CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 gennaio 2021
Cassazione n. 27450/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 6. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 7. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 8. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 9. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 19/01/2021 dalla Corte d'appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso: -) per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in accoglimento del terzo motivo del ricorso del medesimo; -) per l'annullamento senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui al capo e) per assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto; -) per il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; -) per l'inammissibilità dei restanti ricorsi; uditi, per i ricorrenti, gli avvocati: -) [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA]; -) [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], .[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di [OSCURATO:PERSONA]; -) [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno chiesto tutti l'accoglimento dei ricorsi dei loro assistiti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 19 gennaio 2021, la Corte d'appello di Messina, per quanto di interesse in questa sede, ha confermato la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Messina, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per vari reati, in particolare concernenti le sostanze stupefacenti, e li aveva condannati alle pene ritenute di giustizia. Precisamente, è stata affermata la colpevolezza di: ---) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per la partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico, i primi due quali dirigenti ed organizzatori, gli altri quali meri partecipi, fatto commesso dal gennaio 2018 (capo e); ---) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per l'acquisto e la detenzione di un quantitativo di droga di qualità non determinata, ma di ingente quantità perché del valore di 22.050,00 euro, fatto commesso in data antecedente e prossima al 21 marzo 2018 (capo a); ---) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la detenzione di 57,400 kg. di marijuana, pari a 221.175 dosi medie, e quindi di ingente quantità, fatto commesso il 10 aprile 2018 (capo b); ---) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per la detenzione di 56,500 kg. di marijuana, pari a 160.618,6 dosi medie, e quindi di ingente quantità, fatto commesso 1'8 maggio 2018 (capo c); ---) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per la detenzione ed il porto illegale di un'arma contundente, a norma dell'art. 699 cod. pen., fatto commesso il 21 marzo 2018 (capo f); ---) [OSCURATO:PERSONA], per la falsa attestazione a pubblico ufficiale in verbali di perquisizione e sequestro, di essere altra persona, e precisamente [OSCURATO:PERSONA], a norma dell'art. 495 cod. pen., fatto commesso il 21 marzo 2018 (capo g); ---) [OSCURATO:PERSONA], per la ricettazione di uno scooter provento di furto, fatto commesso il 7 giugno 2018 (capo m); ---) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per la detenzione di 3 kg. di droga di qualità non determinata, fatto commesso il 5 marzo 2015 (capo aa); ---) [OSCURATO:PERSONA], per l'acquisto e la restituzione di una partita di droga di qualità e quantità non determinata, fatto commesso il 24 marzo 2015 (capo bb). 2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe: -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con unico atto a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] anche con ulteriore atto a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -) [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -) [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Ha presentato motivi nuovi [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 3. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], contenuti unitariamente nell'atto a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sono articolati in quindici motivi. 3.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 125 e 192 cod. proc. pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza dell'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico di cui al capo e). Si deduce che illegittima è l'affermazione della sussistenza e dell'operatività di un'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico di cui farebbero parte i ricorrenti. Si rappresenta che la sentenza impugnata non ha dato conto di rapporti tra i ricorrenti e l'associazione caratterizzati da stabilità, ed ha omesso di considerare che per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i rapporti sono essenzialmente di natura familiare. Si osserva, inoltre, che gli acquisti in relazione ai quali sono stati effettuati i sequestri riguardavano affari esclusivi di [OSCURATO:PERSONA] e che dopo gli arresti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non sono stati nemmeno tentati nuovi approvvigionamenti. Si aggiunge che difettano elementi da cui desumere l'esistenza di un'organizzazione idonea ad assicurare la realizzazione concreta del programma criminoso. 3.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 125 e 192 cod. proc. pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta partecipazione "qualificata" di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] all'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico di cui al capo e). Si deduce, con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], che non vi sono elementi da cui desumere una partecipazione "qualificata" del medesimo al gruppo criminale. Si rappresenta, in particolare, che [OSCURATO:PERSONA] non risulta aver mai partecipato ai momenti di approvvigionamento dell'associazione, né aver mai interagito con i sodali, salvo [OSCURATO:PERSONA], né aver mai provveduto al sostentamento economico dei pretesi sodali quando questi erano detenuti. Si aggiunge che non possono essere valorizzati, come elementi dirimenti, né il legame familiare con [OSCURATO:PERSONA], né la consegna di due schede telefoniche a cittadini extra-comunitari, né la detenzione di stupefacenti con persona estranea al sodalizio ed assolta da tale accusa, quale Delle Rocche. Si rappresenta, ancora, che, nei colloqui in carcere, i pretesi sodali e corrieri della droga, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fanno riferimento a "Ciccio", non certo a [OSCURATO:PERSONA]. Si deduce, con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], che la Corte d'appello si è avvalsa di una motivazione apodittica, senza individuare gli elementi strutturali idonei a tipizzare la partecipazione "qualificata". 3.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 125 e 192 cod. proc. pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta partecipazione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] all'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico di cui al capo e). Si premette, in linea generale, richiamando decisioni della giurisprudenza di legittimità, che, ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione nell'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, occorrono una messa a disposizione del gruppo, un rapporto di collaborazione stabile e continuativo ed un contributo consapevolmente funzionale per l'esistenza stessa del sodalizio in un determinato momento storico. Si deduce, con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], che la sentenza impugnata ritiene indicativa la disponibilità del medesimo a sostituirsi ai corrieri originariamente individuati in relazione all'episodio di cui al capo c), in quanto fondata su uno stabile ed organico inserimento nella compagine associativa, ma senza precisare quali siano gli elementi da cui si può desumere questo stabile ed organico inserimento nel gruppo criminale. Si aggiunge che il ruolo di corriere di per sé non indicativo della partecipazione ad un'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (si citano Sez. 4, n. 18776 del 30/09/2016 e Sez. 4, n. 16/01/2014, n. 5150). Si rappresenta, poi, che non vi sono elementi da cui inferire nemmeno la consapevolezza in [OSCURATO:PERSONA] dell'esistenza di un gruppo criminale, perché: -) la presenza di [OSCURATO:PERSONA] presso l'esercizio commerciale della famiglia Mangano era verosimilmente funzionale all'unico trasporto effettuato e per il quale il medesimo è stato arrestato; -) non risultano contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -) nella conversazione intercettata il 14 maggio 2018 tra [OSCURATO:PERSONA] e la moglie, in carcere, il primo fa riferimento ad un solo soggetto «presumibilmente coinvolto nella medesima vicenda»; -) nella conversazione intercettata il 16 maggio 2018 tra [OSCURATO:PERSONA], il fratello e la moglie, sempre in carcere, il primo chiede ai parenti di «parlare solo con Ciccio», rappresenta di avere esclusivamente l'interesse a conseguire il pagamento delle spese legali, e dice di aver fatto uno «sbaglio», ma in via del tutto occasionale. Si deduce, con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], che incongruamente la sentenza impugnata ha valorizzato vicende del 2015, posta la premessa dell'inidoneità di queste a provare l'esistenza del vincolo associativo, e che, inoltre, le conversazioni intercettate evidenziano esclusivamente un rapporto tra il medesimo ed il solo [OSCURATO:PERSONA]. Si deduce, con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], che anche per questo ricorrente non vi sono elementi da cui inferire la consapevolezza nel medesimo di partecipare alle attività di un organismo criminale. Si rileva, in particolare, che: -) la disponibilità a noleggiare un'autovettura poi utilizzata dal cognato [OSCURATO:PERSONA] per effettuare un viaggio diretto all'acquisto di sostanze stupefacenti non implica consapevolezza dell'uso che del veicolo avrebbe fatto il cognato; -) prive di significato univoco sono le conversazioni intercettate tra [OSCURATO:PERSONA] e il cognato [OSCURATO:PERSONA], allorché questi era detenuto; -) i contatti di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA], unico componente del sodalizio con il quale il primo si è relazionato, sono stati determinati dalla scelta del medesimo Mangano di recarsi presso il luogo in cui [OSCURATO:PERSONA] prestava la sua attività lavorativa. Si deduce, con riferimento ad [OSCURATO:PERSONA], che l'unico elemento, costituito dalla conversazione del 21 marzo 2018, è privo di concludenza. Si premette che, nell'occasione, [OSCURATO:PERSONA], appreso del sequestro della somma di 22.500,00 euro, aveva detto al figlio Alessandro di riferire al suo interlocutore che lo avrebbe "denunciato" se non gli fosse stato restituito il denaro di cui il figlio Francesco si era impossessato. Si osserva che questo elemento non è certo indicativo della consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] del contesto illecito nel quale si inseriva l'uso del denaro in questione, a maggior ragione perché manca qualsiasi altro riferimento ad una collaborazione del medesimo, e perché, quando [OSCURATO:PERSONA] si era recato presso l'esercizio commerciale da lui gestito, invece di interloquire con costui, lo ha accompagnato dal figlio Francesco. 