CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25760/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, via della Scrofa n. 57, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente – avverso la sentenza n. 1049/11/2018 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, depositata il 12 marzo 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. IRPEG RIMBORSORilevato che: Con istanza del 31 dicembre 2008 [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. chiedeva il rimborso dell’eccedenza d’imposta risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata il 19 settembre 1997 per il periodo 1° gennaio 1995 –7 marzo 1997. L’Ufficio emanava provvedimento di diniego del rimborso in quanto –come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (sent. n. 2687 del 2007) – il termine di prescrizione decennale del diritto al rimborso del credito d’imposta esposto in dichiarazione inizia a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione stessa e non essendo,nella specie, applicabile l’art. 2, comma 58 , l. n. 350/2003 - il quale prevede la possibilità per l’Amministrazione di er oga re le eccedenze di IRPEF e IRPEG dovute in base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997 senza far valere la eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti - poiché la dichiarazione era stata presentata il 19 settembre 1997. Contro il provvedimento di diniego proponeva ricorso la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. deducendo che il termine di prescrizione decennale decorreva dallo spirare del termine per l’effettuazione dei controlli automatizzati ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973. La contribuente sollevava, inoltre, questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 58, della l. n. 350/2003 nella parte in cui individuava nel 30 giugno 1997 la data entro la quale l’Amministrazione aveva la possibilità di disporre il rimborso senza far valere la prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Palermo respingeva il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Sicilia, con la sentenza impugnata, confermava la decisione di primo grado. La CTR, disattesa la questione di legittimità costituzionale, ribadiva l’intervenuta prescrizione del diritto al rimborso essendo decorso il termine di dieci anni dalla presentazione della dichiarazione nella quale erano stati esposti i crediti d’imposta. Avverso lasuddetta sentenza la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a duemotivi. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. Con il primo motivola ricorrente denuncia , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 cod. civ., nonché degli artt. 41, secondo comma, 42-bis e 44-bis, primo comma, d.P.R. n. 602/1973 e 36-bis, primo comma, d.P.R. n. 600/1973, per avere la CTR affermato, in riferimento ad un credito d’imposta esposto nella dichiarazione dei redditi, che il termine ordinario di prescrizione decennale decorre dalla data di presentazione della dichiarazione medesima e non dallo spirare del termine per l’attività di liquidazione automatizzata ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973. 2. Con il secondo motivo si ripropone la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 58, l. n. 350/2003, per violazione dell’art. 3 della Costituzione,nella parte in cui individua nel 30 giugno 1997 la data che rileva al fine di escludere la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di far valere la prescrizione del diritto di credito esposto nella dichiarazione. 3. Preliminarmente va rilevato che sulla questione giuridica oggetto del secondo motivo di ricorso, questa Corte, con ordina nza n. 8475del 2023 , alla luce dell a pronuncia della Corte costituzionale del 29 maggio 2013, n. 112, successivaquindi alla sentenza delle Sezioni Uniten. 2 687 del 2007 , h a rimesso alle Sezioni Unite per un nuovo esame la questione della valenzaprecettiva o meno dell’art. 2, comma 58, l. n.350/2003.4. In attesa della decisione delle Sezioni Unite la causa va dunque rinviata nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo