CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 27514/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2025 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Firenze che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione ed euro duecentosei di multa con il beneficio della sospensione condizionale ,della pena e della non menzione della condanna in relazione al reato di cui agli artt. 110, 388, terzo e quarto comma, cod. pen. e aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] non punibileai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. per particolare tenuità del fatto in relazione al medesimo reato. 2. Avverso la sentenza sopra indicata proponevano ricorso per cassazione, con distinti atti sottoscritti dal proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolando entrambe un unico identico motivo di ricorso, con il quale è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 124 cod. pen. per avere la Corte di appello erroneamente omesso di respingere l'eccezione di tardività della querela. Contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello, la parte offesa [OSCURATO:PERSONA] ha avuto conoscenza certa della sussistenza del fatto di reato e dell'identificazione ci responsabile in occasione del mancato rinvenimento dell'autocarro pignorato presso la sede della [OSCURATO:PERSONA], ossia il 15 novembre 2018, quando [OSCURATO:PERSONA], nominata custode del bene, aveva giustificato l'assenza del bene all'ufficiale giudiziario che aveva eseguito l'accesso, affermando che lo stesso si trovava nella disponibilità della proprietaria [OSCURATO:PERSONA], come già segnalato con raccomandata del 14 novembre 2018 inviata all'I.S.V.E.G. con la quale la stessa [OSCURATO:PERSONA] aveva comunicato che il mezzo era stato prelevato dalla proprietaria. La comunicazione dell'I.S.V.E.G. di mancato rinvenimento dell'autocarro era stata inserita nel fascicolo telematico relativo al procedimento civile dinanzi al Tribunale di Firenze il 15 novembre 2018. A tale data, dunque, il reato era già stato consumato, poiché [OSCURATO:PERSONA] in qualità di proprietaria e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di custode, avevano violato il provvedimento che imponeva la custodia presso la sede della "[OSCURATO:PERSONA]" [OSCURATO:SOCIETA] consumazione la parte offesa aveva avuto conoscenza in ragione dell'inserimento nel fascicolo telematico del proc. n. 598/2015 della comunicazione di mancato rinvenimento del mezzo indirizzata sia al Giudice del Tribunale di Firenze che all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], procuratore costituito della parte offesa [OSCURATO:PERSONA]. Da tale data, dunque, decorreva il termine per sporgere querela. In ogni caso, la conoscenza del mancato rinvenimento dell'autocarro e della identità dei responsabili sarebbe da collocarsi, al più tardi, alla data del 5 dicembre 2018, quando la Cancelleria del Tribunale di Firenze aveva notificato al procuratore della persona offesa la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti per il successivo 9 gennaio 2019. In entrambi i casi la querela, depositata 1'11 marzo 2019, è da ritenersi tardiva. 3. Disposta la trattazione del procedimento nelle forme della procedura camerale, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. 24. Con memoria depositata in data 7/04/26, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, la conferma delle statuizioni civili e la condanna alle spese, senza allegare nota spese. 5. Con una seconda memoria, depositata in data 15/04/26, il difensore della parte civile ha insistito nei profili di genericità e manifesta infondatezza del ricorso, ribadendo la dichiarazione di inammissibilità. Anche in tal caso, non risulta nota spese allegata alla memoria. 6. Con memoria in data 20/04/2026 il difensore delle ricorrenti ha insistito nell'accoglimento del ricorso, sottolineando, a confutazione delle conclusioni del Procuratore generale, che nel giudizio civile è il procuratore della parte a divenire destinatario di tutte le comunicazioni ai sensi degli artt. 84 e 170, comma 1, cod. proc. civ., cosicché la conoscenza da parte del procuratore equivale a conoscenza in capo alla parte rappresentata. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi, che vanno trattati congiuntamente in quanto basati su identiche argomentazioni, sono inammissibili, per essere le censure generiche e meramente reiterative delle doglianze già prospettate con l'atto di appello e ritenute infondate dalla Corte di appello con motivazione, immune da vizi, con cui le ricorrenti non si confrontano. 2. La Corte territoriale, a fronte della specifica doglianza prospettata da entrambe le odierne ricorrenti, ha confermato la correttezza della decisione del primo Giudice che aveva già rigettato l'eccezione di tardività della querela proposta in data 11/03/2019, evidenziando, in punto di diritto, che il termine per la proposizione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto reato, nella sua dimensione oggettiva e soggettiva (ex multis, Sez. 2, n. 37584 del 5/07/2019, Rv. 277081- 01) e, in punto di fatto, che risulta provato in atti che il querelante abbia avuto effettiva contezza della commissione del reato solo all'esito del secondo accesso dell'ufficiale giudiziario, effettuato il 19/01/2019 (come documentato nel fascicolo telematico del procedimento civile pendente presso il Tribunale di Firenze) presso l'abitazione della proprietaria [OSCURATO:PERSONA], ove l'ufficiale giudiziario si era recato a seguito del mancato rinvenimento del bene presso la sede della "[OSCURATO:PERSONA]" s.n.c. in occasione del precedente accesso eseguito il 15/11/2018; accesso, 3questo, giustificato dalla custode [OSCURATO:PERSONA] con il fatto che l'autocarro era stato prelevato dalla proprietaria e che, dunque, si trovava nella effettiva disponibilità di quest'ultima. Prima di questo secondo accesso, osserva la Corte di appello, vi era una situazione di incertezza circa la localizzazione del veicolo, tale da far ritenere, in capo alla persona offesa, un conflitto di rappresentazioni in ordine alla sussistenza o meno del reato. 3. La logicità e correttezza della conclusione cui è pervenuta la Corte di appello, alla luce dei dati di fatto accertati nel corso del processo, non è revocata in dubbio dall'assunto prospettato dalle ricorrenti, secondo cui l'inserimento della comunicazione del mancato rinvenimento del bene presso la sede della società del 15/11/2018 nel fascicolo telematico del giudizio civile o, in subordine, la notifica effettuata al procuratore della persona offesa il 5/12/2018 da parte della Cancelleria del Tribunale civile, equivarrebbero a conoscenza della consumazione del reato da parte della persona offesa. Si tratta di un assunto manifestamente infondato. E' dato non contestato che sia l'inserimento nel fascicolo telematico, da parte dell'I.S.V.E.G., della comunicazione concernente il mancato rinvenimento del bene presso il luogo ove era custodito, sia la comunicazione, da parte della Cancelleria del Tribunale di Firenze, dell'avviso di fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti, avevano, come destinatario, non la persona offesa ma il suo legale Avv. [OSCURATO:PERSONA], con conseguente inidoneità di tali eventi a determinare il dies a quo del termine per la proposizione della querela da parte della persona offesa, in difetto di prova della effettiva conoscenza di tali comunicazioni da parte di quest'ultima. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, nel delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, il termine per proporre querela "decorre dal momento della conoscenza personale e diretta del fatto da parte del creditore, sicché l'eventuale precedente conoscenza del fatto da parte del suo difensore in sede civile non rileva" (Sez. 6, Sentenza n. 58225 del 23/10/2018, Rv. 274786-02). È, infatti, principio consolidato in giurisprudenza quello in forza del quale, nel delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, il termine per proporre la querela decorre dalla data in cui l'inottemperanza pervenga a conoscenza del creditore, restando a carico di chi deduce la tardività della querela la prova del difetto di tempestività della stessa (così Sez. U, n. 12213 del 21/12/2017, dep. 2018, Zucchi, Rv. 272170, ma, già in precedenza, Sez. 6, n. 37962 del 15/10/2010, Severino, Rv. 248604). Si è, sul punto, precisato che, ai fini del decorso del termine per la proposizione della querela nel reato di cui all'art. 388, primo comma, cod. pen., laconoscenza del fatto da parte del creditore deve essere diretta e personale, sicché non è sufficiente la conoscenza dell'accadimento da parte del suo difensore nel processo esecutivo civile, ma occorre anche che il professionista abbia informato il suo assistito (così Sez. 6, n. 37962 del 15/10/2010, Severino, cit., che ha affermato che «[i]I termine per la querela per il delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice decorre dalla data in cui l'inottemperanza pervenga a conoscenza personale e diretta del creditore»). La data della conoscenza del fatto da parte del querelante è, dunque, solo quella in cui il medesimo ha avuto personale notizia dell'accadimento, e non può individuarsi nel giorno in cui della vicenda ha avuto contezza il suo difensore in un processo civile, posto che la proposizione della querela costituisce, da un lato, esercizio di un diritto sostanziale, e non meramente processuale, della persona offesa, e, dall'altro, atto validamente realizzabile esclusivamente mediante dichiarazione personale di questa o di un suo procuratore speciale (art. 336 cod. proc. pen.), con la conseguenza che il breve termine di decadenza per l'esercizio di tale diritto non può che decorrere dal momento in cui il suo titolare ha avuto effettiva conoscenza dell'esistenza dei suoi presupposti. Né rileva, in senso contrario, quanto osservato dal difensore delle ricorrenti nella memoria del 20/04/2026 circa il fatto che, nel giudizio civile, è il procuratore della parte a divenire destinatario di tutte le comunicazioni, ai sensi degli artt. 84 e 170, comma 1, cod. proc. civ., cosicché la conoscenza da parte del procuratore equivale a conoscenza in capo alla parte rappresentata, posto che la rappresentanza di una parte nel processo civile a mezzo del suo difensore ha effetti strettamente endo-processuali e non sostanziali, come evidenzia, tra l'altro, l'art. 84 cod. proc. civ. (cfr., in motivazione, Sez. 6, n. 58225 del 23/10/2018, cit.). 4. Alla inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. .4 ,L Nulla è dovuto in relazione alla richiesta di liquidazione delle spese processuali riferibili al giudizio di legittimità in favore della parte civile, conformemente al principio già affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 (vedasi in motivazione pagg. 22 e ss., con un principio affermato proprio per la parte civile nel giudizio di legittimità; vedasi anche Sez. U., n. 34559 del 26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222264 e Sez. 4 n. 7214 del 24/01/2024, Errera, non mass.) e ribadito, da ultimo, da Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2025, Rv. 287766-01, secondo cui "[n]el giudizio di legittimità celebrato nelle forme del rito camerale non partecipato di cui all'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., la parte civile, pur in 5difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali, nel caso in cui abbia esplicato, attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione. Peraltro, già prima di Sez. Unite Sacchettino, con riferimento al giudizio di legittimità celebrato con rito camerale non partecipato, nella vigenza della normativa introdotta per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, la giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 24619 del 02/07/2020, Puma, Rv. 279551- 01) aveva condivisibilmente affermato che la parte civile, pur in difetto di richiesta di trattazione orale, avesse diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché avesse effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione. E l'orientamento è stato successivamente ribadito da Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, D., Rv. 281960-03; Sez. 5, n. 34816 del 15/06/2021, Palmieri, non mass.; Sez. 1, n. 17544 del 30/03/2021. Barba, non mass.; Sez. 5, n. 26484 del 09/03/2021, Castrignano, non mass.; Sez. 1, n. 34847 del 25/02/2021, Reibaldi, non mass. Nel caso in esame, in applicazione di tale condiviso principio di diritto, costantemente enunciato in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore della parte civile in epigrafe indicata non è dovuta, perché essa non ha (4441 uti-Z Lfornit-e4tarri6uto alla decisione di inammissibilità per manifesta infondatezza dei ricorsi. P.Q.M. Dichiara inammissib P.Q.M