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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27977/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 9<to il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] c5•6 ha concluso chiedendo o il difensore k: t.h/4- 1 --\,n [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Trani nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati entrambi alla pena di anni uno di reclusione ed euro 300 di multa per il reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625 nn. 2 e 5 cod. pen., ha ridotto la pena a ciascuno inflitta in mesi sei di reclusione ed euro 150 di multa, confermando nel resto il provvedimento di primo grado.

2. Avverso la predetta sentenza, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, ricorrono per cassazione gli imputati.

3. Il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] è affidato ad un unico motivo, con il quale si deduce l'inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, già maturata alla data della sentenza della corte territoriale.

4. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a tre motivi.

4.1. Con il primo motivo si deduce il travisamento delle risultanze probatorie acquisite nonché la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., contestando la ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen.

Quanto all'aggravante della violenza sulle cose, lamenta anzitutto il mancato apprezzamento delle risultanze probatorie emergenti dalle fotografie scattate alla proprietà e agli oggetti ivi presenti nell'immediatezza dei fatti, dalle quali emerge, oltre al modesto valore dei beni, l'arrugginimento della catena della recinzione anche sul punto di tranciatura, a dimostrazione che la stessa non era stata operata dagli imputati il giorno della commissione del presunto reato, ma ben prima e, con il passare del tempo, l'esposizione alle intemperie ne aveva provocato il deterioramento.

A tal proposito, rileva l'assenza di qualsiasi riferimento ad una rottura intenzionale della recinzione, nemmeno da parte della denunciante sig. [OSCURATO:PERSONA], che riferiva solamente di averla vista rotta.

Segnatamente, censura l'impugnata sentenza laddove la corte di appello ha fondato la sussistenza dell'aggravante contestata sul ritrovamento nell'autocarro Iveco utilizzato dagli imputati - insieme agli arnesi che i due utilizzavano per lavoretti saltuari - di un martello, una tenaglia ed una chiave a pappagallo, circostanza dalla quale gli inquirenti hanno dedotto inequivocabilmente che tali oggetti fossero stati utilizzati per lo scasso della catena, pure in assenza di alcuna testimonianza diretta sul punto o alcun segno di tale catena sugli attrezzi.Osserva altresì che dalle foto in atti relative allo stato dei luoghi emerge che quello da cui è stato asportato il materiale edile non appariva assolutamente come una proprietà privata, né, tantomeno, un cantiere oggetto di sequestro preventivo, quanto, piuttosto, un fondo abbandonato, vista la totale mancanza di cura del terreno e la ricca e confusa vegetazione di erbacce.

Difatti, la condotta posta in essere dai pervenuti, lungi dall'essere diretta a violare con scasso la proprietà altrui per impossessarsi degli attrezzi edili al fine di trarne profitto, mirava piuttosto a raccogliere arnesi abbandonati al fine di reimpiegarli in lavoretti saltuari di manutenzione.

Quanto all'aggravante di cui al n. 7 dell'art. 625, ritiene come non possa ricomprendersi tra le cose esposte alla pubblica fede (di cui, al contrario, dovrebbe essere evidente che il proprietario voglia ancora servirsene) un ammasso di materiali edili arrugginiti lasciati in un fondo incolto ed abbandonato.

Alla luce dello stato di abbandono del fondo in cui erano state ritrovate le attrezzature da cantiere e considerando altresì il cattivo stato di conservazione delle stesse, pertanto, rileva l'insussistenza dell'elemento psicologico doloso richiesto per l'applicazione dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede.

4.2. Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 157 e ss cod. pen. laddove la Corte territoriale non ha dichiarato, previa esclusione delle contestate aggravanti, l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, come già richiesto dalla difesa in sede di discussione, avvenuta a mezzo di trattazione scritta ex art. 23 D.L. n. 149/2020.

4.3. Con il terzo motivo deduce la totale carenza di motivazione con riferimento alla penale responsabilità dell'imputato, laddove la corte territoriale si è limitata a richiamare per relationem il contenuto dell'ordinanza del tribunale del riesame all'indomani dell'arresto, fornendo argomenti che risultano privi dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.

5. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi; il difensore dell'imputato Uva ha chiesto accogliersi il ricorso, insistendo nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili.Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], esso è inammissibile risultando sottoscritto personalmente dall'imputato, a nulla rilevando che la firma sia autenticata dal difensore (cfr. tra tante, Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Rv. 277695; Sez. 6, Ordinanza n. 48096 del 10/09/2018, Rv. 274221; più in generale sul ricorso personale, Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017 Cc. (dep. 23/02/2018 ) Rv. 272010 - 01). 1.1.Quanto al ricorso proposto nell'interesse di Uva, va subito osservato che i motivi che si incentrano sulle aggravanti sono meramente reiterativi rispetto ai profili, in fatto, già esaminati dai giudici di merito e risolti nel senso della sussistenza di entrambe le aggravanti - sia quella della violenza sulle cose che quella dell'esposizione alla pubblica fede - in virtù di una valutazione che ha tenuto conto dei plurimi elementi emersi, che, considerati nel loro insieme, sono stati ritenuti pienamente, univocamente, indicativi delle modalità circostanziali che hanno accompagnato la condotta - ritenuta nella sostanza essere consistita in un furto di materiale edile giacente in un cantiere, sottoposto a sequestro, con accesso a terzi impedito con l'apposizione di una catena.

