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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2021

Cassazione n. 45539/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva

1. L'imputata [OSCURATO:PERSONA] Sabrina ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma di quella del Tribunale di Asti, con la quale la predetta era stata condannata per concorso in furto in abitazione aggravato, ha rideterminato favorevolmente la pena, confermando nel resto.

2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584; Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).

La difesa ha contestato in sostanza la valutazione circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della attenuante comune del risarcimento del danno, il cui diniego, viceversa, risulta giustificato dai giudici del doppio grado, con argomenti del tutto coerenti con la ratio stessa dell'elemento circostanziale in esame (cfr. sez. 2, n. 51192 del 13711/2019, Rv. 278368, in cui si è precisato che, ai fini della configurabilità di tale circostanza, il risarcimento del danno deve essere integrale, ossia comprensivo della totale riparazione di ogni effetto dannoso, e la valutazione in ordine alla corrispondenza fra transazione e danno spetta al giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, ogni dichiarazione satisfattiva resa dalla parte lesa; sez. 3, n. 33795 del 21/472021, Rv. 281881).

Peraltro, a fronte di un ragionamento esplicativo del primo giudice con il quale si era dato rilievo al danno materiale (la refurtiva essendo stata valutata per circa euro 2.500, anche se in parte restituita) descritto dagli organi di indagine e dalla p.o., oltre ai patimenti subiti da quest'ultima, con l'appello la difesa si era limitata a opporre una divergente valutazione di congruità del ristoro, ritenendo che esso coprisse anche i danni alla porta dell'abitazione.

Ciò impone di valutare, da un lato, la risposta della Corte d'appello alla doglianza alla stregua della sua genericità, dall'altro, di rilevare la novità dell'argomento utilizzato in ricorso avente a oggetto un asserito accordo con il P.M. per la quantificazione del risarcimento, comprensivo dei danni alla porta e del valore dei beni sottratti.

Oltre a osservarsi che il silenzio dell'atto di appello sul punto specifico rende insindacabile in questa sede il silenzio della Corte territoriale sullo stesso punto, deve comunque e risolutivamente rilevarsi la totale indifferenza della censura rispetto all'argomento esplicativo dei giudici territoriali che fa leva sulla sussistenza di danni anche non materiali, in linea di perfetta coerenza con i principi di diritto sopra richiamati.

3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.

C. Cost. 186/2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 17 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 41iiia Ciampi 9--2'197-tet(-Q'63 2-12C-=)

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva 1. L'imputata [OSCURATO:PERSONA] Sabrina ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma di quella del Tribunale di Asti, con la quale la predetta era stata condannata per concorso in furto in abitazione aggravato, ha rideterminato favorevolmente la pena, confermando nel resto. 2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). La difesa ha contestato in sostanza la valutazione circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della attenuante comune del risarcimento del danno, il cui diniego, viceversa, risulta giustificato dai giudici del doppio grado, con argomenti del tutto coerenti con la ratio stessa dell'elemento circostanziale in esame (cfr. sez. 2, n. 51192 del 13711/2019, Rv. 278368, in cui si è precisato che, ai fini della configurabilità di tale circostanza, il risarcimento del danno deve essere integrale, ossia comprensivo della totale riparazione di ogni effetto dannoso, e la valutazione in ordine alla corrispondenza fra transazione e danno spetta al giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, ogni dichiarazione satisfattiva resa dalla parte lesa; sez. 3, n. 33795 del 21/472021, Rv. 281881). Peraltro, a fronte di un ragionamento esplicativo del primo giudice con il quale si era dato rilievo al danno materiale (la refurtiva essendo stata valutata per circa euro 2.500, anche se in parte restituita) descritto dagli organi di indagine e dalla p.o., oltre ai patimenti subiti da quest'ultima, con l'appello la difesa si era limitata a opporre una divergente valutazione di congruità del ristoro, ritenendo che esso coprisse anche i danni alla porta dell'abitazione. Ciò impone di valutare, da un lato, la risposta della Corte d'appello alla doglianza alla stregua della sua genericità, dall'altro, di rilevare la novità dell'argomento utilizzato in ricorso avente a oggetto un asserito accordo con il P.M. per la quantificazione del risarcimento, comprensivo dei danni alla porta e del valore dei beni sottratti. Oltre a osservarsi che il silenzio dell'atto di appello sul punto specifico rende insindacabile in questa sede il silenzio della Corte territoriale sullo stesso punto, deve comunque e risolutivamente rilevarsi la totale indifferenza della censura rispetto all'argomento esplicativo dei giudici territoriali che fa leva sulla sussistenza di danni anche non materiali, in linea di perfetta coerenza con i principi di diritto sopra richiamati. 3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 41iiia Ciampi 9--2'197-tet(-Q'63 2-12C-=)
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