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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 ottobre 2026

Cassazione n. 26035/2026

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nas, giusta procura in atti;- ricorrente -[OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e Innovazionis.r.l., in persona dei rispettivi l.r.p.t., rappresentate e difesedall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti;- controricorrenti –r.g. n. 23454/2022Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 23454/2022Numero sezionale 3410/2026Numero di raccolta generale 26035/2026Data pubblicazione 01/10/2026avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n.1529/2022, pubblicata il 4 luglio 2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29settembre 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (in prosieguo, breviter: “la banca”)ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avversola sentenza in epigrafe con cui la Corte di appello di Venezia, inparziale riforma della sentenza di primo grado, previa declaratoriadi nullità dei contratti derivati per cui è causa, l’ha condannata alpagamento di euro 357.826,04 in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., di euro575.012,56 in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di euro1.871.529,33 in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., confermando per ilresto la sentenza di prime cure nella parte in cui aveva dichiaratola risoluzione del contratto quadro stipulato in data 24 marzo 2005tra [OSCURATO:PERSONA] (cui è succeduta la banca ricorrente) e Quartzs.r.l. e i contratti quadro stipulati in data 4 ottobre 2007 con [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e Innovazionis.r.l. hanno resistito con unico controricorso.3.

La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancorarileva, ha osservato: a) che i contratti derivati stipulati dallesocietà clienti erano nulli, atteso che né il mark to market, né icosti impliciti risultavano indicati, né vi era prova di un accordo trale parti in relazione alla relativa applicazione; b) che alla nullità deicontratti conseguiva la condanna della banca al pagamento di tuttele somme indebitamente percepite, ex art. 2033 cod. civ.,corrispondenti alle perdite originate dagli IRS, come disposto giàdalla sentenza di primo grado, sul punto non impugnata e quindir.g. n. 23454/2022Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 23454/2022Numero sezionale 3410/2026Numero di raccolta generale 26035/2026Data pubblicazione 01/10/2026non più contestabile, maggiorate tuttavia degli interessi legali,come richiesto dalle clienti in via di appello incidentale.4.

Le parti hanno depositato memoria.CONSIDERATO CHE1.

Il ricorso lamenta:a) «Primo motivo di ricorso (ex art. 360 n. 4 c.p.c. e ex art.360 n. 3 c.p.c.): l’apparenza della motivazione ex art. 132 n. 4 ela violazione dell’art. 2033 c.c.», deducendo la nullità dellasentenza impugnata per avere reso una motivazione inferiore alminimo costituzionale in tema di quantificazione della somma darestituire alle società clienti, peraltro erroneamente parificando le“perdite” subite dalle investitrici agli “indebiti” conseguenti alladeclaratoria di invalidità dei contratti di investimento in derivati,non comprendendosi, del resto, per quale motivo la banca avrebbedovuto impugnare la statuizione di primo grado in punto diquantum, allorquando la domanda di ripetizione era stata rigettatadal giudice di prime cure.Il motivo è infondato.In relazione alla dedotta nullità della sentenza, va osservato che lagiurisprudenza di questa Corte, a far data da Cass.

S.U. n. 22232del 2016, si è attestata nell’affermare che la motivazione è soloapparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error inprocedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda,tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recanteargomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito diintegrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. 6-5,Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019; id.

Sez.

L, Ordinanza n. 3819r.g. n. 23454/2022Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 23454/2022Numero sezionale 3410/2026Numero di raccolta generale 26035/2026Data pubblicazione 01/10/2026del 14/02/2020; id.

Sez. 1, ordinanza n. 18793 del 02/07/2021;id.

Sez. 5, sentenza n. 20140 del 15/07/2021; Sez. 6 - 1,Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022).

Un’ipotesi del tutto estraneaalla fattispecie, ove la motivazione resa dalla Corte territoriale, percome sopra sunteggiata, appare del tutto riconoscibile e ben al disopra del minimo costituzionale, avendo argomentato la nullità deicontratti quadro - incontestata in questa fase con il ricorso percassazione - e, da essa, applicato la disciplina dell’indebitooggettivo ex art 2033 cod. civ.

Così facendo, la Corte di appelloha, peraltro, fatto applicazione del condivisibile arresto di questaCorte (Sez. 1, Ordinanza n. 6664 del 16/03/2018), che vaespressamente ribadito, secondo cui, accertata la nullità delcontratto d'investimento, il venir meno della causa giustificativadelle attribuzioni patrimoniali comporta l'applicazione delladisciplina dell'indebito oggettivo, di cui agli artt. 2033 e seguenticod. civ., dovendo considerarsi che la coincidenza indebito/perditaè da intendersi nel senso che il pagamento da restituire è al nettodi quanto ricevuto in esecuzione dei contratti derivati.b) «Secondo motivo di ricorso (ex art. 360 n. 3 c.p.c. e/o exart. 360 n.4 cpc): la violazione dell’art. 2033 c.c. e dell’art. 2697c.c. per mancata verifica dell’esistenza degli indebitieffettivamente corrisposti.», deducendo l’erroneità della sentenzaimpugnata per aver parificato le somme dovute a titolo direstituzione a quelle dovute a titolo risarcitorio, violando anchel’art. 2033 cod. civ. per aver omesso di verificare la sussistenza diuna delle due condizioni di applicabilità della predetta norma, ossiail pagamento, limitandosi all’accertamento della prima condizione,ossia l’assenza di una invalida “causa debendi”, nonché violandor.g. n. 23454/2022Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 23454/2022Numero sezionale 3410/2026Numero di raccolta generale 26035/2026Data pubblicazione 01/10/2026l’art. 2697 cod. civ., per aver omesso di rilevare la mancata provasul punto da parte delle originarie attrici.Il motivo è infondato nella parte in cui continua a lamentare lapresunta erroneità dell’applicazione della disciplina dell’indebito,per la cui confutazione si rinvia a quanto detto a commento delprimo motivo di ricorso, laddove è inammissibile per la restanteparte, avendo la Corte territoriale accertato che, come già detto,sulla questione inerente all’importo corrispondente alla perditasubita non vi è stato appello e tale statuizione non è stataimpugnata, non potendosi intendere denuncia della presenza di unmotivo di appello il riferimento nel primo motivo all’assenza di unonere di impugnativa, mentre la presunta falsa applicazionedell’art. 2697 cod. civ. è da ritenersi del tutto insussistente, postoche la Corte territoriale ha espressamente fatto rinvio allerisultanze, incontestate in questa sede, della consulenza tecnica diufficio espletata nella fase di merito, con ciò all’evidenza ritenendoassolto l’onere probatorio della quantificazione delle sommeesborsate dalle clienti investitrici.c) «Terzo motivo di ricorso (360 n. 4 c.p.c. e/o 360 n. 3c.p.c.): violazione dell’art. 112 c.p.c.», deducendo la violazionedell’art. 112 c.p.c., perché la sentenza di appello ha a ben vedereliquidato somme maggiori rispetto alle somme pretesedall’appellante incidentale in ripetizione.Il motivo è inammissibile, permanendo non aggredita la ratiodecidendi in termini di mancato appello circa l’importo quantificatoe per il resto è infondato, atteso che la sentenza impugnata hadato atto - ancora una volta incontestatamente in questa sede -dell’ammissibilità dell’appello incidentale delle società investitrici,nel cui ambito si reclamava una somma diversa da quellar.g. n. 23454/2022Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 23454/2022Numero sezionale 3410/2026Numero di raccolta generale 26035/2026Data pubblicazione 01/10/2026quantificata dal primo giudice, anche a titolo di interessi legali sullesomme indebitamente trattenute dalla banca per effetto delrapporto contrattuale esistito tra le parti e travolto dalladeclaratoria di nullità.

Tanto dimostra che nessuna lesione delprincipio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato si è verificatanel caso di specie, giacché in appello la questione dell’esattaquantificazione della somma pretesa dalle investirtici era ancoralegittimamente sub iudice.2) Le spese di lite della presente fase di legittimità seguono lasoccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.3) Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass.S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).

P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. arifondere a [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. eInnovazioni s.r.l. le spese della presente fase di legittimità, cheliquida in complessivi euro 20.200,00, di cui euro 200,00 peresborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento eagli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.r.g. n. 23454/2022Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 23454/2022Numero sezionale 3410/2026Numero di raccolta generale 26035/2026Data pubblicazione 01/10/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 settembre2026.Il PresidenteEnrico Scodittir.g. n. 23454/2022Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nas, giusta procura in atti;- ricorrente -[OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e Innovazionis.r.l., in persona dei rispettivi l.r.p.t., rappresentate e difesedall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti;- controricorrenti –r.g. n. 23454/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 23454/2022Numero sezionale 3410/2026Numero di raccolta generale 26035/2026Data pubblicazione 01/10/2026avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n.1529/2022, pubblicata il 4 luglio 2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29settembre 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (in prosieguo, breviter: “la banca”)ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avversola sentenza in epigrafe con cui la Corte di appello di Venezia, inparziale riforma della sentenza di primo grado, previa declaratoriadi nullità dei contratti derivati per cui è causa, l’ha condannata alpagamento di euro 357.826,04 in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., di euro575.012,56 in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di euro1.871.529,33 in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., confermando per ilresto la sentenza di prime cure nella parte in cui aveva dichiaratola risoluzione del contratto quadro stipulato in data 24 marzo 2005tra [OSCURATO:PERSONA] (cui è succeduta la banca ricorrente) e Quartzs.r.l. e i contratti quadro stipulati in data 4 ottobre 2007 con [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e Innovazionis.r.l. hanno resistito con unico controricorso.3. La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancorarileva, ha osservato: a) che i contratti derivati stipulati dallesocietà clienti erano nulli, atteso che né il mark to market, né icosti impliciti risultavano indicati, né vi era prova di un accordo trale parti in relazione alla relativa applicazione; b) che alla nullità deicontratti conseguiva la condanna della banca al pagamento di tuttele somme indebitamente percepite, ex art. 2033 cod. civ.,corrispondenti alle perdite originate dagli IRS, come disposto giàdalla sentenza di primo grado, sul punto non impugnata e quindir.g. n. 23454/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 23454/2022Numero sezionale 3410/2026Numero di raccolta generale 26035/2026Data pubblicazione 01/10/2026non più contestabile, maggiorate tuttavia degli interessi legali,come richiesto dalle clienti in via di appello incidentale.4. Le parti hanno depositato memoria.CONSIDERATO CHE1. Il ricorso lamenta:a) «Primo motivo di ricorso (ex art. 360 n. 4 c.p.c. e ex art.360 n. 3 c.p.c.): l’apparenza della motivazione ex art. 132 n. 4 ela violazione dell’art. 2033 c.c.», deducendo la nullità dellasentenza impugnata per avere reso una motivazione inferiore alminimo costituzionale in tema di quantificazione della somma darestituire alle società clienti, peraltro erroneamente parificando le“perdite” subite dalle investitrici agli “indebiti” conseguenti alladeclaratoria di invalidità dei contratti di investimento in derivati,non comprendendosi, del resto, per quale motivo la banca avrebbedovuto impugnare la statuizione di primo grado in punto diquantum, allorquando la domanda di ripetizione era stata rigettatadal giudice di prime cure.Il motivo è infondato.In relazione alla dedotta nullità della sentenza, va osservato che lagiurisprudenza di questa Corte, a far data da Cass. S.U. n. 22232del 2016, si è attestata nell’affermare che la motivazione è soloapparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error inprocedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda,tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recanteargomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito diintegrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. 6-5,Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019; id. Sez. L, Ordinanza n. 3819r.g. n. 23454/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 23454/2022Numero sezionale 3410/2026Numero di raccolta generale 26035/2026Data pubblicazione 01/10/2026del 14/02/2020; id. Sez. 1, ordinanza n. 18793 del 02/07/2021;id. Sez. 5, sentenza n. 20140 del 15/07/2021; Sez. 6 - 1,Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022). Un’ipotesi del tutto estraneaalla fattispecie, ove la motivazione resa dalla Corte territoriale, percome sopra sunteggiata, appare del tutto riconoscibile e ben al disopra del minimo costituzionale, avendo argomentato la nullità deicontratti quadro - incontestata in questa fase con il ricorso percassazione - e, da essa, applicato la disciplina dell’indebitooggettivo ex art 2033 cod. civ. Così facendo, la Corte di appelloha, peraltro, fatto applicazione del condivisibile arresto di questaCorte (Sez. 1, Ordinanza n. 6664 del 16/03/2018), che vaespressamente ribadito, secondo cui, accertata la nullità delcontratto d'investimento, il venir meno della causa giustificativadelle attribuzioni patrimoniali comporta l'applicazione delladisciplina dell'indebito oggettivo, di cui agli artt. 2033 e seguenticod. civ., dovendo considerarsi che la coincidenza indebito/perditaè da intendersi nel senso che il pagamento da restituire è al nettodi quanto ricevuto in esecuzione dei contratti derivati.b) «Secondo motivo di ricorso (ex art. 360 n. 3 c.p.c. e/o exart. 360 n.4 cpc): la violazione dell’art. 2033 c.c. e dell’art. 2697c.c. per mancata verifica dell’esistenza degli indebitieffettivamente corrisposti.», deducendo l’erroneità della sentenzaimpugnata per aver parificato le somme dovute a titolo direstituzione a quelle dovute a titolo risarcitorio, violando anchel’art. 2033 cod. civ. per aver omesso di verificare la sussistenza diuna delle due condizioni di applicabilità della predetta norma, ossiail pagamento, limitandosi all’accertamento della prima condizione,ossia l’assenza di una invalida “causa debendi”, nonché violandor.g. n. 23454/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 23454/2022Numero sezionale 3410/2026Numero di raccolta generale 26035/2026Data pubblicazione 01/10/2026l’art. 2697 cod. civ., per aver omesso di rilevare la mancata provasul punto da parte delle originarie attrici.Il motivo è infondato nella parte in cui continua a lamentare lapresunta erroneità dell’applicazione della disciplina dell’indebito,per la cui confutazione si rinvia a quanto detto a commento delprimo motivo di ricorso, laddove è inammissibile per la restanteparte, avendo la Corte territoriale accertato che, come già detto,sulla questione inerente all’importo corrispondente alla perditasubita non vi è stato appello e tale statuizione non è stataimpugnata, non potendosi intendere denuncia della presenza di unmotivo di appello il riferimento nel primo motivo all’assenza di unonere di impugnativa, mentre la presunta falsa applicazionedell’art. 2697 cod. civ. è da ritenersi del tutto insussistente, postoche la Corte territoriale ha espressamente fatto rinvio allerisultanze, incontestate in questa sede, della consulenza tecnica diufficio espletata nella fase di merito, con ciò all’evidenza ritenendoassolto l’onere probatorio della quantificazione delle sommeesborsate dalle clienti investitrici.c) «Terzo motivo di ricorso (360 n. 4 c.p.c. e/o 360 n. 3c.p.c.): violazione dell’art. 112 c.p.c.», deducendo la violazionedell’art. 112 c.p.c., perché la sentenza di appello ha a ben vedereliquidato somme maggiori rispetto alle somme pretesedall’appellante incidentale in ripetizione.Il motivo è inammissibile, permanendo non aggredita la ratiodecidendi in termini di mancato appello circa l’importo quantificatoe per il resto è infondato, atteso che la sentenza impugnata hadato atto - ancora una volta incontestatamente in questa sede -dell’ammissibilità dell’appello incidentale delle società investitrici,nel cui ambito si reclamava una somma diversa da quellar.g. n. 23454/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 23454/2022Numero sezionale 3410/2026Numero di raccolta generale 26035/2026Data pubblicazione 01/10/2026quantificata dal primo giudice, anche a titolo di interessi legali sullesomme indebitamente trattenute dalla banca per effetto delrapporto contrattuale esistito tra le parti e travolto dalladeclaratoria di nullità. Tanto dimostra che nessuna lesione delprincipio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato si è verificatanel caso di specie, giacché in appello la questione dell’esattaquantificazione della somma pretesa dalle investirtici era ancoralegittimamente sub iudice.2) Le spese di lite della presente fase di legittimità seguono lasoccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.3) Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass.S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020). P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. arifondere a [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. eInnovazioni s.r.l. le spese della presente fase di legittimità, cheliquida in complessivi euro 20.200,00, di cui euro 200,00 peresborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento eagli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.r.g. n. 23454/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 23454/2022Numero sezionale 3410/2026Numero di raccolta generale 26035/2026Data pubblicazione 01/10/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 settembre2026.Il PresidenteEnrico Scodittir.g. n. 23454/2022Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
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