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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 46862/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; luditelle conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 3 giugno 2021 la Corte d'appello di Bari ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena di giustizia [OSCURATO:PERSONA], avendolo ritenuto responsabile del reato di furto aggravato.

2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione del fatto come tentativo, dal momento che, nel caso di specie, non era mai stato realizzato l'impossessamento delle olive che il Ruscino stava raccogliendo.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge in relazione all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen., con riguardo alla sottrazione di beni che si trovino esposti alla pubblica fede per la loro condizione originaria e non per effetto dell'opera dell'uomo.

2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

2.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'art. 62-bis cod. pen. e all'art. 62, n. 4, cod. pen. 3.

Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità.

Il ricorso, infatti, per un verso, non si confronta in alcun modo con il rilievo della Corte territoriale, secondo la quale, mentre il Ruscino era intento a raccogliere altre olive, un tino di olive era già stato collocato all'interno della sua autovettura chiusa a chiave; per altro verso, trascura di considerare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di furto, qualora l'agente, operando in un medesimo contesto temporale e spaziale, si impossessi di una parte dei beni e non riesca, per cause indipendenti dalla sua volontà, ad impossessarsi di altri esistenti nello stesso luogo, si realizza un solo reato consumato, non potendosi ravvisare nel fatto né l'ipotesi del tentativo né quella di furto consumato in concorso con il tentativo (v., ad es., Sez. 5, n. 32786 del 25/06/2013, Rv. 257256 — 01).2.

Inammissibile per manifesta infondatezza è anche il secondo motivo di ricorso, essendosi ormai da tempo consolidato l'orientamento alla stregua del quale integra il reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen., la sottrazione di frutti pendenti da alberi, trattandosi di cose esposte alla pubblica fede per destinazione naturale, non essendo necessario che l'esposizione consegua alla volontà del proprietario o possessore del bene (Sez. 5, n. 11000 del 13/12/2019, dep. 2020 Rv. 278798 — 02).

Il ricorrente non prospetta ragioni diverse dall'indicazione del risalente orientamento di questa Corte per giustificare l'esigenza di una rimeditazione di siffatte conclusioni, che trovano un solido aggancio nella lettera della legge.

L'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen., infatti, non introduce alcuna distinzione fondata sull'esistenza o non dell'atto dell'uomo, in coerenza con la ratio dell'aggravamento sanzionatorio previsto per le condotte di chi non rispetti il necessario affidamento nella tutela dell'altrui proprietà sulla quale il detentore deve poter contare, qualora ricorrano i presupposti della necessità, della consuetudine o della destinazione.

3. Il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.

Il ricorrente deduce che erroneamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto preclusa la concessione della sospensione condizionale della pena, valorizzando il fatto che il Ruscino ne avrebbe fruito due volte, e produce, a sostegno della doglianza, un certificato del casellario giudiziario che indica un solo precedente sospeso.

Trattasi di documento risalente al 25 febbraio 2016, laddove nel certificato presente nel fascicolo della Corte d'appello, di poco precedente alla data della decisione, sono appunto indicati due precedenti a pena sospesa.

Ne discende la sussistenza dei presupposti (art. 164, ult. comma, cod. pen.) che precludono la concessione del beneficio invocato.

4. Il quarto motivo è inammissibile per assenza di specificità.

Premesso che le circostanze attenuanti generiche sono state concesse, talché la menzione dell'art. 62-bis cod. pen. nella rubrica del motivo deve ritenersi un mero refuso (come confermato, peraltro, dall'assenza di qualunque ulteriore argomentazione nell'esposizione della doglianza), si osserva che del tutto assertivamente il ricorrente indica un valore di 60 euro come corrispondente ai due quintali di olive dei quali si tratta.

Siffatta quantità appare, in assenza di specifici elementi di confutazione, tale da escludere la speciale tenuità del danno.

5. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; luditelle conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 3 giugno 2021 la Corte d'appello di Bari ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena di giustizia [OSCURATO:PERSONA], avendolo ritenuto responsabile del reato di furto aggravato. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione del fatto come tentativo, dal momento che, nel caso di specie, non era mai stato realizzato l'impossessamento delle olive che il Ruscino stava raccogliendo. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge in relazione all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen., con riguardo alla sottrazione di beni che si trovino esposti alla pubblica fede per la loro condizione originaria e non per effetto dell'opera dell'uomo. 2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. 2.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'art. 62-bis cod. pen. e all'art. 62, n. 4, cod. pen. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Il ricorso, infatti, per un verso, non si confronta in alcun modo con il rilievo della Corte territoriale, secondo la quale, mentre il Ruscino era intento a raccogliere altre olive, un tino di olive era già stato collocato all'interno della sua autovettura chiusa a chiave; per altro verso, trascura di considerare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di furto, qualora l'agente, operando in un medesimo contesto temporale e spaziale, si impossessi di una parte dei beni e non riesca, per cause indipendenti dalla sua volontà, ad impossessarsi di altri esistenti nello stesso luogo, si realizza un solo reato consumato, non potendosi ravvisare nel fatto né l'ipotesi del tentativo né quella di furto consumato in concorso con il tentativo (v., ad es., Sez. 5, n. 32786 del 25/06/2013, Rv. 257256 — 01).2. Inammissibile per manifesta infondatezza è anche il secondo motivo di ricorso, essendosi ormai da tempo consolidato l'orientamento alla stregua del quale integra il reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen., la sottrazione di frutti pendenti da alberi, trattandosi di cose esposte alla pubblica fede per destinazione naturale, non essendo necessario che l'esposizione consegua alla volontà del proprietario o possessore del bene (Sez. 5, n. 11000 del 13/12/2019, dep. 2020 Rv. 278798 — 02). Il ricorrente non prospetta ragioni diverse dall'indicazione del risalente orientamento di questa Corte per giustificare l'esigenza di una rimeditazione di siffatte conclusioni, che trovano un solido aggancio nella lettera della legge. L'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen., infatti, non introduce alcuna distinzione fondata sull'esistenza o non dell'atto dell'uomo, in coerenza con la ratio dell'aggravamento sanzionatorio previsto per le condotte di chi non rispetti il necessario affidamento nella tutela dell'altrui proprietà sulla quale il detentore deve poter contare, qualora ricorrano i presupposti della necessità, della consuetudine o della destinazione. 3. Il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. Il ricorrente deduce che erroneamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto preclusa la concessione della sospensione condizionale della pena, valorizzando il fatto che il Ruscino ne avrebbe fruito due volte, e produce, a sostegno della doglianza, un certificato del casellario giudiziario che indica un solo precedente sospeso. Trattasi di documento risalente al 25 febbraio 2016, laddove nel certificato presente nel fascicolo della Corte d'appello, di poco precedente alla data della decisione, sono appunto indicati due precedenti a pena sospesa. Ne discende la sussistenza dei presupposti (art. 164, ult. comma, cod. pen.) che precludono la concessione del beneficio invocato. 4. Il quarto motivo è inammissibile per assenza di specificità. Premesso che le circostanze attenuanti generiche sono state concesse, talché la menzione dell'art. 62-bis cod. pen. nella rubrica del motivo deve ritenersi un mero refuso (come confermato, peraltro, dall'assenza di qualunque ulteriore argomentazione nell'esposizione della doglianza), si osserva che del tutto assertivamente il ricorrente indica un valore di 60 euro come corrispondente ai due quintali di olive dei quali si tratta. Siffatta quantità appare, in assenza di specifici elementi di confutazione, tale da escludere la speciale tenuità del danno. 5. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000
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