto facente capo all’imprenditore fallito”, “sicché, quando,come nel caso in esame, il curatore riceva il pagamento di uncredito del fallito e sia poi a sua volta convenuto in revocatoriafallimentare, deve ritenersi che egli subentri appunto nellaposizione sostanziale e processuale del fallito”; - in altri termini,“la natura del credito restitutorio nascente dal vittorioso eserciziodell’azione revocatoria fallimentare non muta a seconda che ilpagamento revocabile sia stato ricevuto dall’imprenditore inbonis ovvero dal curatore del suo fallimento”; - d’altra parte, laRic. 2023, n. 24184 - Sez. 1 – CC del 17 giugno 2026Numero registro generale 24184/2023Nu9m ero sezionale 2713/2026Numero di raccolta generale 22065/2026Data pubblicazione 27/06/2026stessa natura costitutiva dell’azione revocatoria vale ad“escludere la natura prededucibile del credito”, posto che, allabase della ritenuta natura costitutiva dell’azione, vi è propriol’originaria liceità del pagamento, la cui inefficacia sopravvienesolo in esito alla sentenza di accoglimento della revocatoria.3.11. Ritiene la Corte che tale soluzione debba essere,almeno in parte, rivista.3.12. La sua correttezza merita, in effetti, di essere ribaditanel (solo) caso in cui il debito di restituzione della sommaincassata è derivato dalla pronuncia di revoca di un pagamentoche il creditore aveva incassato quando era ancora in bonis.3.13. In tale ipotesi, invero, l’inefficacia di tale pagamento,funzionale all’attuazione dell’effetto ripristinatorio, colpisce undichiarazione di fallimento del creditore e, di conseguenza,inevitabilmente colloca la pretesa restitutoria del Fallimento delsolvens nel concorso del fallimento dell’accipiens senza chesussista alcuna ragione, né di carattere cronologico (ilpagamento poi revocato è stato eseguito prima dell’apertura delfallimento dell’accipiens tenuto alla restituzione), né di caratterefunzionale (il pagamento poi revocato è stato eseguito alcreditore e non al curatore del relativo fallimento), peraffermarne, rispetto a tale Fallimento, la natura prededucibile.3.14. Non altrettanto, invece, è a dirsi per il caso, comequello in esame, in cui il pagamento del credito sia stato eseguito,in periodo sospetto (rispetto alla dichiarazione di fallimento deldebitore solvens) direttamente al (curatore del) Fallimento delcreditore.3.15. In tale ipotesi, infatti, come è stato giustamenteosservato, accade che: - la pronuncia di revoca ha per oggetto ilpagamento (di un credito del creditore poi fallito) che è stato,però, ricevuto direttamente dal curatore del relativo fallimento;Ric. 2023, n. 24184 - Sez. 1 – CC del 17 giugno 2026Numero registro generale 24184/20231Nu0m ero sezionale 2713/2026Numero di raccolta generale 22065/2026Data pubblicazione 27/06/2026- il relativo debito restitutorio (pur se doverosamente insinuatoal passivo del Fallimento che lo ha ricevuto) è, in realtà, sorto, inconseguenza di tale incasso, direttamente in capo al Fallimentodel creditore; - la soccombenza del curatore del Fallimento cheha ricevuto la somma rispetto all’azione revocatoria promossa neisuoi confronti (a mezzo dell’insinuazione al relativo stato passivodel conseguente credito restitutorio: l’esclusività del cuiaccertamento, del resto, opera e si estende, a norma dell’art. 52,comma 2°, l.fall., anche ai crediti trattati ai sensi dell’art. 111,comma 1°, n. 1, l.fall.) dal curatore del fallimento del solvensimplica, infatti, in ragione dell’inefficacia (pur se accertata in viaincidentale) del pagamento, la (sopravvenuta) estraneità dellasomma a suo tempo ricevuta (dal curatore, in riscossione di uncredito del fallito) all’esecuzione concorsuale (dei relativi beni) infavore dei creditori di quest’ultimo; - il debito di restituzione ditale somma (non diversamente da quello che il Fallimentoassume in ragione dell’incasso di somme per effetto diprovvedimenti provvisoriamente esecutivi ma successivamenteriformati: che, infatti, non a caso, non possono essere ripartiteproprio per l’eventualità che il curatore accipiens debba, appunto,procedere, in prededuzione, alla loro restituzione: art. 113, ult.comma, l.fall.) deve, pertanto, necessariamente gravare sullamassa del Fallimento accipiens soccombente, trattandosi diobbligo occasionalmente connesso al compimento di un attosolutorio che tale Fallimento ha direttamente ricevuto efunzionalmente destinato (almeno ex ante) a riflettersi (se nonfosse stato revocato, originando in capo al Fallimento del solvensil credito alla sua restituzione) a vantaggio della massa deicreditori dell’accipiens e che, in conseguenza della sua(sopravvenuta) inefficacia, grava, per la stessa ragione, sul4. Il ricorso dev’essere, pertanto, accolto: e il decretoRic. 2023, n. 24184 - Sez. 1 – CC del 17 giugno 2026Numero registro generale 24184/20231Nu1m ero sezionale 2713/2026Numero di raccolta generale 22065/2026Data pubblicazione 27/06/2026impugnato, per l’effetto, cassato con rinvio, per un nuovo esame,al tribunale di Mantova che, in differente composizione,provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.MLa Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l’effetto,cassa il decreto impugnato con rinvio, per un nuovo esame, altribunale di Mantova che, in differente composizione, provvederàanche sulle spese del presente giudizio.Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 17 giugno 2026.Il PresidenteRic. 2023, n. 24184 - Sez. 1 – CC del 17 giugno 2026