I motivi proposti al riguardo sono dunque inammissibili anche perchè tendono ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.

1.2. Ne discende che il termine di prescrizione non era - e non è - ancora maturato.

Il reato in discussione è un furto con le aggravanti previste dall'art. 625 c.p., n. 2 e n. 7, e di esse, infatti, deve tenersi conto, ai sensi dell'art. 157 c.p., comma 2, cod. pen. per la determinazione della pena edittale ai fini della prescrizione, perché sono ad effetto speciale, in quanto comportano un aumento della pena superiore ad un terzo, con la conseguenza che, tenendo conto del tempo trascorso dal fatto e della pena detentiva edittale massima per il reato contestato di furto pluriaggravato (dieci anni di reclusione), il termine massimo di prescrizione del reato - pari ad anni dodici e mesi sei - non risulta decorso (risalendo il reato al 16.3.2012, esso - pure al netto di eventuali sospensioni -areb dutdtl 16.9.2024). 1.3.11 terzo motivo è del tutto generico, limitandosi a richia-Mare i principi affermati nella giurisprudenza di questa Corte e a riportare uno stralcio della sentenza impugnata che si assume carente in punto di motivazione sulla responsabilità degli imputati.

Esso è dunque inammissibile /in quanto genericamente impegnato nel censurare il ricorso da parte della sentenza impugnata allatecnica di motivazione per relationem, senza specificare in che termini la stessa vi avrebbe fatto effettivamente ricorso in maniera esorbitante dai limiti in cui ciò è considerato legittimo dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte )e senza confrontarsi con l'autonomo apparato argomentativo di cui invece è indiscutibilmente dotata la sentenza medesima, come dimostra tra l'altro il fatto stesso che coi prercdenti motivi il ricorrente abbia provveduto alla sua confutazione.2.

Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 9<to il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] c5•6 ha concluso chiedendo o il difensore k: t.h/4- 1 --\,n [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Trani nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati entrambi alla pena di anni uno di reclusione ed euro 300 di multa per il reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625 nn. 2 e 5 cod. pen., ha ridotto la pena a ciascuno inflitta in mesi sei di reclusione ed euro 150 di multa, confermando nel resto il provvedimento di primo grado. 2. Avverso la predetta sentenza, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, ricorrono per cassazione gli imputati. 3. Il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] è affidato ad un unico motivo, con il quale si deduce l'inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, già maturata alla data della sentenza della corte territoriale. 4. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a tre motivi. 4.1. Con il primo motivo si deduce il travisamento delle risultanze probatorie acquisite nonché la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., contestando la ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen. Quanto all'aggravante della violenza sulle cose, lamenta anzitutto il mancato apprezzamento delle risultanze probatorie emergenti dalle fotografie scattate alla proprietà e agli oggetti ivi presenti nell'immediatezza dei fatti, dalle quali emerge, oltre al modesto valore dei beni, l'arrugginimento della catena della recinzione anche sul punto di tranciatura, a dimostrazione che la stessa non era stata operata dagli imputati il giorno della commissione del presunto reato, ma ben prima e, con il passare del tempo, l'esposizione alle intemperie ne aveva provocato il deterioramento. A tal proposito, rileva l'assenza di qualsiasi riferimento ad una rottura intenzionale della recinzione, nemmeno da parte della denunciante sig. [OSCURATO:PERSONA], che riferiva solamente di averla vista rotta. Segnatamente, censura l'impugnata sentenza laddove la corte di appello ha fondato la sussistenza dell'aggravante contestata sul ritrovamento nell'autocarro Iveco utilizzato dagli imputati - insieme agli arnesi che i due utilizzavano per lavoretti saltuari - di un martello, una tenaglia ed una chiave a pappagallo, circostanza dalla quale gli inquirenti hanno dedotto inequivocabilmente che tali oggetti fossero stati utilizzati per lo scasso della catena, pure in assenza di alcuna testimonianza diretta sul punto o alcun segno di tale catena sugli attrezzi.Osserva altresì che dalle foto in atti relative allo stato dei luoghi emerge che quello da cui è stato asportato il materiale edile non appariva assolutamente come una proprietà privata, né, tantomeno, un cantiere oggetto di sequestro preventivo, quanto, piuttosto, un fondo abbandonato, vista la totale mancanza di cura del terreno e la ricca e confusa vegetazione di erbacce. Difatti, la condotta posta in essere dai pervenuti, lungi dall'essere diretta a violare con scasso la proprietà altrui per impossessarsi degli attrezzi edili al fine di trarne profitto, mirava piuttosto a raccogliere arnesi abbandonati al fine di reimpiegarli in lavoretti saltuari di manutenzione. Quanto all'aggravante di cui al n. 7 dell'art. 625, ritiene come non possa ricomprendersi tra le cose esposte alla pubblica fede (di cui, al contrario, dovrebbe essere evidente che il proprietario voglia ancora servirsene) un ammasso di materiali edili arrugginiti lasciati in un fondo incolto ed abbandonato. Alla luce dello stato di abbandono del fondo in cui erano state ritrovate le attrezzature da cantiere e considerando altresì il cattivo stato di conservazione delle stesse, pertanto, rileva l'insussistenza dell'elemento psicologico doloso richiesto per l'applicazione dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede. 4.2. Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 157 e ss cod. pen. laddove la Corte territoriale non ha dichiarato, previa esclusione delle contestate aggravanti, l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, come già richiesto dalla difesa in sede di discussione, avvenuta a mezzo di trattazione scritta ex art. 23 D.L. n. 149/2020. 4.3. Con il terzo motivo deduce la totale carenza di motivazione con riferimento alla penale responsabilità dell'imputato, laddove la corte territoriale si è limitata a richiamare per relationem il contenuto dell'ordinanza del tribunale del riesame all'indomani dell'arresto, fornendo argomenti che risultano privi dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. 5. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi; il difensore dell'imputato Uva ha chiesto accogliersi il ricorso, insistendo nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili.Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], esso è inammissibile risultando sottoscritto personalmente dall'imputato, a nulla rilevando che la firma sia autenticata dal difensore (cfr. tra tante, Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Rv. 277695; Sez. 6, Ordinanza n. 48096 del 10/09/2018, Rv. 274221; più in generale sul ricorso personale, Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 Cc. (dep. 23/02/2018 ) Rv. 272010 - 01). 1.1.Quanto al ricorso proposto nell'interesse di Uva, va subito osservato che i motivi che si incentrano sulle aggravanti sono meramente reiterativi rispetto ai profili, in fatto, già esaminati dai giudici di merito e risolti nel senso della sussistenza di entrambe le aggravanti - sia quella della violenza sulle cose che quella dell'esposizione alla pubblica fede - in virtù di una valutazione che ha tenuto conto dei plurimi elementi emersi, che, considerati nel loro insieme, sono stati ritenuti pienamente, univocamente, indicativi delle modalità circostanziali che hanno accompagnato la condotta - ritenuta nella sostanza essere consistita in un furto di materiale edile giacente in un cantiere, sottoposto a sequestro, con accesso a terzi impedito con l'apposizione di una catena. I motivi proposti al riguardo sono dunque inammissibili anche perchè tendono ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. 1.2. Ne discende che il termine di prescrizione non era - e non è - ancora maturato. Il reato in discussione è un furto con le aggravanti previste dall'art. 625 c.p., n. 2 e n. 7, e di esse, infatti, deve tenersi conto, ai sensi dell'art. 157 c.p., comma 2, cod. pen. per la determinazione della pena edittale ai fini della prescrizione, perché sono ad effetto speciale, in quanto comportano un aumento della pena superiore ad un terzo, con la conseguenza che, tenendo conto del tempo trascorso dal fatto e della pena detentiva edittale massima per il reato contestato di furto pluriaggravato (dieci anni di reclusione), il termine massimo di prescrizione del reato - pari ad anni dodici e mesi sei - non risulta decorso (risalendo il reato al 16.3.2012, esso - pure al netto di eventuali sospensioni -areb dutdtl 16.9.2024). 1.3.11 terzo motivo è del tutto generico, limitandosi a richia-Mare i principi affermati nella giurisprudenza di questa Corte e a riportare uno stralcio della sentenza impugnata che si assume carente in punto di motivazione sulla responsabilità degli imputati. Esso è dunque inammissibile /in quanto genericamente impegnato nel censurare il ricorso da parte della sentenza impugnata allatecnica di motivazione per relationem, senza specificare in che termini la stessa vi avrebbe fatto effettivamente ricorso in maniera esorbitante dai limiti in cui ciò è considerato legittimo dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte )e senza confrontarsi con l'autonomo apparato argomentativo di cui invece è indiscutibilmente dotata la sentenza medesima, come dimostra tra l'altro il fatto stesso che coi prercdenti motivi il ricorrente abbia provveduto alla sua confutazione.2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processu
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