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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 04586/2026

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19965/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende, con domicilio digitale ex lege -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CUSCINETTI E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 1637/2023 depositata il 03/03/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Svolgimento del processo

1. Con ricorso notificato il 3.10.2023 il signor [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 1637/2023, pubblicata il 3 marzo 2023, con cui è stato dichiarato inammissibile l'appello per mancata integrazione del contraddittorio

2. [OSCURATO:SOCIETA] e , per essa, la mandataria [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., ha depositato controricorso.

3. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva .

4. [OSCURATO:SOCIETA]. e, per essa, la mandataria [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., poi denominata [OSCURATO:SOCIETA]., citava in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA]., nonché le società M.A.LE.RO.

SA. (di diritto svizzero), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] LTD e [OSCURATO:PERSONA] LTD (di diritto inglese), per ottenere, in proprio favore, la declaratoria di inefficacia di n. 8 atti, di cui 6 atti di compravendita, un atto di conferimento d’azienda e un verbale di mediazione, perché pregiudizievoli per le ragioni creditorie della Banca.

Esponeva di essere creditrice del. [OSCURATO:PERSONA] (in forza di un credito accertato decreto ingiuntivo definitivo del 27.12.2012 emesso dal Tribunale di Roma nei confronti del debitore), giusta fideiussione omnibus del 14.10.2004 rilasciata a garanzia dei debiti della società [OSCURATO:SOCIETA]., poi fallita, e che il [OSCURATO:PERSONA] aveva venduto, con atto di compravendita del 26.04.2010, trascritto presso l’Agenzia del Territorio in data 04.05.2010, alla società [OSCURATO:PERSONA].r.l. la nuda proprietà di un immobile sito a Roma, in via Largo di [OSCURATO:PERSONA] n. 9, la piena proprietà di un immobile sito in Roma, alla via Fibreno n. 6,.

Chiariva, altresì, [OSCURATO:SOCIETA] che con successivo atto di compravendita del 05.11.2010, il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva trasferito alla medesima società anche gli ultimi cespiti di sua proprietà e siti nel Comune di Terracina.

La società acquirente, nel 2013, aveva modificato la denominazione in [OSCURATO:SOCIETA]., così assumendo la medesima denominazione della società garantita dal [OSCURATO:PERSONA], della quale assumeva anche l’oggetto sociale.

Con successivi atti di compravendita del 20.01.2011 e del 04.02.2011, tutti gli immobili di Roma e Terracina venivano trasferiti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in favore di un soggetto estero, la società anonima M.A.L.E.RO. con sede a Lugano, luogo di residenza dello stesso [OSCURATO:PERSONA], e poi alla Br a nchtower ltd, alla Canova e Partners ltd e, infine, alla [OSCURATO:PERSONA] ltd.

Deduceva che gli ultimi due passaggi venivano effettuati successivamente alla trascrizione della domanda per revocatoria.

Analoga sorte subivano gli immobili di Terracina, con un passaggio ulteriore, e cioè il trasferimento, con scrittura privata del 12.03.2014, al sig. [OSCURATO:PERSONA].

5. Nel procedimento innanzi al Tribunale di Roma, interveniva ex art. 111 c.p.c. [OSCURATO:SOCIETA]. e, per essa, la mandataria [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria dei crediti di [OSCURATO:SOCIETA]., in base a cessione in blocco di crediti pubblicata sulla [OSCURATO:PERSONA] e alla procura ricevuta dalla banca cedente.

Quanto alle contestate notifiche effettuate dall’attrice alle società contumaci il Tribunale di Roma riteneva che nessunrifiuto legittimo potesse essere opposto dalle società che hanno sede nel [OSCURATO:PERSONA], ma i cui legali rappresentanti erano tutti nati in Italia e comprendevano l'italiano.

Il Tribunale rigettava, altresì, l’eccezione in ordine alla nullità della notifica effettuata alla società elvetica M.A.L.E.R.O.

SA, poiché il sig. [OSCURATO:PERSONA] – destinatario dell’atto – risultava dalla visura il legale rappresentante, e dunque legittimato a ricevere le notifiche.

Nel merito accoglieva l’azione revocatoria.

6. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello con cui lamentava, con il primo motivo, che la sentenza fosse stata emessa nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA], sebbene [OSCURATO:SOCIETA] non fosse mai intervenuta, poiché la Banca aveva agito tramite la mandataria [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] il secondo motivo, contestava la regolarità della notifica alle parti rimaste contumaci e lamentava che il Tribunale avesse riconosciuto la legittimazione in favore di SPV e della DPZ, nonostante difettassero i poteri rappresentativi dei legali rappresentanti e la loro legittimazione ad agire.

