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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2021

Cassazione n. 44823/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2020 del GIP TRIBUNALE di MONZA(to avviso alle parti] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il GUP del TRIBUNALE di MONZA con sentenza in data 22/12/2020 applicava a VUKA Gjon, su sua richiesta, la pena di giustizia concordata in relazione al reato di concorso in riciclaggio continuato, commesso a [OSCURATO:PERSONA] dal 12/04 al [OSCURATO:DATA_NASCITA], riconosciute le attenuanti generiche.

VUKA propone di ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce in modo errato la carenza di motivazione in ordine al mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante.

Con procedura de plano ex art 610 co. 5 bis cod. proc. pen., va detto che i motivi sono inammissibili perché manifestamente infondati, atteso che il giudice, nell'applicare la pena concordata, si è adeguato all'accordo intervenuto tra le parti, da un lato escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p., e ritenendo la correttezza della proposta qualificazione giuridica dei fatti contestati, dall'altro motivatamente ritenendo la congruità del trattamento sanzionatorio dalla stessa parte proposto, comunque prossimo ai minimi edittali.

In particolare, poiché il reato contestato non includeva aggravanti, le attenuanti generiche hanno potuto operare abbattendo di un terzo la pena base determinata, senza operare alcun bilanciamento, sì che la censura parte da un presupposto - generiche equivalenti all'aggravante - estraneo al presente giudizio.

Alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12/10/2021 Il consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2020 del GIP TRIBUNALE di MONZA(to avviso alle parti] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il GUP del TRIBUNALE di MONZA con sentenza in data 22/12/2020 applicava a VUKA Gjon, su sua richiesta, la pena di giustizia concordata in relazione al reato di concorso in riciclaggio continuato, commesso a [OSCURATO:PERSONA] dal 12/04 al [OSCURATO:DATA_NASCITA], riconosciute le attenuanti generiche. VUKA propone di ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce in modo errato la carenza di motivazione in ordine al mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante. Con procedura de plano ex art 610 co. 5 bis cod. proc. pen., va detto che i motivi sono inammissibili perché manifestamente infondati, atteso che il giudice, nell'applicare la pena concordata, si è adeguato all'accordo intervenuto tra le parti, da un lato escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p., e ritenendo la correttezza della proposta qualificazione giuridica dei fatti contestati, dall'altro motivatamente ritenendo la congruità del trattamento sanzionatorio dalla stessa parte proposto, comunque prossimo ai minimi edittali. In particolare, poiché il reato contestato non includeva aggravanti, le attenuanti generiche hanno potuto operare abbattendo di un terzo la pena base determinata, senza operare alcun bilanciamento, sì che la censura parte da un presupposto - generiche equivalenti all'aggravante - estraneo al presente giudizio. Alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021 Il consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 44823/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris