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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 ottobre 1955

Cassazione n. 10889/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2025 del TRIBUNALE di LATINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ii \ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], considerato che i due motivi di ricorso, relativi alla competenza ed alla procedibilità si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello (ed ancor prima, corrispondenti a temi già affrontati fin dal primo grado) e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano pag. 2 e 3 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; osservato, quanto al terzo motivo, che esso è manifestamente infondato sia in relazione alla contestazione della sussistenza del reato, risolvendosi in una quaestio facti, non pertinente a questa fase di legittimità, sia sulla (contestata nel ricorso) natura permanente del reato, ribadita anche da recente giurisprudenza, se l'occupazione si protrae nel tempo (Sez. 2, n. 37419 del 16/10/2025 PG/Gargiulo, Rv. 288849 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2025 del TRIBUNALE di LATINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ii \ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], considerato che i due motivi di ricorso, relativi alla competenza ed alla procedibilità si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello (ed ancor prima, corrispondenti a temi già affrontati fin dal primo grado) e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano pag. 2 e 3 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; osservato, quanto al terzo motivo, che esso è manifestamente infondato sia in relazione alla contestazione della sussistenza del reato, risolvendosi in una quaestio facti, non pertinente a questa fase di legittimità, sia sulla (contestata nel ricorso) natura permanente del reato, ribadita anche da recente giurisprudenza, se l'occupazione si protrae nel tempo (Sez. 2, n. 37419 del 16/10/2025 PG/Gargiulo, Rv. 288849 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i
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