7. Con ordinanza del 4.2.2022 la c orte d’ a ppello intimava all’appellante qui ricorrente l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle società estere.

8. Alla successiva udienza del 3 febbraio 2023 la c orte di merito pronunciava ordinanza con cui rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., non avendo gli appellanti prodotto le visure ufficiali e complete delle società straniere, ma solo stralci estratti dal web, in parte in lingua inglese e in parte in lingua italiana, insufficienti a individuare chi fossero i soci delle società cessate; che comunque, sulla base della documentazione prodotta, rilevava che il contraddittorio non era stato integrato nemmeno nei confronti di tutti i soggetti che presumibilmente rivestivano la carica di legale rappresentante delle società suddette.

9. La causa, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. e, all’esito della discussione orale, la Corte pronunciava sentenza n. 1637/2023 con la quale dichiarava inammissibile l’appello ex art. 331 cpc poiché l’ordine di integrazione del contradittorio non risultava eseguito nei confronti delle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] LTD, per le ragioni già esplicitate nell'ordinanza depositata in data 3.2.2023;rilevava che la questione dell’adeguatezza di tale individuazione alla stregua del diritto applicabile alle società estere fosse “ad oggi ultronea, dato il mancato perfezionamento delle notifiche”; rilevava inoltre che la questione dell'incompletezza del contraddittorio nel giudizio di primo grado, sempre con le società estere, sollevata in udienza dall'appellante fosse inammissibile perché non dedotta come specifico motivo di appello.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, ex art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 132, 281 sexies e 331 c.p.c., assumendo che l’ordine di integrazione del contraddittorio non potesse essere eseguito perché la società svizzera [OSCURATO:PERSONA] risultava avere modificato la denominazione sociale, la sede ed il legale rappresentante pro tempore già un anno e mezzo prima della richiesta di notifica a quest’ultimo residente in Inghilterra, mentre le società aventi sede in Inghilterra erano state cancellate tra il 2016 ed il 2017.

Inoltre, il ricorrente lamenta la nullità della sentenza poiché la Corte d’Appello non avrebbe concesso il rinvio della discussione, ex art. 281 sexies c.p.c., richiesto dal [OSCURATO:PERSONA], con conseguente motivazione apparente della sentenza.

Infine, lamenta che la rinnovazione delle notifiche ordinate dalla Corte d’Appello non si siano potute perfezionare perché le società di diritto inglese erano, di fatto, venute meno prima dell’instaurazione del giudizio di appello e che tanto era stato precisato nel primo motivo di appello e non contestato da parte appellata.

2. Con il secondo motivo, dedotto in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., per violazione degli artt. 101 e 102 c.p.c., il ricorrente si duole della violazione, nel giudizio di appello, dei principi del contraddittorio e del litisconsorzio necessario.

In particolare, a parere del ricorrente, l’azione revocatoria dovrebbe essere proposta nei confronti del debitore e di tutti gli aventi causa successivi.

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce ex art. 360 comma 1 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 58 TUB, 81, 100 e 11 c.p.c., nonché 1262, 1264 e 2697 c.c. in merito alla legittimazione della parte attrice.

Sul punto lamenta vizi riferibili alla questione decisa con la sentenza di primo grado, tuttavia non affrontata dalla sentenza impugnata là dove ha ritenuto inammissibile l’appello ex art.331 c.p.c. per mancata integrazione del contradittorio con le società che hanno partecipato al giudizio di primo grado, costituendo questo un indefettibile presupposto processuale da vagliare prima di ogni altra questione.

4. I motivi vanno trattati congiuntamente in quanto strettamente collegati alla pronuncia di inammissibilità dell’appello per mancata integrazione del contradittorio.

5. Il primo motivo, per la parte attinente alla statuizione di inammissibilità dell’appello per mancata integrazione del contradittorio ordinata nei confronti delle società estere di diritto elvetico e inglese, litisconsorti sostanziali e processuali, è inammissibile ex art. 366 n. 4 c.p.c., perché non si rapporta adeguatamente con la statuizione con cui la corte di merito ha ritenuto secondaria, e dunque non rilevante, la questione del diritto applicabile alle disciolte società di diritto straniero, posto che, mentre i destinatari degli atti di notifica sono stati individuati dalle parti appellanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non è stata dai medesimi data prova del perfezionamento delle notifiche.

6. La corte di merito ha precisato che, rispetto alle due società inglesi, riportandosi al contenuto della pregressa ordinanza, non è stata prodotta prova della notifica nei confronti del legale rappresentante di Branchtoer ltd [OSCURATO:PERSONA] al corretto indirizzo di Morciano di Romagna , [OSCURATO:PERSONA] 15, nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], essendo la notifica incompleta e non integrata come richiesto con l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; mentre rispetto alla società svizzera [OSCURATO:PERSONA] Sa ha ritenuto perfezionata la notifica, contrariamente a quanto indicato nella censura.

7. Va, all’uopo, rilevato che la censura non si confronta con il principio di diritto in base al quale, nei confronti delle società estere cancellate, anche se sottoponibili alla procedura di c.d. restauration (istituto presente nel diritto inglese per far rivivere le società estinte in modo da consentire le azioni nei loro confronti), laddove i beni sociali risultino censiti nel territorio italiano, è necessario per le parti interessate individuare i successori della società estinta, nei cui confronti il processo deve proseguire secondo la legge processuale italiana, applicabile ai sensi dell'art. 12 della l. n. 218 del 1995 (Cass. Sez. 3 - , Decreto n. 11003 del 05/04/2022).

8. Il ragionamento da seguire in simili casi è il seguente.

9. Secondo il diritto inglese ([OSCURATO:PERSONA] 2006) i debiti di una società non passano alla Corona in caso di scioglimento: normalmente si estinguono, a meno che non venga intrapresa la c.d. procedura di restauration (reviviscenza dell’ente) da parte di chi via abbia interesse.

Una società può essere sciolta, ossia incorrere nella “dissolution” in due casi: – [OSCURATO:PERSONA] of Companies può cancellare una società per mancato rispetto dei propri obblighi legali; – la società può essere sciolta dopo una liquidazione formale da parte dei suoi membri o creditori. [OSCURATO:PERSONA] entrerà in possesso di eventuali beni vacanti (i cd.

“bona vacantia”) in nome della Corona. [OSCURATO:PERSONA] (BVD) del Dipartimento legale del governo è responsabile di questa funzione. [OSCURATO:PERSONA] ha il potere per legge di rinunciare al proprio interesse di alcuni bona vacantia.

Se la BVD dichiara di rinunciare a un bene, significa che quel particolare bene viene considerato come se non fosse mai passato alla Corona come bona vacantia.

La BVD può rinunciare a qualsiasi tipo di proprietà, in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno.

Il potere di rinuncia è spesso utilizzato in relazione a terreni difficili o problematici, terreni che hanno un valore limitato o nel caso in cui non sarebbe conveniente smaltire un bene.

Non appena la BVD ha contezza che un bene è stato acquisito nel patrimonio della Corona, valuta se debba rinunciarci prima di intraprendere ulteriori azioni e tale valutazione può essere compiuta anche successivamente nel corso del procedimento.

10. L’istituto di diritto inglese di cui sopra, rispetto ai beni immobili presenti nel territorio italiano, come nel caso di specie, deve però raccordarsi all’art. 51 della legge 31 maggio 1995 n. 218 che , in tema di diritti reali, stabilisce che il possesso, la proprietà e gli altri diritti reali sui beni mobili ed immobili sono regolati dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano e la stessa legge ne regola anche l’acquisto, secondo l’universale principio, applicabile anche nel diritto successorio, del locus rei sitae.

11. Va peraltro sottolineato che, sebbene riguardo all’ atto dispositivo di un bene immobile l’azione revocatoria ordinaria implichi una mera declaratoria di inefficacia del medesimo nei soli confronti del creditore rimasto insoddisfatto (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 17122 del 20/06/2024; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 22153 del 3/8/2021), detta azione deve valutarsi anche in quanto idonea a consentire ex lege al creditore vittorioso di aggredire, con successiva esecuzione individuale, l'oggetto dell'atto revocato, ex art. 2902 c.c.

Pertanto, ai fini della notifica dell’atto giudiziario nei confronti della società estera disciolta, deve tenersi conto di tale effetto direttamente conseguente all’accoglimento dell’azione revocatoria, se incidente su un atto di trasferimento di un bene presente nel territorio italiano.

12. Da tutto quanto sopra deriva che i beni immobili acquisiti in proprietà dalla società di diritto estero estinta, e tuttora intestati a quest’ultima nei registri immobiliari italiani in quanto non resa oggetto di alcuna attività liquidatoria, divengono, a seguito della cancellazione e della conseguente estinzione dell’ente, di proprietà esclusiva -pro quota indivisa - dei soci superstiti della cessata società, ogni diversa conclusione risultando in contrasto con i principi che si traggono dal precedente di cui a Cass., SS.UU., 12 marzo 2013, n. 6070 e dall’ultima pronuncia di cui a Cass.SS.UU.,17 luglio 2025 n. 19750, da cui si traggono ulteriori argomenti a favore del fatto che alle poste attive della società cancellata, anche se non iscritte nel bilancio finale di liquidazione, subentrano i soci se non risulta che siano state oggetto di specifica rinuncia.

13. Alla luce di quanto sopra deve ritenersi che, in base all’art. 51 della legge 31 maggio 1995 n. 218, ai beni immobili siti in Italia ma risultanti di proprietà di una società di diritto inglese cancellata dall’equivalente inglese del registro delle imprese (ilRegister of Companies for England and Wales), ove non ne sia stata disposta la liquidazione, non si applica il par. 1012 del [OSCURATO:PERSONA] inglese secondo cui, quando una società viene cancellata in assenza di una procedura di liquidazione, i suoi beni divengonobona vacantia e la Corona ne diviene proprietaria.

14. Deve pertanto assumersi che tale disposizione abbia un’applicazione strettamente territoriale e riguarda istituti collegati alla common law in tema di proprietà di beni siti nel territorio nazionale.

15. Ne consegue che, qualora alla cancellazione della societ à̀ non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società̀ estinta, ove sia come nella specie mancata la predisposizione del bilancio finale di liquidazione i beni siti in Italia risultanti iscritti nei pubblici registri immobiliari si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa.

16. Pertanto , ai fini della notifica dell’appello concernente una revocatoria ordinaria avverso società estera estinta la parte allora appellante (odierna ricorrente ) avrebbe dovuto procedere alla notifica individuando i nuovi soggetti (i soci) legittimati a riceverla, secondo le regole di diritto italiano sopra citate, senza arrestarsi di fronte al mero fatto che la società di diritto inglese si fosse dissolta e dunque la notifica all’ente e al suo rappresentante legale non fosse più possibile.

17. Per quanto attiene alla mancata concessione di un rinvio della discussione ex art. 281 sexies c.p.c. deve rilevarsi l’inammissibilità del motivo, in quanto nel verbale di causa non risulta che sia stata sollevata un’eccezione in merito alla decisione del collegio giudicante di provvedere nella medesima udienza con sentenza, all’esito della discussione orale.

Ciò in base al principio per cui la nullità dell'invito alla discussione è sanata ex art. 157, 2° comma , c.p.c. se la parte non solleva tempestivamente la relativa eccezione, dovendosi escludere la violazione dei principi regolatori del giusto processo nel caso in cui le parti abbiano avuto la possibilità di svolgere appieno le loro difese (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 26106 del 5/9/2022; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 11116 del 10/6/2020).

18. In relazione al secondo motivo, il ricorrente deduce che nel primo grado [OSCURATO:SOCIETA] non avrebbe dato la prova di avere integrato il contraddittorio nei confronti delle società estere, litisconsorti necessarie, per cui la sentenza di primo grado sarebbe stata inutiliter data, perché le notifiche degli atti erano inesistenti sin dal primo grado e sarebbe stato impossibile darvi seguito in appello, allorquando le società estere risultavano già estinte.

Il motivo è inammissibile perché non si rapporta adeguatamente alla ratio decidendi là dove riferisce che la censura è inammissibile perché sollevata alla prima udienza del giudizio di secondo grado e non resa oggetto di autonomo motivo di impugnazione.

19. Va altresì osserva to quanto segue.

20. In ipotesi di inscindibilità della causa ai sensi dell'art. 331 c.p.c., atteso che il difetto di integrità delcontraddittorio impedisce all'impugnazione di conseguire il proprio scopo, l'impugnazione va dichiarata inammissibile se nessuna delle parti vi provvede nel termine fissato dal giudice, come è avvenuto nel caso in questione.

21. Ne consegue che il giudice d'appello deve emettere la relativa declaratoria senza dar corso a quello scrutinio degli atti, preclusodall'inammissibilità del gravame.

22. Pertanto, in assenza di una valida instaurazione del rapporto processuale e del contraddittorio tra le parti, rilavata dal giudice con pronuncia di inammissibilità dell’appello ex art. 331 c.p.c., non avrebbe potuto trovare applicazione né l’istituto della successione nel diritto controverso, né quello della interruzione del processo (Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 31065 del 4/12/2024; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11506 del l’ 8/4/ 2022; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7998 del 21/5/2012).

23. Le spese del giudizio di cassazione , liquida te come in dispositivo in favore della controricorre nte , seguono la soccombenza.

24. Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione i n favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione , che liquida in complessivi euro 10.200,00 ( di cui € 10.000,00 per onorari) , oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 q

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19965/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende, con domicilio digitale ex lege -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CUSCINETTI E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 1637/2023 depositata il 03/03/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Svolgimento del processo 1. Con ricorso notificato il 3.10.2023 il signor [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 1637/2023, pubblicata il 3 marzo 2023, con cui è stato dichiarato inammissibile l'appello per mancata integrazione del contraddittorio 2. [OSCURATO:SOCIETA] e , per essa, la mandataria [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., ha depositato controricorso. 3. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva . 4. [OSCURATO:SOCIETA]. e, per essa, la mandataria [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., poi denominata [OSCURATO:SOCIETA]., citava in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA]., nonché le società M.A.LE.RO. SA. (di diritto svizzero), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] LTD e [OSCURATO:PERSONA] LTD (di diritto inglese), per ottenere, in proprio favore, la declaratoria di inefficacia di n. 8 atti, di cui 6 atti di compravendita, un atto di conferimento d’azienda e un verbale di mediazione, perché pregiudizievoli per le ragioni creditorie della Banca. Esponeva di essere creditrice del. [OSCURATO:PERSONA] (in forza di un credito accertato decreto ingiuntivo definitivo del 27.12.2012 emesso dal Tribunale di Roma nei confronti del debitore), giusta fideiussione omnibus del 14.10.2004 rilasciata a garanzia dei debiti della società [OSCURATO:SOCIETA]., poi fallita, e che il [OSCURATO:PERSONA] aveva venduto, con atto di compravendita del 26.04.2010, trascritto presso l’Agenzia del Territorio in data 04.05.2010, alla società [OSCURATO:PERSONA].r.l. la nuda proprietà di un immobile sito a Roma, in via Largo di [OSCURATO:PERSONA] n. 9, la piena proprietà di un immobile sito in Roma, alla via Fibreno n. 6,. Chiariva, altresì, [OSCURATO:SOCIETA] che con successivo atto di compravendita del 05.11.2010, il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva trasferito alla medesima società anche gli ultimi cespiti di sua proprietà e siti nel Comune di Terracina. La società acquirente, nel 2013, aveva modificato la denominazione in [OSCURATO:SOCIETA]., così assumendo la medesima denominazione della società garantita dal [OSCURATO:PERSONA], della quale assumeva anche l’oggetto sociale. Con successivi atti di compravendita del 20.01.2011 e del 04.02.2011, tutti gli immobili di Roma e Terracina venivano trasferiti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in favore di un soggetto estero, la società anonima M.A.L.E.RO. con sede a Lugano, luogo di residenza dello stesso [OSCURATO:PERSONA], e poi alla Br a nchtower ltd, alla Canova e Partners ltd e, infine, alla [OSCURATO:PERSONA] ltd. Deduceva che gli ultimi due passaggi venivano effettuati successivamente alla trascrizione della domanda per revocatoria. Analoga sorte subivano gli immobili di Terracina, con un passaggio ulteriore, e cioè il trasferimento, con scrittura privata del 12.03.2014, al sig. [OSCURATO:PERSONA]. 5. Nel procedimento innanzi al Tribunale di Roma, interveniva ex art. 111 c.p.c. [OSCURATO:SOCIETA]. e, per essa, la mandataria [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria dei crediti di [OSCURATO:SOCIETA]., in base a cessione in blocco di crediti pubblicata sulla [OSCURATO:PERSONA] e alla procura ricevuta dalla banca cedente. Quanto alle contestate notifiche effettuate dall’attrice alle società contumaci il Tribunale di Roma riteneva che nessunrifiuto legittimo potesse essere opposto dalle società che hanno sede nel [OSCURATO:PERSONA], ma i cui legali rappresentanti erano tutti nati in Italia e comprendevano l'italiano. Il Tribunale rigettava, altresì, l’eccezione in ordine alla nullità della notifica effettuata alla società elvetica M.A.L.E.R.O. SA, poiché il sig. [OSCURATO:PERSONA] – destinatario dell’atto – risultava dalla visura il legale rappresentante, e dunque legittimato a ricevere le notifiche. Nel merito accoglieva l’azione revocatoria. 6. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello con cui lamentava, con il primo motivo, che la sentenza fosse stata emessa nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA], sebbene [OSCURATO:SOCIETA] non fosse mai intervenuta, poiché la Banca aveva agito tramite la mandataria [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] il secondo motivo, contestava la regolarità della notifica alle parti rimaste contumaci e lamentava che il Tribunale avesse riconosciuto la legittimazione in favore di SPV e della DPZ, nonostante difettassero i poteri rappresentativi dei legali rappresentanti e la loro legittimazione ad agire. 7. Con ordinanza del 4.2.2022 la c orte d’ a ppello intimava all’appellante qui ricorrente l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle società estere. 8. Alla successiva udienza del 3 febbraio 2023 la c orte di merito pronunciava ordinanza con cui rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., non avendo gli appellanti prodotto le visure ufficiali e complete delle società straniere, ma solo stralci estratti dal web, in parte in lingua inglese e in parte in lingua italiana, insufficienti a individuare chi fossero i soci delle società cessate; che comunque, sulla base della documentazione prodotta, rilevava che il contraddittorio non era stato integrato nemmeno nei confronti di tutti i soggetti che presumibilmente rivestivano la carica di legale rappresentante delle società suddette. 9. La causa, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. e, all’esito della discussione orale, la Corte pronunciava sentenza n. 1637/2023 con la quale dichiarava inammissibile l’appello ex art. 331 cpc poiché l’ordine di integrazione del contradittorio non risultava eseguito nei confronti delle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] LTD, per le ragioni già esplicitate nell'ordinanza depositata in data 3.2.2023;rilevava che la questione dell’adeguatezza di tale individuazione alla stregua del diritto applicabile alle società estere fosse “ad oggi ultronea, dato il mancato perfezionamento delle notifiche”; rilevava inoltre che la questione dell'incompletezza del contraddittorio nel giudizio di primo grado, sempre con le società estere, sollevata in udienza dall'appellante fosse inammissibile perché non dedotta come specifico motivo di appello. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo, ex art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 132, 281 sexies e 331 c.p.c., assumendo che l’ordine di integrazione del contraddittorio non potesse essere eseguito perché la società svizzera [OSCURATO:PERSONA] risultava avere modificato la denominazione sociale, la sede ed il legale rappresentante pro tempore già un anno e mezzo prima della richiesta di notifica a quest’ultimo residente in Inghilterra, mentre le società aventi sede in Inghilterra erano state cancellate tra il 2016 ed il 2017. Inoltre, il ricorrente lamenta la nullità della sentenza poiché la Corte d’Appello non avrebbe concesso il rinvio della discussione, ex art. 281 sexies c.p.c., richiesto dal [OSCURATO:PERSONA], con conseguente motivazione apparente della sentenza. Infine, lamenta che la rinnovazione delle notifiche ordinate dalla Corte d’Appello non si siano potute perfezionare perché le società di diritto inglese erano, di fatto, venute meno prima dell’instaurazione del giudizio di appello e che tanto era stato precisato nel primo motivo di appello e non contestato da parte appellata. 2. Con il secondo motivo, dedotto in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., per violazione degli artt. 101 e 102 c.p.c., il ricorrente si duole della violazione, nel giudizio di appello, dei principi del contraddittorio e del litisconsorzio necessario. In particolare, a parere del ricorrente, l’azione revocatoria dovrebbe essere proposta nei confronti del debitore e di tutti gli aventi causa successivi. 3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce ex art. 360 comma 1 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 58 TUB, 81, 100 e 11 c.p.c., nonché 1262, 1264 e 2697 c.c. in merito alla legittimazione della parte attrice. Sul punto lamenta vizi riferibili alla questione decisa con la sentenza di primo grado, tuttavia non affrontata dalla sentenza impugnata là dove ha ritenuto inammissibile l’appello ex art.331 c.p.c. per mancata integrazione del contradittorio con le società che hanno partecipato al giudizio di primo grado, costituendo questo un indefettibile presupposto processuale da vagliare prima di ogni altra questione. 4. I motivi vanno trattati congiuntamente in quanto strettamente collegati alla pronuncia di inammissibilità dell’appello per mancata integrazione del contradittorio. 5. Il primo motivo, per la parte attinente alla statuizione di inammissibilità dell’appello per mancata integrazione del contradittorio ordinata nei confronti delle società estere di diritto elvetico e inglese, litisconsorti sostanziali e processuali, è inammissibile ex art. 366 n. 4 c.p.c., perché non si rapporta adeguatamente con la statuizione con cui la corte di merito ha ritenuto secondaria, e dunque non rilevante, la questione del diritto applicabile alle disciolte società di diritto straniero, posto che, mentre i destinatari degli atti di notifica sono stati individuati dalle parti appellanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non è stata dai medesimi data prova del perfezionamento delle notifiche. 6. La corte di merito ha precisato che, rispetto alle due società inglesi, riportandosi al contenuto della pregressa ordinanza, non è stata prodotta prova della notifica nei confronti del legale rappresentante di Branchtoer ltd [OSCURATO:PERSONA] al corretto indirizzo di Morciano di Romagna , [OSCURATO:PERSONA] 15, nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], essendo la notifica incompleta e non integrata come richiesto con l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; mentre rispetto alla società svizzera [OSCURATO:PERSONA] Sa ha ritenuto perfezionata la notifica, contrariamente a quanto indicato nella censura. 7. Va, all’uopo, rilevato che la censura non si confronta con il principio di diritto in base al quale, nei confronti delle società estere cancellate, anche se sottoponibili alla procedura di c.d. restauration (istituto presente nel diritto inglese per far rivivere le società estinte in modo da consentire le azioni nei loro confronti), laddove i beni sociali risultino censiti nel territorio italiano, è necessario per le parti interessate individuare i successori della società estinta, nei cui confronti il processo deve proseguire secondo la legge processuale italiana, applicabile ai sensi dell'art. 12 della l. n. 218 del 1995 (Cass. Sez. 3 - , Decreto n. 11003 del 05/04/2022). 8. Il ragionamento da seguire in simili casi è il seguente. 9. Secondo il diritto inglese ([OSCURATO:PERSONA] 2006) i debiti di una società non passano alla Corona in caso di scioglimento: normalmente si estinguono, a meno che non venga intrapresa la c.d. procedura di restauration (reviviscenza dell’ente) da parte di chi via abbia interesse. Una società può essere sciolta, ossia incorrere nella “dissolution” in due casi: – [OSCURATO:PERSONA] of Companies può cancellare una società per mancato rispetto dei propri obblighi legali; – la società può essere sciolta dopo una liquidazione formale da parte dei suoi membri o creditori. [OSCURATO:PERSONA] entrerà in possesso di eventuali beni vacanti (i cd. “bona vacantia”) in nome della Corona. [OSCURATO:PERSONA] (BVD) del Dipartimento legale del governo è responsabile di questa funzione. [OSCURATO:PERSONA] ha il potere per legge di rinunciare al proprio interesse di alcuni bona vacantia. Se la BVD dichiara di rinunciare a un bene, significa che quel particolare bene viene considerato come se non fosse mai passato alla Corona come bona vacantia. La BVD può rinunciare a qualsiasi tipo di proprietà, in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno. Il potere di rinuncia è spesso utilizzato in relazione a terreni difficili o problematici, terreni che hanno un valore limitato o nel caso in cui non sarebbe conveniente smaltire un bene. Non appena la BVD ha contezza che un bene è stato acquisito nel patrimonio della Corona, valuta se debba rinunciarci prima di intraprendere ulteriori azioni e tale valutazione può essere compiuta anche successivamente nel corso del procedimento. 10. L’istituto di diritto inglese di cui sopra, rispetto ai beni immobili presenti nel territorio italiano, come nel caso di specie, deve però raccordarsi all’art. 51 della legge 31 maggio 1995 n. 218 che , in tema di diritti reali, stabilisce che il possesso, la proprietà e gli altri diritti reali sui beni mobili ed immobili sono regolati dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano e la stessa legge ne regola anche l’acquisto, secondo l’universale principio, applicabile anche nel diritto successorio, del locus rei sitae. 11. Va peraltro sottolineato che, sebbene riguardo all’ atto dispositivo di un bene immobile l’azione revocatoria ordinaria implichi una mera declaratoria di inefficacia del medesimo nei soli confronti del creditore rimasto insoddisfatto (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 17122 del 20/06/2024; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 22153 del 3/8/2021), detta azione deve valutarsi anche in quanto idonea a consentire ex lege al creditore vittorioso di aggredire, con successiva esecuzione individuale, l'oggetto dell'atto revocato, ex art. 2902 c.c. Pertanto, ai fini della notifica dell’atto giudiziario nei confronti della società estera disciolta, deve tenersi conto di tale effetto direttamente conseguente all’accoglimento dell’azione revocatoria, se incidente su un atto di trasferimento di un bene presente nel territorio italiano. 12. Da tutto quanto sopra deriva che i beni immobili acquisiti in proprietà dalla società di diritto estero estinta, e tuttora intestati a quest’ultima nei registri immobiliari italiani in quanto non resa oggetto di alcuna attività liquidatoria, divengono, a seguito della cancellazione e della conseguente estinzione dell’ente, di proprietà esclusiva -pro quota indivisa - dei soci superstiti della cessata società, ogni diversa conclusione risultando in contrasto con i principi che si traggono dal precedente di cui a Cass., SS.UU., 12 marzo 2013, n. 6070 e dall’ultima pronuncia di cui a Cass.SS.UU.,17 luglio 2025 n. 19750, da cui si traggono ulteriori argomenti a favore del fatto che alle poste attive della società cancellata, anche se non iscritte nel bilancio finale di liquidazione, subentrano i soci se non risulta che siano state oggetto di specifica rinuncia. 13. Alla luce di quanto sopra deve ritenersi che, in base all’art. 51 della legge 31 maggio 1995 n. 218, ai beni immobili siti in Italia ma risultanti di proprietà di una società di diritto inglese cancellata dall’equivalente inglese del registro delle imprese (ilRegister of Companies for England and Wales), ove non ne sia stata disposta la liquidazione, non si applica il par. 1012 del [OSCURATO:PERSONA] inglese secondo cui, quando una società viene cancellata in assenza di una procedura di liquidazione, i suoi beni divengonobona vacantia e la Corona ne diviene proprietaria. 14. Deve pertanto assumersi che tale disposizione abbia un’applicazione strettamente territoriale e riguarda istituti collegati alla common law in tema di proprietà di beni siti nel territorio nazionale. 15. Ne consegue che, qualora alla cancellazione della societ à̀ non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società̀ estinta, ove sia come nella specie mancata la predisposizione del bilancio finale di liquidazione i beni siti in Italia risultanti iscritti nei pubblici registri immobiliari si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa. 16. Pertanto , ai fini della notifica dell’appello concernente una revocatoria ordinaria avverso società estera estinta la parte allora appellante (odierna ricorrente ) avrebbe dovuto procedere alla notifica individuando i nuovi soggetti (i soci) legittimati a riceverla, secondo le regole di diritto italiano sopra citate, senza arrestarsi di fronte al mero fatto che la società di diritto inglese si fosse dissolta e dunque la notifica all’ente e al suo rappresentante legale non fosse più possibile. 17. Per quanto attiene alla mancata concessione di un rinvio della discussione ex art. 281 sexies c.p.c. deve rilevarsi l’inammissibilità del motivo, in quanto nel verbale di causa non risulta che sia stata sollevata un’eccezione in merito alla decisione del collegio giudicante di provvedere nella medesima udienza con sentenza, all’esito della discussione orale. Ciò in base al principio per cui la nullità dell'invito alla discussione è sanata ex art. 157, 2° comma , c.p.c. se la parte non solleva tempestivamente la relativa eccezione, dovendosi escludere la violazione dei principi regolatori del giusto processo nel caso in cui le parti abbiano avuto la possibilità di svolgere appieno le loro difese (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 26106 del 5/9/2022; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 11116 del 10/6/2020). 18. In relazione al secondo motivo, il ricorrente deduce che nel primo grado [OSCURATO:SOCIETA] non avrebbe dato la prova di avere integrato il contraddittorio nei confronti delle società estere, litisconsorti necessarie, per cui la sentenza di primo grado sarebbe stata inutiliter data, perché le notifiche degli atti erano inesistenti sin dal primo grado e sarebbe stato impossibile darvi seguito in appello, allorquando le società estere risultavano già estinte. Il motivo è inammissibile perché non si rapporta adeguatamente alla ratio decidendi là dove riferisce che la censura è inammissibile perché sollevata alla prima udienza del giudizio di secondo grado e non resa oggetto di autonomo motivo di impugnazione. 19. Va altresì osserva to quanto segue. 20. In ipotesi di inscindibilità della causa ai sensi dell'art. 331 c.p.c., atteso che il difetto di integrità delcontraddittorio impedisce all'impugnazione di conseguire il proprio scopo, l'impugnazione va dichiarata inammissibile se nessuna delle parti vi provvede nel termine fissato dal giudice, come è avvenuto nel caso in questione. 21. Ne consegue che il giudice d'appello deve emettere la relativa declaratoria senza dar corso a quello scrutinio degli atti, preclusodall'inammissibilità del gravame. 22. Pertanto, in assenza di una valida instaurazione del rapporto processuale e del contraddittorio tra le parti, rilavata dal giudice con pronuncia di inammissibilità dell’appello ex art. 331 c.p.c., non avrebbe potuto trovare applicazione né l’istituto della successione nel diritto controverso, né quello della interruzione del processo (Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 31065 del 4/12/2024; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11506 del l’ 8/4/ 2022; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7998 del 21/5/2012). 23. Le spese del giudizio di cassazione , liquida te come in dispositivo in favore della controricorre nte , seguono la soccombenza. 24. Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione i n favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione , che liquida in complessivi euro 10.200,00 ( di cui € 10.000,00 per onorari) , oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 q
Sentenza Cassazione n. 04586/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris