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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21046/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. La Corte d'appello di Milano, con la pronuncia di cui in epigrafe e quanto alla posizione dell'attuale ricorrente, pur rideterminando la pena inflitta, ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto in abitazione aggravato (condannato in primo grado all'esito di giudizio ordinario).

2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo sostenuto da memoria.

Si deduce, oltre alla manifesta illogicità sul punto, l'errore nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale nel non aver disposto la rinnovazione dell'istruzione al fine di escutere (ovvero di acquisirne perlomeno le relative dichiarazioni) un testimone indicato dall'appellante nonostante lo stesso avesse dichiarato, in sede di indagini difensive e diversi anni dopo i fatti, di aver interloquito in qualità di agente di viaggi, con [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto in una foto sottopostagli dal difensore, in Grosseto, luogo diverso da quello di commissione del reato (consumato in Argengo, provincia di Como).

3. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato per aver il giudice d'appello, in ipotesi sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., correttamente applicato il principio, costantemente ribadito dalla Suprema Corte, per cui la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (ex plurimis, Sez.

U, n. 12602, del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820).

4. A quanto innanzi deve altresì aggiungersi il mancato confronto con la ratio decidendi sottesa all'esplìcitato esercizio del potere discrezionale di cui innanzi.

4.1. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

4.2. Orbene, nella specie, la Corte territoriale, con motivazione non solo coerente ma anche non manifestamente illogica, con la quale il ricorrente non si confronta, ha sostanzialmente ritenuto di poter decidere allo stato degli atti in ragione di circostanze oggettive tali da confermare il giudizio di responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio, quali la presenza delle impronte digitali dell'imputato sulla targa contraffatta utilizzata per la commissione del furto e gr esiti positivi dei plurimi riconoscimenti dello stesso imputato quale soggetto presente sui luoghi.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Milano, con la pronuncia di cui in epigrafe e quanto alla posizione dell'attuale ricorrente, pur rideterminando la pena inflitta, ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto in abitazione aggravato (condannato in primo grado all'esito di giudizio ordinario). 2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo sostenuto da memoria. Si deduce, oltre alla manifesta illogicità sul punto, l'errore nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale nel non aver disposto la rinnovazione dell'istruzione al fine di escutere (ovvero di acquisirne perlomeno le relative dichiarazioni) un testimone indicato dall'appellante nonostante lo stesso avesse dichiarato, in sede di indagini difensive e diversi anni dopo i fatti, di aver interloquito in qualità di agente di viaggi, con [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto in una foto sottopostagli dal difensore, in Grosseto, luogo diverso da quello di commissione del reato (consumato in Argengo, provincia di Como). 3. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato per aver il giudice d'appello, in ipotesi sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., correttamente applicato il principio, costantemente ribadito dalla Suprema Corte, per cui la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (ex plurimis, Sez. U, n. 12602, del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820). 4. A quanto innanzi deve altresì aggiungersi il mancato confronto con la ratio decidendi sottesa all'esplìcitato esercizio del potere discrezionale di cui innanzi. 4.1. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 4.2. Orbene, nella specie, la Corte territoriale, con motivazione non solo coerente ma anche non manifestamente illogica, con la quale il ricorrente non si confronta, ha sostanzialmente ritenuto di poter decidere allo stato degli atti in ragione di circostanze oggettive tali da confermare il giudizio di responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio, quali la presenza delle impronte digitali dell'imputato sulla targa contraffatta utilizzata per la commissione del furto e gr esiti positivi dei plurimi riconoscimenti dello stesso imputato quale soggetto presente sui luoghi. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Co
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