CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 39980/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Bologna, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (c.d. «cod. strada»), emessa dal Tribunale di Modena all'esito di giudizio ordinario celebrato conseguentemente ad opposizione a decreto penale di condanna. 2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo, enunciato nei termini strettamente necessari alla motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Ci si duole dell'errore nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale nel ritenere l'eccezione di nullità dell'accertamento alcolimetrico (ex artt. 356 cod. roc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen), per l'omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, sollevata solo con l'appello e non entro la pronuncia della sentenza di primo grado. Il giudice d'appello, in particolare, avrebbe argomentato dall'assenza di riferimento alla detta eccezione nel verbale dell'udienza di discussione in primo grado, nonostante l'effettiva deduzione da parte della difesa in sede di discussione, ed avrebbe erroneamente ritenuto che il riferimento (peraltro erroneo) di cui alla sentenza di primo grado, alla circostanza per cui la detta eccezione è sollevabile non oltre l'atto di opposizione a decreto penale, sarebbe una mera premessa teorica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In merito alla tematica in oggetto, la più recente e giurisprudenza della Corte di cassazione ha affermato il principio, che si intende ribadire, per cui la violazione dell'obbligo di dare avviso al conducente da sottoporre all'esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia determina una nullità di ordine generale, deducibile nei termini di cui agli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen. Ne consegue che, (anche) in caso di procedimento per decreto, il momento ultimo entro il quale la nullità può essere dedotta dalla parte va individuato nella deliberazione della sentenza di primo grado e non nella presentazione dell'atto di opposizione al decreto stesso, in quanto le norme sulla nullità sono di stretta interpretazione, e l'art. 180 non contiene alcun riferimento al decreto penale di condanna e al relativo atto di opposizione (ex plurimis: Sez. 2 4, n. 21552 del 29/04/2021, Garbin, Rv. 281333; Sez. 4, n. 8862 del 19/02/2020, Zanni, Rv. 278676, la quale chiarisce la necessità degli avvisi anche nel caso esami eseguiti su prelievi ematici effettuati da altra struttura sanitaria; Sez. 4, n. 33795 del 17/05/2019, Venditto, Rv. 276675; indirizzo ribadito da Sez. 4, n. 52085 del 10/12/2019, Soffiato, Rv. 277511). 3. Premesso quanto innanzi, si mostra manifestamente infondata la doglianza con la quale si deduce la violazione del principio governante la materia laddove, invece, la Corte territoriale, proprio in applicazione di esso ha ritenuto tardive l'eccezione dedotta per la prima volta con l'appello. Il giudice di merito ha altresì chiarito che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, non risulta che la detta eccezione sia stata sollevata nel corso del giudizio di primo grado, in particolare in sede di discussione, non emergendo essa tanto dal relativo verbale quanto dalla sentenza di primo grado che, lungi dal dare atto dell'eccezione, si pronuncia sulle conclusioni delle parti, come emergenti dal detto verbale d'udienza che non fa riferimento all'eccezione, pur ricostruendo la disciplina dell'eccezione di cui all'esame erroneamente. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 sett