Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2021
ECLI:EU:T:2021:13
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TO0034_INF
Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 18 gennaio 2021 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione
(Causa T‑34/20)
«Ricorso di annullamento – Aiuti di Stato – Servizi software per le università – Vantaggi fiscali e finanziamenti pubblici – Procedimento di indagine formale – Decisione che qualifica le misure attuate come aiuto esistente – Insussistenza di incidenza individuale – Assenza di atto regolamentare – Irricevibilità»
1.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato adottata in esito al procedimento di indagine formale – Ricorso di un’impresa concorrente che mette in discussione la fondatezza della decisione – Impresa che non dimostra di essere stata pregiudicata sostanzialmente nella sua posizione sul mercato – Irricevibilità
(Art. 108, § 2 e 3 TFUE e 263, quarto comma, TFUE)
(v. punti 32-34, 44-51)
2.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Nozione di atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE – Qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi – Decisione della Commissione che autorizza esenzioni fiscali e sovvenzioni dirette annuali concesse in virtù di atti privi di portata generale – Esclusione
(Art. 263, quarto comma, TFUE)
(v. punti 55, 56, 58, 59, 62-72)
[OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (UE) della Commissione, del 20 settembre 2019, sulla misura SA.34402 — 2015/C (ex 2015/NN) attuata dalla Germania in favore di Hochschul-Informations-System GmbH (
GU 2020, L 74, pag. 22
).
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La domanda di intervento della Repubblica federale di Germania a sostegno della Commissione europea è diventata priva di oggetto.
3)
[OSCURATO:PERSONA] GmbH è condannata alle spese.