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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 marzo 2022

Cassazione n. 09944/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 4018-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] “Lisa”, n. 47 bis; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 2 ([OSCURATO:PERSONA]), presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 4018/2021 Numero sezionale 1594/2022 Numero di raccolta generale 9944/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 avverso la sentenza n. 2384/2020 della Corte d'appello di Napoli, depositata il 29/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/02/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: -[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedono, con ricorso notificato in data 28/01/2021, la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Napoli che, riformando la pronuncia di prime cure, ha rigettato la loro domanda; -infatti, con ricorso per reintegrazione nel possesso gli odierni ricorrenti hanno chiesto di ordinarsi a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], ed a Antonio e [OSCURATO:PERSONA] di reintegrarli immediatamente nel pieno pacifico ed esclusivo possesso del diritto di passaggio attraverso la strada che lambisce il fondo di proprietà dei primi e condotto in affitto dai secondi, mediante la eliminazione dei nastri di colore bianco-rosso apposti su due paletti in ferro infissi all’imbocco di detta strada; -l’adito Tribunale di Benevento ha emesso ordinanza di rigetto, dichiarando i ricorrenti privi di legittimazione attiva, posto che, dalla documentazione in atti, non emergeva che essi vantassero alcun diritto sul deposito che si dovrebbe raggiungere attraverso il tratto in questione; -il Tribunale di Benevento, in sede di reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha accolto il ricorso ordinando la reintegrazione dei ricorrenti nel diritto di passaggio; -avendo i resistenti [OSCURATO:PERSONA] chiesto la prosecuzione del giudizio e costituitisi Giannitto e [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Benevento, decidendo in sede di merito possessorio, ha accolto la domanda di F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 4018/2021 Numero sezionale 1594/2022 Numero di raccolta generale 9944/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 reintegrazione nel possesso della servitù di passaggio attraverso strada posta su fondo con limitato riferimento a [OSCURATO:PERSONA], escludendo che vi fosse concorso degli altri convenuti nello spoglio attuato dal primo; - avverso tale pronuncia ha proposto appello [OSCURATO:PERSONA]; -si sono costituiti in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno resistito al gravame chiedendone il rigetto, mentre le altre parti, sebbene ritualmente evocate in giudizio, sono rimaste contumaci; -la Corte d’appello di Napoli, con la sentenza qui impugnata, ha riformato la sentenza del Tribunale, accogliendo in particolare il quarto motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto di portata assorbente rispetto ad ogni altra censura; -il motivo censurava la sentenza gravata per non aver considerato che la chiusura della strada, lungi dal concretare uno spoglio, integrava un’attività doverosa, atteso che il tracciato in causa era stato interessato da una frana; -la Corte territoriale ha escluso la ravvisabilità nella fattispecie di uno spoglio reprimibile con l’azione di reintegrazione del possesso ex art.1168 c.c., per carenza dell’animus spoliandi; -ciò in quanto, secondo costante giurisprudenza, lo spoglio costituisce atto illecito che lede il diritto del possessore alla conservazione della disponibilità della cosa, sicché la relativa condotta materiale deve essere sorretta da dolo o colpa, la cui prova incombe su chi propone la domanda; -la chiusura della strada in seguito alla frana veniva considerata dalla Corte d’Appello, così come rilevato anche dalla polizia municipale che era intervenuta sul posto al momento dell’accaduto, un atto necessitato, sicché l’illecito era stato scusato dalla necessità di salvare F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 4018/2021 Numero sezionale 1594/2022 Numero di raccolta generale 9944/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, non volontariamente causato né altrimenti evitabile, previsto dall’art. 2045 cod. civ., ovvero dall’adempimento del dovere ex art. 51 cod. pen.; -avverso la predetta sentenza propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cui resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; considerato che -il primo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art.1168 cod. civ., per aver escluso nella condotta contestata agli appellanti la sussistenza dell’animus spoliandi; -con il motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata, per avere la Corte territoriale ritenuto, nonostante le risultanze processuali, che la condotta dell’appellante non sarebbe stata connotata da animus spoliandi, dovendo invece l’elemento soggettivo dello spoglio considerarsi insito già nel fatto di privare del godimento della cosa il possessore o detentore, contro la volontà espressa o tacita del medesimo; -il motivo è inammissibile; -nonostante la censura sia formalmente articolata come violazione e falsa applicazione di legge, essa, nella sostanza, non attinge l’applicazione della norma regolatrice applicata dalla Corte (cfr. Cass.635/2015; id.1750/2020), ma la valutazione del materiale probatorio, che è insindacabile da parte del giudice di legittimità se non per omesso esame di fatto decisivo; -il secondo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art.92, comma 2 cod. proc. civ., nella parte in cui il giudice non ha operato la compensazione integrale o, in subordine, almeno parziale delle spese di giudizio, ivi incluse quelle della fase cautelare; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 4018/2021 Numero sezionale 1594/2022 Numero di raccolta generale 9944/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 -i ricorrenti censurano la sentenza impugnata, per non avere la Corte territoriale compensato le spese del giudizio, nonostante che la sentenza del Tribunale fosse stata riformata solo parzialmente, per il fatto che non era stata messa in discussione la sussistenza della condotta materiale, ma era stata esclusa solo la sussistenza dell’animus spoliandi; -anche questo motivo è inammissibile; -la sentenza d’appello, da un lato, ha confermato l’esclusione di responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], dall’altro ha affermato, con riguardo a [OSCURATO:PERSONA] e in riforma della sentenza di prime cure, che la chiusura del tratto di cui in causa non costituiva illecito ex art. 1168 cod. civ., in quanto si trattava di atto necessitato non denotato dal necessario animus spoliandi, sicché gli attori in primo grado (odierni ricorrenti) sono rimasti completamente soccombenti all’esito del giudizio d’appello; -in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, mentre esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite (ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 15317 del 19/06/2013); -il ricorso è pertanto inammissibile e, in applicazione del principio della soccombenza, i ricorrenti sono tenuti alla rifusione delle spese di lite al controricorrente nella misura liquidata in dispositivo; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 4018/2021 Numero sezionale 1594/2022 Numero di raccolta generale 9944/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, l’11 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 4018-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] “Lisa”, n. 47 bis; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 2 ([OSCURATO:PERSONA]), presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 4018/2021 Numero sezionale 1594/2022 Numero di raccolta generale 9944/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 avverso la sentenza n. 2384/2020 della Corte d'appello di Napoli, depositata il 29/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/02/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: -[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedono, con ricorso notificato in data 28/01/2021, la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Napoli che, riformando la pronuncia di prime cure, ha rigettato la loro domanda; -infatti, con ricorso per reintegrazione nel possesso gli odierni ricorrenti hanno chiesto di ordinarsi a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], ed a Antonio e [OSCURATO:PERSONA] di reintegrarli immediatamente nel pieno pacifico ed esclusivo possesso del diritto di passaggio attraverso la strada che lambisce il fondo di proprietà dei primi e condotto in affitto dai secondi, mediante la eliminazione dei nastri di colore bianco-rosso apposti su due paletti in ferro infissi all’imbocco di detta strada; -l’adito Tribunale di Benevento ha emesso ordinanza di rigetto, dichiarando i ricorrenti privi di legittimazione attiva, posto che, dalla documentazione in atti, non emergeva che essi vantassero alcun diritto sul deposito che si dovrebbe raggiungere attraverso il tratto in questione; -il Tribunale di Benevento, in sede di reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha accolto il ricorso ordinando la reintegrazione dei ricorrenti nel diritto di passaggio; -avendo i resistenti [OSCURATO:PERSONA] chiesto la prosecuzione del giudizio e costituitisi Giannitto e [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Benevento, decidendo in sede di merito possessorio, ha accolto la domanda di F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 4018/2021 Numero sezionale 1594/2022 Numero di raccolta generale 9944/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 reintegrazione nel possesso della servitù di passaggio attraverso strada posta su fondo con limitato riferimento a [OSCURATO:PERSONA], escludendo che vi fosse concorso degli altri convenuti nello spoglio attuato dal primo; - avverso tale pronuncia ha proposto appello [OSCURATO:PERSONA]; -si sono costituiti in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno resistito al gravame chiedendone il rigetto, mentre le altre parti, sebbene ritualmente evocate in giudizio, sono rimaste contumaci; -la Corte d’appello di Napoli, con la sentenza qui impugnata, ha riformato la sentenza del Tribunale, accogliendo in particolare il quarto motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto di portata assorbente rispetto ad ogni altra censura; -il motivo censurava la sentenza gravata per non aver considerato che la chiusura della strada, lungi dal concretare uno spoglio, integrava un’attività doverosa, atteso che il tracciato in causa era stato interessato da una frana; -la Corte territoriale ha escluso la ravvisabilità nella fattispecie di uno spoglio reprimibile con l’azione di reintegrazione del possesso ex art.1168 c.c., per carenza dell’animus spoliandi; -ciò in quanto, secondo costante giurisprudenza, lo spoglio costituisce atto illecito che lede il diritto del possessore alla conservazione della disponibilità della cosa, sicché la relativa condotta materiale deve essere sorretta da dolo o colpa, la cui prova incombe su chi propone la domanda; -la chiusura della strada in seguito alla frana veniva considerata dalla Corte d’Appello, così come rilevato anche dalla polizia municipale che era intervenuta sul posto al momento dell’accaduto, un atto necessitato, sicché l’illecito era stato scusato dalla necessità di salvare F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 4018/2021 Numero sezionale 1594/2022 Numero di raccolta generale 9944/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, non volontariamente causato né altrimenti evitabile, previsto dall’art. 2045 cod. civ., ovvero dall’adempimento del dovere ex art. 51 cod. pen.; -avverso la predetta sentenza propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cui resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; considerato che -il primo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art.1168 cod. civ., per aver escluso nella condotta contestata agli appellanti la sussistenza dell’animus spoliandi; -con il motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata, per avere la Corte territoriale ritenuto, nonostante le risultanze processuali, che la condotta dell’appellante non sarebbe stata connotata da animus spoliandi, dovendo invece l’elemento soggettivo dello spoglio considerarsi insito già nel fatto di privare del godimento della cosa il possessore o detentore, contro la volontà espressa o tacita del medesimo; -il motivo è inammissibile; -nonostante la censura sia formalmente articolata come violazione e falsa applicazione di legge, essa, nella sostanza, non attinge l’applicazione della norma regolatrice applicata dalla Corte (cfr. Cass.635/2015; id.1750/2020), ma la valutazione del materiale probatorio, che è insindacabile da parte del giudice di legittimità se non per omesso esame di fatto decisivo; -il secondo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art.92, comma 2 cod. proc. civ., nella parte in cui il giudice non ha operato la compensazione integrale o, in subordine, almeno parziale delle spese di giudizio, ivi incluse quelle della fase cautelare; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 4018/2021 Numero sezionale 1594/2022 Numero di raccolta generale 9944/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 -i ricorrenti censurano la sentenza impugnata, per non avere la Corte territoriale compensato le spese del giudizio, nonostante che la sentenza del Tribunale fosse stata riformata solo parzialmente, per il fatto che non era stata messa in discussione la sussistenza della condotta materiale, ma era stata esclusa solo la sussistenza dell’animus spoliandi; -anche questo motivo è inammissibile; -la sentenza d’appello, da un lato, ha confermato l’esclusione di responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], dall’altro ha affermato, con riguardo a [OSCURATO:PERSONA] e in riforma della sentenza di prime cure, che la chiusura del tratto di cui in causa non costituiva illecito ex art. 1168 cod. civ., in quanto si trattava di atto necessitato non denotato dal necessario animus spoliandi, sicché gli attori in primo grado (odierni ricorrenti) sono rimasti completamente soccombenti all’esito del giudizio d’appello; -in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, mentre esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite (ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 15317 del 19/06/2013); -il ricorso è pertanto inammissibile e, in applicazione del principio della soccombenza, i ricorrenti sono tenuti alla rifusione delle spese di lite al controricorrente nella misura liquidata in dispositivo; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 4018/2021 Numero sezionale 1594/2022 Numero di raccolta generale 9944/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, l’11 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A
Sentenza Cassazione n. 09944/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris