CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 06206/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 22095/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] pec [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -intimati – avverso la sentenza n. 93/2021 del TRIBUNALE di COSENZA, depositata il 15/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:Rilevatoche: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si costituironocome parti civili in un processo penale davanti al Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] (Cosenza) in cui [OSCURATO:PERSONA] era imputato dei reati di cui agli articoli 635, primo comma, 594 e 612 c.p. (danneggiamento, ingiuria e minaccia), il primo per danneggiamento di una Fiat 600 di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e gli altri per offese e minacce a [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di pace con sentenza n. 27/2015 condannò il Trotta per il reato di danneggiamento, per gli altri dichiarando “il fatto non sussiste”. Sia l’imputato, sia le parti civili proposero appello. Il Tribunale penale di Cosenza, con sentenza n. 283/2016, accolse parzialmente l’appello di [OSCURATO:PERSONA], condannando il Trotta risarcirgli il danno derivato dal reato di minaccia e rimettendo al giudice civile la liquidazione; dichiarò inoltre: “con riferimento ai fatti di ingiurie, tenuto conto dell’abrogazione del reato, non può addivenirsi a pronuncia di condanna al risarcimento”. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] riassunsero con atto di citazione il giudizio davanti al Tribunale civile di Cosenza per “ottenere l’accertamento di illecito civile di tutta la complessiva condotta del Trotta, nonché la sua condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali” (così è riportato nel presentericorso, a pagina 3); il Trotta si costituì, resistendo. Il Tribunale, su richiesta dei Gabriele, concesse i termini di cui all’articolo 183 c.p.c.; successivamente, sempre secondo l’esposizione del Trotta (ricorso, pagina 4), disatteseimplicitamente le richieste istruttorie attoree e c on sentenza del 15 gennaio 2021 condannòinfine il Trotta a risarcire [OSCURATO:PERSONA] per il danno all’automobile nella misura di euro 300 oltre interessi e a risarcire [OSCURATO:PERSONA] per l’illecito civile di ingiuria (a causa della depenalizzazione) nella misura di euro 1000 e oltre interessi. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso, composto di cinque motivi, da cui gli intimati non si sono difesi.Considerato quanto segue. 1.1Il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., nullità della sentenza per violazione dell’articolo 156 c.p.c. Il dispositivo condanna il Trotta a risarcire [OSCURATO:PERSONA] nella misura di euro 1000 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, mentre nella motivazione la condanna alla somma di euro 1000 è definita “all’attualità e comprensiva di interessi”. Ancora, il dispositivo condanna il Trotta a rifondere agli attori le spese processuali, mentre nella motivazione si afferma che “essendo gli attori ammessi al patrocinio a spese dello Stato deve essere disposto il pagamento a favore dell’Erario” ex articolo 133 d.p.r. 115/2002. Dunque sussisterebbe “insanabile contrasto” tra dispositivo e motivazione e non si individuerebbe il “concreto comando giudiziale”: di qui la nullità della sentenza ai sensi dell’articolo 156 c.p.c. 1.2 Il contrasto tra motivazione e dispositivo, qualora sia insanabile perché non consentedi far comprendere comunque la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione (in tal caso invece si rimedia con la correzione di errore materiale), rende nulla la pronuncia ex articolo 156, secondo comma, c.p.c., con conseguente cassazione con rinvio. In tal senso si indirizza , del tutto condivisibilmente,la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte (v., tra i più recenti arresti massimati, Cass. sez. 6 - 5, ord. 19 dicembre 2022 n. 37079; Cass. sez. 2, 12 marzo 2018 n. 5939e Cass. sez. 3, 23 maggio 2011 n. 11299). 1.3 Nel caso in esame, mentre per la condanna alla rifusione delle spese potrebbe qualificarsi semmai sussistente un errore materiale per la specifica evocazione della normativa nella motivazione - rinvenibile proprio nella parte finale dell’illustrazione motiva, prima di “ P.Q.M.” - , per la quantificazione del risarcimento emerge un contrasto pieno e radicalmente insanabile: nella motivazione si afferma infatti che “si stima equo liquidare … la somma di € 1000,00, determinata all’attualità e comprensiva di interessi”, mentre nel dispositivo si condanna a “euro 1000,00 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo”. Pertanto la sentenza è nulla nella parte in cui riguarda la domanda di [OSCURATO:PERSONA], e ciò assorbe per la sua posizionegli altri motivi. 2.1Il secondo motivo denuncia nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione degli articoli 112 e 132 n.3 c.p.c. in relazione all’articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c. Il Tribunale di Cosenza si sarebbe riferito alle diverse domande dei due Gabriele senza trascrivere le conclusioni, né quelle dei Gabriele -“rassegnate per ottenere un indistinto e globale risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali” -, né quelle del Trotta - “rese per la declaratoria di nullità, inammissibilità ed infondatezza della pretesa” -. Si trascrivono nel motivo le conclusioni dei Gabriele che sarebbero state presentate “nell’atto introduttivo” e nella prima memoria ex articolo 183 c.p.c., affermando che si sarebbero “tenute ferme fino al termine del giudizio, come risulta dalla predetta (sic) processo verbale di udienza del 12. 10. 2020”. L’omessa trascrizione di ciò non sarebbe una “mera irregolarità”, giacché il Tribunale non avrebbe“tenuto presente in alcun modo le predette conclusioni, rimaste del tutto inesaminate in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato”, in quanto ai Gabriele sarebbe stato “riconosciuto un bene della vita assai diverso di (sic) quello domandato” e per il Trotta leeccezioni preliminari sarebbero state totalmente obliterate, pur essendovi un “timido riscontro” in sentenza come segue: “la prospettazione è rimasta genericaanche all’esito dell’integrazione dello scritto introduttivo” (sentenza, pagina 2). Da tutto questo deriverebbe la violazione delle norme invocate in rubrica. 2.2 Si afferma, come si è visto a proposito del testo della rubrica, violazione dell’articolo 112 c.p.c. -corrispondenza tra chiesto e pronunciato -: il contenuto del motivo, però, offre in realtà un a doglianza generica, non indicando con adeguata specificità quali omissionie dove si sarebbero verificate. Oltre a ciò, il motivo non è autosufficiente in quanto non riporta le precisate conclusioni che il Tribunale avrebbe omesso di considerare come precisate all’udienza finale del 12 ottobre 2020 (si veda nel ricorso alle pagine 4-5 -“… il Tribunale …disponeva il rinvio per la precisazione delle conclusioni all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per le conclusioni (doc. 11), rassegnate dalle parti come da processo verbale del predetto 12.10.2020 (doc. 12)” -e a pagina 8 - “Conclusioni tenute ferme fino al termine del giudizio, per come risulta dal predetta (sic) processo verbale di udienza del 12.10.2020”-), non essendo certo bastante un mero riferimentoa documenti prodotti . D’altronde –si nota ad abundantiam - l a mancata trascrizione ex articolo 132, secondo comma, n. 3 c.p.c. delle conclusioni delle parti nella sentenzadi per sé non integra causa di nullità, rilevando soltanto se congiunta alla loro mancata considerazione da parte del giudice (Cass. sez. 2, 9 maggio 2018 n. 11150). Tutto questo conduce a ritenere inammissibile il motivo. 3.1 Il terzo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2727 e 2729 c.c., assumendo “errato ricorso alla presunzione”. In sintesi, quiil ricorrente lamenta che non vi sia stato accertamento in ordine alla domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali quanto all’an. 3.2 Questa doglianza riguarda sine dubiola posizione di [OSCURATO:PERSONA] per cui è assorbita dal primo motivo. Ancora meramente ad abundantiam, dunque, si nota che nella sentenza civile sussiste un passo relativo all’accertamento dell’andi tale danno, nella penultima pagina: “… precisato che trattasi di danno impalpabile, che per sua stessa natura non è suscettibile di dimostrazione diretta e che pertanto può essere provato anche mediante presunzioni, deve osservarsi che, nella normalità dei casi, fatti quali quelli che hanno dato origine al presente giudizio sono senz’altro idonei a produrre un turbamento della vittima, sicché, in difetto di circostanze che inducano a dubitare che tale effetto si sia in concreto verificato, la domanda può essere sul punto accolta”. 4. Il quarto motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1226 e 2059 c.c., nonché, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., nullità della sentenza “per violazione dell’art. 132, comma 1 (sic) n.4” c.p.c. per omessa e/o insufficiente e/o illogica motivazione sull’applicazione del criterio equitativo nella liquidazione del danno non patrimoniale. Questo motivo sviluppa la tematica già avviata nel motivo precedente, considerando ora il danno non patrimoniale sotto il profilo del quantum. Vale quindi quel che si è osservato appunto per il motivo precedente, con particolare riguardo al fatto che anche questo concerne la posizione di [OSCURATO:PERSONA], assorbita dall’accoglimento del primo motivo. 5. In conclusione, deve accogliersi il primo motivoriguardante [OSCURATO:PERSONA], con conseguentecassazione della parte della sentenza tramite esso impugnata e rinvio, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica con giudice diverso; deve invece dichiararsi la inammissibilità del ricorso per la parte in cui attiene alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], non dovendosi pronunciare in ordine alle spese processuali in quanto la parte vittoriosa non si è difesa. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 in relazione al ricorso che viene dichiarato inammissibilesi dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Accogliendo il primo motivo e assorbiti gli altri attinenti alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], cassa la sentenza impugnata per la parte relativa al suddetto e rinvia, anche per le spese del giudizio, al Tribunale di Cosenza. Dichiara inammissibileil ricorso quanto alla parte relativa a [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002in relazione al ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sidà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'