CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2025
Cassazione n. 05358/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha confermato la decisione del Tribunale della stessa sede del 2 novembre 2023, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi tre di arresto ed euro 1500 di ammenda, con sospensione della patente di guida, in ordine al reato di cui all' art. 186, comma 2, lett. c. 2 bis, cod. strad., per aver guidato in stato di ebbrezza un motociclo (esito accertamento 1,29 g/l), con l'aggravante di aver provocato un incidente autonomo; condotta tenuta in Genova, il 3 aprile 2021. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo un motivo di ricorso, con il quale deduce vizio della motivazione quanto al rigetto dei tre motivi di appello (relativi alla concessione delle attenuanti generiche ed alla entità della pena, alla sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità e alla riduzione della misura della sospensione della pena). 3. Il motivo non supera il vaglio di ammissibilità. Va rilevato che lo stesso riproduce, senza formulare specifica critica, il medesimo profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso correttamente dalla Corte di appello, che ha evidenziato, alle pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, riferendosi alla concreta gravità del fatto (valutato non per il mero titolo del reato, ma per la modalità della condotta, caratterizzata dall'essersi schiantato per due volte su mezzi in sosta con conseguente pericolosità per gli utenti della strada) ed al grado della colpa espressivi di una non lieve entità del fatto di reato, il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche ed il riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131- bis cod. pen. La motivazione è quindi conforme all'orientamento espresso da Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, ed alle altre successive). Inoltre, il lavoro di pubblica utilità già una volta fruito, non aveva evidentemente consentito all'imputato di trarre alcun insegnamento positivo. 4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, in assenza di cause di esonero. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'8 gennaio 2025 [OSCURATO:PERSONA] liera est. ' DEPOSITATA [OSCURATO:PERSONA]