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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2023

Cassazione n. 02224/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che con un unico motivo il ricorrente lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuante generiche, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata che, con argomentazione immune da vizi logici, ha evidenziato la personalità negativa dell'imputato, desumibile dai precedenti penali e dalle modalità di commissione dei reati, in assenza di elementi positivi di valutazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 12 dicembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] /m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che con un unico motivo il ricorrente lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuante generiche, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata che, con argomentazione immune da vizi logici, ha evidenziato la personalità negativa dell'imputato, desumibile dai precedenti penali e dalle modalità di commissione dei reati, in assenza di elementi positivi di valutazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 dicembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] /m
Sentenza Cassazione n. 02224/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris