Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 44/2009
ECLI:EU:C:2009:439
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑204/08
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA]
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA])
«Regolamento (CE) n. 44/2001 — Art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino — Regolamento (CE) n. 261/2004 — Artt. 5, n. 1, lett. c), e 7, n. 1, lett. a) — [OSCURATO:PERSONA] di Montreal — Art. 33, n. 1 — Trasporti aerei — Domande di compensazione pecuniaria presentate dai passeggeri alle compagnie aeree in caso di cancellazione dei voli — Luogo di esecuzione della prestazione — Competenza giurisdizionale in caso di trasporto aereo da uno Stato membro ad un altro da parte di una compagnia aerea avente
sede in un terzo Stato membro»
Massime della sentenza
1.
Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e
commerciale — Regolamento n. 44/2001 — Competenze speciali — Giudice del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in
giudizio — Contratto di prestazione di servizi — Pluralità dei luoghi di prestazione dei servizi in Stati membri diversi —
Competenza del giudice del luogo della prestazione di servizi principale
[Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino]
2.
Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e
commerciale — Regolamento n. 44/2001 — Competenze speciali — Giudice del luogo di esecuzione dell’obbligazione contrattuale
dedotta in giudizio — Contratto di prestazione di servizi — Trasporto aereo di persone da uno Stato membro all’altro — Domanda
di compensazione pecuniaria per cancellazione del volo, fondata sul regolamento n. 261/2004 — Competenza del giudice del luogo
di partenza o di arrivo, a scelta dell’attore
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 261/2004; regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 5, punto 1, lett. b),
secondo trattino]
1.
La norma di competenza speciale in materia contrattuale prevista all’art. 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001, concernente
la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, risponde
a un obiettivo di prossimità ed è fondata sull’esistenza di una stretta correlazione tra il contratto e il giudice chiamato
a conoscerne. In caso di pluralità dei luoghi di fornitura dei servizi in diversi Stati membri, alla luce degli obiettivi
di prossimità e di prevedibilità, occorre individuare il luogo che assicura il collegamento più stretto tra il contratto in
causa e il giudice competente, ovvero quello dove, in forza del contratto, dev’essere effettuata la fornitura principale dei
servizi.
(v. punti 32, 37-38)
2.
L’art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente
la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere
interpretato nel senso che, in caso di trasporto aereo di persone da uno Stato membro all’altro, effettuato sul fondamento
di un contratto concluso con un’unica compagnia aerea che è il vettore operativo, il tribunale competente a conoscere di una
domanda di compensazione pecuniaria basata su tale contratto di trasporto e sul regolamento n. 261/2004, che istituisce regole
comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo
prolungato e che abroga il regolamento n. 295/91, è quello, a scelta dell’attore, nella cui circoscrizione si trovano il luogo
di partenza o il luogo di arrivo dell’aereo quali indicati in detto contratto.
A questo proposito, i servizi la cui fornitura corrisponde all’esecuzione degli obblighi derivanti da un contratto di trasporto
aereo di persone sono la registrazione e l’imbarco dei passeggeri, l’accoglienza degli stessi a bordo dell’aereo nel luogo
di decollo stabilito nel contratto di trasporto, la partenza dell’aereo all’ora prevista, il trasporto dei passeggeri e dei
loro bagagli dal luogo di partenza a quello di arrivo, la gestione dei passeggeri durante il volo e, infine, il loro sbarco,
in condizioni di sicurezza, nel luogo di atterraggio e all’ora convenuti nel contratto. Orbene, gli unici luoghi che presentano
un collegamento diretto con i detti servizi sono quelli di partenza e di arrivo dell’aereo, intesi come quelli convenuti nel
contratto di trasporto. I trasporti aerei costituiscono per loro stessa natura servizi forniti in maniera indivisibile e unitaria
dal luogo di partenza a quello di arrivo dell’aereo, di modo che non è possibile enucleare una parte distinta della prestazione
che costituisca la prestazione principale e sia fornita in un luogo preciso. Ognuno di tali due luoghi presenta un nesso sufficientemente
prossimo con gli elementi materiali della controversia atto a garantire un collegamento stretto tra il contratto e il giudice
competente in conformità degli obiettivi di prossimità e di prevedibilità che sono perseguiti con la concentrazione della
competenza giurisdizionale nel luogo della fornitura dei servizi e con la determinazione di una competenza giurisdizionale
unica per tutte le pretese fondate su di un contratto.
(v. punti 37, 40-44, 47 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
9 luglio 2009 (
*
)
«Regolamento (CE) n. 44/2001 – Art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Artt. 5, n. 1, lett. c), e 7, n. 1, lett. a) – [OSCURATO:PERSONA] di Montreal – Art. 33, n. 1 – Trasporti aerei – Richieste di compensazione pecuniaria avanzate dai passeggeri alle compagnie aeree in caso di cancellazione dei loro voli
– Luogo di esecuzione della prestazione – Competenza giurisdizionale in caso di trasporto aereo da uno Stato membro ad un altro da parte di una compagnia aerea avente
sede in un terzo Stato membro»
Nel procedimento C‑204/08,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal [OSCURATO:PERSONA]
(Germania) con decisione 22 aprile 2008, pervenuta in cancelleria il 19 maggio 2008, nella causa
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA]
,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. E. Juhász (relatore), G. Arestis
e J. Malenovský, giudici,
avvocato generale: sig. M. [OSCURATO:PERSONA]
cancelliere: sig. N. Nanchev, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 1° aprile 2009,
considerate le osservazioni presentate:
– per il sig. [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. J. Kummer, Rechtsanwalt;
– per l’[OSCURATO:PERSONA], dall’avv. G.‑S. Hök, Rechtsanwalt;
– per il governo tedesco, dal sig. M. Lumma e dalla sig.ra J. Kemper, in qualità di agenti;
– per il governo ceco, dal sig. M. Smolek, in qualità di agente;
– per il governo lettone, dalla sig.ra E. Eihmane e dal sig. U. Dreimanis, in qualità di agenti;
– per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dal sig. L. Seeboruth, in qualità di agente;
– per la Commissione delle Comunità europee, dalle sig.re A.‑M. Rouchaud-Joët e S. Grünheid, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento
(CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione
delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo:
l’«[OSCURATO:PERSONA]») in esito all’annullamento del volo che egli aveva prenotato presso tale compagnia per recarsi da Monaco di
Baviera (Germania) a Vilnius (Lituania).
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3
Il regolamento n. 44/2001 è entrato in vigore il 1° marzo 2002 e, conformemente al suo art. 68, n. 1, sostituisce la [OSCURATO:PERSONA]
27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale,
come successivamente modificata (GU 1998, C 27, pag. 1; in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles»).
4
Il primo ‘considerando’ di tale regolamento enuncia che «[l]a Comunità si prefigge l’obiettivo di conservare e sviluppare
uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. Per realizzare
gradualmente tale spazio è opportuno che la Comunità adotti, tra l’altro, le misure nel settore della cooperazione giudiziaria
in materia civile che sono necessarie al corretto funzionamento del mercato interno».
5
Ai termini della seconda frase del secondo ‘considerando’ del regolamento n. 44/2001, «[è] pertanto indispensabile adottare
disposizioni che consentano di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e di semplificare
le formalità affinché le decisioni emesse dagli Stati membri vincolati dal [citato] regolamento siano riconosciute ed eseguite
in modo rapido e semplice».
6
La prima frase dell’undicesimo ‘considerando’ del medesimo regolamento precisa che «[l]e norme sulla competenza devono presentare
un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto,
la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o
l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento».
7
Il dodicesimo ‘considerando’ dello stesso regolamento stabilisce che «[i]l criterio del foro del domicilio del convenuto deve
essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, ammessi in base al collegamento stretto tra l’organo giurisdizionale
e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia».
8
Le norme sulla competenza dettate dal regolamento n. 44/2001 sono contenute nel suo capo II, composto dagli artt. 2-31.
9
L’art. 2, n. 1, di tale regolamento, compreso nella sezione 1 del capo II suddetto, intitolata «Disposizioni generali», prevede
quanto segue:
«Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono
convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro».
10
L’art. 3, n. 1, del detto regolamento, collocato nella medesima sezione 1, così dispone:
«Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro
solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del presente capo».
11
Ai sensi dell’art. 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001, contenuto nella sezione 2 del capo II di quest’ultimo, intitolata
«Competenze speciali»:
«La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:
1) a) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita;
b) ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione
dedotta in giudizio è:
– nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere
consegnati in base al contratto,
– nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto
essere prestati in base al contratto;
c) la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b)».
12
L’art. 60, n. 1, del citato regolamento enuncia quanto segue:
«Ai fini dell’applicazione del presente regolamento una società o altra persona giuridica è domiciliata nel luogo in cui si
trova:
a) la sua sede statutaria, o
b) la sua amministrazione centrale, oppure
c) il suo centro d’attività principale».
13
L’art. 71, n. 1, del medesimo regolamento dispone come segue:
«Il presente regolamento lascia impregiudicate le convenzioni, di cui gli Stati membri siano parti contraenti, che disciplinano
la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materie particolari».
14
Il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia
di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato
e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1), introduce il principio della compensazione pecuniaria per i
passeggeri nell’ambito dei trasporti aerei internazionali in caso di cancellazione del volo. L’art. 5 di tale regolamento,
rubricato «Cancellazione del volo», recita:
«1. In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati:
(…)
c) spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell’articolo 7, a meno che (...) siano stati informati
della cancellazione del volo (...)
(…)».
15
L’art. 7, n. 1, del medesimo regolamento, rubricato «Diritto a compensazione pecuniaria», stabilisce quanto segue:
«Quando è fatto riferimento al presente articolo, i passeggeri interessati ricevono una compensazione pecuniaria pari a:
a) 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1 500 chilometri;
(…)».
16
Ai sensi dell’art. 12, n. 1, del citato regolamento:
«Il presente regolamento lascia impregiudicati i diritti del passeggero ad un risarcimento supplementare. Il risarcimento
concesso ai sensi del presente regolamento può essere detratto da detto risarcimento».
[OSCURATO:PERSONA] di Montreal
17
[OSCURATO:PERSONA] per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio
1999 (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA] di Montreal»), è stata sottoscritta dalla Comunità europea il 9 dicembre 1999 e approvata
a suo nome con la decisione del Consiglio 5 aprile 2001, 2001/539/CE (GU L 194, pag. 38), ed è entrata in vigore, per quanto
riguarda la Comunità, il 28 giugno 2004. Il suo art. 19, rubricato «Ritardo», prevede quanto segue:
«Il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci. (...)».
18
L’art. 33, n. 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Montreal, rubricato «Competenza giurisdizionale», è del seguente tenore:
«L’azione per il risarcimento del danno è promossa, a scelta dell’attore, nel territorio di uno degli Stati parti, o davanti
al tribunale del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o del luogo in cui esso possiede un’impresa
che ha provveduto a stipulare il contratto, o davanti al tribunale del luogo di destinazione».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
19
Il sig. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], aveva prenotato presso l’[OSCURATO:PERSONA], compagnia con sede sociale in Riga (Lettonia),
un volo da Monaco a Vilnius. La distanza tra Monaco e Vilnius è leggermente inferiore a 1 500 chilometri. Circa trenta minuti
prima dell’ora prevista per la partenza da Monaco di Baviera i passeggeri sono stati informati della cancellazione del volo.
Dopo una modifica della prenotazione effettuata dall’[OSCURATO:PERSONA] il ricorrente ha preso un volo per Vilnius via Copenhagen
ed è giunto a destinazione più di sei ore dopo l’ora alla quale avrebbe normalmente dovuto giungervi con il volo prenotato
in origine.
20
Con domanda proposta dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] [Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]], nella cui circoscrizione si trova l’aeroporto di
Monaco di Baviera, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la condanna dell’[OSCURATO:PERSONA] al pagamento di un indennizzo di EUR 250 conformemente
agli artt. 5, n. 1, lett. c), e 7, n. 1, lett. a), del regolamento n. 261/2004. Ritenendo che i servizi di trasporto aereo
siano resi nel luogo di partenza dell’aereo, il che comporta che il luogo di esecuzione dell’obbligazione contrattuale, ai
sensi dell’art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001, sia quello dell’aeroporto di partenza,
nel caso di specie l’aeroporto di Monaco di Baviera, l’[OSCURATO:PERSONA] si è dichiarato competente a conoscere della domanda
di compensazione pecuniaria del sig. [OSCURATO:PERSONA].
21
Su appello interposto dall’[OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA] [Corte d’appello di Monaco di Baviera], ritenendo che i
servizi di trasporto aereo siano resi nel luogo in cui si trova la sede sociale della compagnia che effettua il volo, ha annullato
la sentenza del giudice di primo grado. Avverso la sentenza del giudice d’appello il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto una domanda di
«Revision» dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] [Corte federale di cassazione].
22
Il giudice a quo osserva che la soluzione della questione se l’[OSCURATO:PERSONA] sia competente nel caso di specie dipende
dall’interpretazione dell’art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001. Esso rileva che, per quanto
attiene al primo trattino di tale disposizione, relativo alla compravendita di beni, la Corte ha dichiarato innanzitutto che
questa norma di competenza speciale in materia contrattuale fa del luogo di consegna un criterio di collegamento autonomo,
tendenzialmente applicabile a tutte le domande fondate su uno stesso contratto di compravendita di beni e non soltanto a quelle
fondate proprio sull’obbligo di consegna (sentenza 3 maggio 2007, causa C‑386/05, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3699, punto 26).
La Corte avrebbe poi stabilito che detta norma si applica anche in caso di pluralità di luoghi di consegna dei beni e che,
in tale ipotesi, occorre intendere per luogo di esecuzione il luogo che assicura il collegamento più stretto tra il contratto
e il giudice competente; tale luogo è, di massima, quello della consegna principale quale determinata in ragione di criteri
economici (sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 40). La Corte avrebbe infine considerato che, ove stabilire il luogo della consegna
principale non sia possibile, ciascuno dei luoghi di consegna presenta una sufficiente prossimità agli elementi materiali
della controversia, cosicché in tale eventualità l’attore può citare il convenuto dinanzi al giudice del luogo di consegna
di sua scelta (sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 42).
23
Nondimeno – sottolinea il [OSCURATO:PERSONA] – la stessa Corte ha indicato esplicitamente, al punto 16 sempre della sentenza
[OSCURATO:PERSONA], che le sue considerazioni valevano solo nel caso di una pluralità di luoghi di consegna in un unico Stato membro
e non anticipavano la soluzione per il caso di più luoghi di consegna in più Stati membri.
24
[OSCURATO:PERSONA] si domanda quindi se, alla luce degli obiettivi del regolamento n. 44/2001, secondo cui occorre unificare
e rendere prevedibili le norme sulla competenza nonché determinare un luogo unico dell’esecuzione, il quale, in linea di massima,
è quello che presenta il collegamento più stretto tra la controversia e il giudice competente, non occorra interpretare nello
stesso modo l’art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001 e concentrare in via di principio in
un unico luogo di esecuzione anche la competenza giurisdizionale per controversie relative alle obbligazioni contrattuali
derivanti da un contratto di trasporto aereo internazionale, benché non sia agevole, nell’ambito di un contratto del genere,
stabilire in modo univoco il luogo in cui sono rese, per la parte essenziale, le prestazioni di servizi.
25
Tutto ciò considerato, il [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni
pregiudiziali:
«1) Se l’art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento [n. 44/2001] debba essere interpretato nel senso che, anche
nel caso dei voli aerei a partire da uno Stato membro della Comunità verso un altro Stato membro della Comunità, occorre ammettere
l’esistenza di un unico luogo di adempimento per tutti gli obblighi contrattuali e tale luogo sia quello della prestazione
principale quale determinata secondo criteri economici.
2) Qualora debba essere determinato un luogo di adempimento unico, quali criteri siano rilevanti per la sua determinazione; in
particolare, se il luogo di adempimento unico sia fissato in funzione del luogo del decollo o del luogo dell’atterraggio».
Sulle questioni pregiudiziali
26
In via preliminare, prima di passare all’esame delle questioni sollevate dal giudice a quo, occorre rilevare che in alcune
osservazioni depositate dinanzi alla Corte è stato sollevato il problema dell’applicabilità, in una situazione come quella
su cui verte il procedimento principale, dell’art. 33 della [OSCURATO:PERSONA] di Montreal al fine di determinare il giudice competente.
27
Si deve osservare, al riguardo, che il diritto invocato nella fattispecie dal ricorrente nel procedimento principale, diritto
tratto dall’art. 7 del regolamento n. 261/2004, è un diritto ad un indennizzo forfetario e standardizzato del passeggero a
seguito della cancellazione del volo e prescinde dal diritto al risarcimento dei danni sancito all’art. 19 della [OSCURATO:PERSONA]
di Montreal (v. sentenza 10 gennaio 2006, causa C‑344/04, IATA e ELFAA, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑403, punti 43‑46). I diritti fondati
sulle succitate disposizioni, rispettivamente, del regolamento n. 261/2004 e della convenzione di Montreal rientrano, dunque,
in contesti normativi differenti.
28
Ne consegue che la questione sollevata nel procedimento principale, fondata unicamente sul regolamento n. 261/2004, deve essere
esaminata alla luce del regolamento n. 44/2001.
29
Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede alla Corte, in sostanza, di precisare
come debbano essere interpretati i termini «il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero
dovuto essere prestati in base al contratto» contenuti nell’art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001,
in caso di trasporto aereo di persone da uno Stato membro all’altro, nel contesto di una domanda di compensazione pecuniaria
fondata sul regolamento n. 261/2004.
30
In realtà, con le suddette questioni il giudice del rinvio vuol sapere dalla Corte se, nel caso di una prestazione di servizi
come quella oggetto del procedimento principale, debba conferirsi ai suddetti termini la stessa interpretazione che la Corte
ha già offerto per il primo trattino della medesima disposizione nella citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] nel caso di più luoghi
di consegna di beni all’interno di un unico Stato membro.
31
Al punto 18 della citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] la Corte si è basata, per rispondere alla questione sottopostale, sulla genesi,
sugli obiettivi e sul sistema del regolamento n. 44/2001.
32
A tale proposito la Corte ha ricordato anzitutto che la norma di competenza speciale prevista all’art. 5, punto 1, del regolamento
n. 44/2001 in materia contrattuale, la quale completa il criterio del foro del domicilio del convenuto, risponde a un obiettivo
di prossimità ed è fondata sulla stretta correlazione tra il contratto e il giudice chiamato a conoscerne (sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 22).
33
La Corte ha poi osservato che, per quanto riguarda il luogo di esecuzione delle obbligazioni nascenti da un contratto di compravendita
di beni, il regolamento n. 44/2001 stabilisce, all’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, tale criterio di collegamento
in modo autonomo, al fine di rafforzare gli obiettivi di unificazione delle norme di competenza giurisdizionale e di prevedibilità.
In una tale ipotesi il luogo di consegna dei beni viene considerato, pertanto, un criterio di collegamento autonomo, tendenzialmente
applicabile a tutte le domande fondate sul medesimo contratto di compravendita (sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punti 24 e 26).
34
Alla luce degli obiettivi di prossimità e di prevedibilità la Corte ha dichiarato che la norma dettata all’art. 5, punto 1,
lett. b), primo trattino, del regolamento n. 44/2001 si applica anche in caso di pluralità dei luoghi di consegna dei beni
in un unico Stato membro, sottolineando che un solo giudice deve essere competente a conoscere di tutte le domande fondate
sul contratto (sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punti 36 e 38).
35
Infine, sempre in caso di pluralità dei luoghi di consegna dei beni in un unico Stato membro, la Corte ha considerato che
il luogo che assicura il collegamento più stretto tra il contratto e il giudice competente è quello della consegna principale,
la quale dovrà essere determinata in ragione di criteri economici, e che, ove stabilire il luogo della consegna principale
non sia possibile, ciascuno dei luoghi di consegna presenta una sufficiente prossimità agli elementi materiali della controversia,
per cui in tale ipotesi l’attore può citare il convenuto dinanzi al giudice del luogo di consegna di sua scelta (sentenza
[OSCURATO:PERSONA], cit., punti 40 e 42).
36
Occorre sottolineare che le considerazioni su cui la Corte si è basata per pervenire all’interpretazione formulata nella citata
sentenza [OSCURATO:PERSONA] sono valide altresì per i contratti di fornitura di servizi, finanche quando tale fornitura non sia effettuata
in un unico Stato membro. Infatti, le regole di competenza speciale previste dal regolamento n. 44/2001 in materia di contratti
di vendita di beni e di fornitura di servizi hanno la stessa genesi, perseguono la stessa finalità e occupano la stessa posizione
nel sistema istituito da tale regolamento.
37
Gli obiettivi di prossimità e di prevedibilità che sono perseguiti con la concentrazione della competenza giurisdizionale
nel luogo della fornitura dei servizi, ai termini del contratto di cui trattasi, e con la determinazione di una competenza
giurisdizionale unica per tutte le pretese fondate su tale contratto non possono essere trattati diversamente in caso di pluralità
dei luoghi di fornitura dei servizi medesimi in più Stati membri. Una tale distinzione, infatti, non solo non sarebbe corroborata
dalle disposizioni del regolamento n. 44/2001, ma sarebbe in contraddizione con la stessa ratio di quest’ultimo, che è quella
di contribuire, con l’unificazione delle norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale, allo sviluppo
di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nonché a un corretto funzionamento del mercato interno in seno alla Comunità
(v. primo e secondo ‘considerando’ del regolamento n. 44/2001).
38
Di conseguenza, anche in caso di pluralità dei luoghi di fornitura dei servizi in diversi Stati membri occorre individuare
il luogo che assicura il collegamento più stretto tra il contratto in causa e il giudice competente, ovvero quello dove, in
forza del contratto, dev’essere effettuata la fornitura principale dei servizi.
39
A questo riguardo occorre subito constatare che, come ha rilevato il giudice del rinvio, il luogo della sede o del principale
stabilimento della compagnia aerea interessata non presenta il necessario stretto collegamento con il contratto. Infatti,
le operazioni e le azioni intraprese a partire da tale luogo, in particolare la messa a disposizione di un aeromobile e di
un equipaggio adeguati, costituiscono misure logistiche e preparatorie in vista dell’esecuzione del contratto di trasporto
aereo e non servizi la cui fornitura integrerebbe il contenuto propriamente detto di tale contratto. Altrettanto vale per
il luogo della conclusione del contratto di trasporto aereo e per quello di emissione del biglietto.
40
I servizi la cui fornitura corrisponde all’esecuzione degli obblighi derivanti da un contratto di trasporto aereo di persone
sono, invero, la registrazione e l’imbarco dei passeggeri e l’accoglienza degli stessi a bordo dell’aereo nel luogo di decollo
stabilito nel contratto di trasporto medesimo, la partenza dell’aereo all’ora prevista, il trasporto dei passeggeri e dei
loro bagagli dal luogo di partenza a quello di arrivo, la gestione dei passeggeri durate il volo e, infine, il loro sbarco,
in condizioni di sicurezza, nel luogo di atterraggio e all’ora convenuti nel contratto. Da questo punto di vista, neppure
gli eventuali luoghi di scalo dell’aeromobile presentano un collegamento sufficiente con i servizi sostanziali risultanti
da detto contratto.
41
Orbene, gli unici luoghi che presentano un collegamento diretto con i detti servizi, forniti in esecuzione degli obblighi
derivanti dal contratto, sono quelli di partenza e di arrivo dell’aereo, dove per «luoghi di partenza e di arrivo» devono
intendersi quelli convenuti nel contratto di trasporto concluso con una sola compagnia aerea, che è il vettore operativo.
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Si deve tuttavia osservare in proposito che, a differenza delle consegne di beni in luoghi differenti, che costituiscono operazioni
distinte e quantificabili al fine di determinare quale sia la consegna economicamente principale, i trasporti aerei costituiscono
per loro stessa natura servizi forniti in maniera indivisibile e unitaria dal luogo di partenza a quello di arrivo dell’aereo,
di modo che rispetto ad essi non è possibile enucleare, in funzione di un criterio economico, una parte distinta della prestazione
che costituisca la prestazione principale e sia fornita in un luogo preciso.
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Ne risulta che tanto il luogo di partenza quanto quello di arrivo dell’aereo devono essere considerati, allo stesso titolo,
luoghi di fornitura principale dei servizi oggetto di un contratto di trasporto aereo.
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Ognuno di tali due luoghi presenta un nesso sufficientemente prossimo con gli elementi materiali della controversia e assicura,
pertanto, quel collegamento stretto richiesto dalle regole di competenza speciale enunciate all’art. 5, punto 1, del regolamento
n. 44/2001 tra il contratto e il giudice competente. Di conseguenza, chi chiede un indennizzo ai sensi del regolamento n. 261/2004
può citare la controparte, operando una scelta cui ha diritto, dinanzi al tribunale nella cui circoscrizione si trova uno
dei detti luoghi sul fondamento dell’art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001.
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Una tale facoltà di scelta in capo all’attore non solo rispetta il criterio di prossimità, ma altresì soddisfa l’esigenza
di prevedibilità, giacché permette tanto all’attore quanto al convenuto di identificare facilmente gli organi giurisdizionali
che possono essere aditi. Essa è inoltre conforme all’obiettivo di certezza del diritto, dal momento che la scelta dell’attore
è limitata, ex art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001, a due sole giurisdizioni. Occorre
poi ricordare che è sempre possibile all’attore ricorrere al giudice del luogo di domicilio del convenuto, come prevede l’art. 2,
n. 1, del citato regolamento, ovverosia, nel caso di specie, ai sensi dell’art. 60, n. 1, del medesimo regolamento, al giudice
nella cui circoscrizione il vettore aereo ha la sede statutaria, l’amministrazione centrale o il principale centro d’attività,
ciò che è conforme all’art. 33 della [OSCURATO:PERSONA] di Montreal.
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D’altro canto, una tale facoltà di scelta, perfino quando gli organi giurisdizionali che possono essere aditi si trovano in
Stati membri differenti, è riconosciuta all’attore anche dalla costante giurisprudenza della Corte nell’ambito della competenza
speciale in materia di delitti o di quasi delitti, per la quale si vedano l’art. 5, punto 3, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles
nonché l’art. 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 (v., in particolare, sentenze 30 novembre 1976, causa 21/76, Bier, detta
«Mines de potasse d’Alsace», [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1735, punti 24 e 25, nonché 10 giugno 2004, causa C‑168/02, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6009,
punto 16 e giurisprudenza ivi citata).
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Alla luce di quanto precede, le questioni sollevate vanno risolte dichiarando che l’art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino,
del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che, in caso di trasporto aereo di persone da uno Stato membro
all’altro, effettuato sul fondamento di un contratto concluso con un’unica compagnia aerea che è il vettore operativo, il
tribunale competente a conoscere di una domanda di compensazione pecuniaria basata su tale contratto di trasporto e sul regolamento
n. 261/2004 è quello, a scelta dell’attore, nella cui circoscrizione si trovano il luogo di partenza o il luogo di arrivo
dell’aereo quali indicati in detto contratto.
Sulle spese
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Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
L’art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente
la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere
interpretato nel senso che, in caso di trasporto aereo di persone da uno Stato membro all’altro, effettuato sul fondamento
di un contratto concluso con un’unica compagnia aerea che è il vettore operativo, il tribunale competente a conoscere di una
domanda di compensazione pecuniaria basata su tale contratto di trasporto e sul regolamento (CE) del Parlamento europeo e
del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri
in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91,
è quello, a scelta dell’attore, nella cui circoscrizione si trovano il luogo di partenza o il luogo di arrivo dell’aereo quali
indicati in detto contratto.
Firme
*
Lingua processuale: il tedesco.