3.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 378 cod. pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata riqualificazione della condotta di [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo e) come reato di favoreggiamento. Si deduce che la sentenza impugnata, nonostante gli espressi motivi di appello sul punto, nulla ha motivato, salvo affermare la intraneità di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio. Si aggiunge che, quand'anche fosse provata la consapevolezza di contribuire al trasporto di droga mediante il noleggio di un'autovettura, si resterebbe comunque nell'ambito di una condotta occasionale, e non certo di un contributo finalizzato alla stabilità dell'unione illecita. 3.5. Con il quinto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, e 80 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di cui al capo a). Si deduce che la prova del reato è inutilizzabile nella parte costituita da dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e raccolte in un'annotazione di servizio nemmeno sottoscritta dai dichiaranti. Si precisa che, espunte dal materiale utilizzabile le precisate dichiarazioni, residuano solo il rinvenimento di una somma di denaro pari a 22.050,00 euro nell'autovettura occupata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e le manifestazioni di interesse di [OSCURATO:PERSONA] a recuperare il denaro, con la minaccia di denunciare il figlio Francesco. 3.6. Con il sesto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 125 e 533 cod. proc. pen. e 80 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della ingente quantità in relazione al reato di cui al capo a). Si deduce che non vi è alcuna certezza circa la destinazione dell'intera somma di 22.500,00 euro, rinvenuta nell'autovettura occupata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], all'acquisto o al pagamento della droga, e che, comunque, non è provato il superamento della soglia di 2.000 volte la dose media della sostanza in sequestro. Irrilevante essendo, in proposito, anche il riferimento ai precedenti penali dei ricorrenti. 3.7. Con il settimo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 56 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché vizio di motivazione, a , norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta esclusione del tentativo in relazione al reato di cui al capo a). Si deduce che in atti non vi è alcuna prova della conclusione dell'accordo relativo ad una compravendita di stupefacenti o di una avvenuta consegna di droga, sicché, al più, può ravvisarsi un tentativo di acquisto di narcotici. 3.8. Con l'ottavo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. e 110 cod. pen. e 73, comma 1, e 80 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo b). Si deduce che a carico di [OSCURATO:PERSONA] sussiste un unico indizio: il noleggio dell'autovettura, successivamente utilizzata da altri per il trasporto della droga. Si segnala che non vi sono elementi da cui inferire una sua autorizzazione al cognato [OSCURATO:PERSONA] a spendere il suo nome, o una sua conoscenza della trasferta di questi e di [OSCURATO:PERSONA] con l'auto da lui noleggiata. Si aggiunge che [OSCURATO:PERSONA] ha ricordato di aver noleggiato un'auto per il cognato qualche mese prima, nel dicembre 2017, per consentirgli di recarsi a trovare la figlia in Toscana. 3.9. Con il nono motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. e 110 cod. pen. e 73, comma 1, e 80 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo c). Si deduce che la motivazione relativa all'affermazione di colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo c) è viziata, in quanto fondata esclusivamente su conversazioni di contenuto criptico tra [OSCURATO:PERSONA] e i suoi familiari in carcere, e senza considerare l'assenza di elementi da cui inferire contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e il fratello Francesco o [OSCURATO:PERSONA]. 3.10. Con il decimo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 192 cod. proc. pen. e 648 cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo m). Si deduce che non vi sono elementi da cui desumere la consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla provenienza delittuosa del ciclomotore dallo ÌI 1 stesso usato in data 7 giugno 2018. 3.11. Con l'undicesimo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata riqualificazione del reato di cui al capo bb), ascritto a [OSCURATO:PERSONA], quale fatto di lieve entità.Si deduce che la motivazione in proposito è apodittica, stante l'impossibilità di individuare le modalità della condotta o i quantitativi di droga interessati. 3.12. Con il dodicesimo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 99 cod. pen. nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza della recidiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Si deduce che la sentenza impugnata non si è confrontata con le censure contenute nell'atto di appello, le quali evidenziavano la occasionalità della ricaduta nel reato, ma si è limitata a richiamare la gravità delle imputazioni. 3.13. Con il tredicesimo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 62-bis cod. pen. nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Si deduce che la sentenza impugnata si è limitata a rappresentare che non risultano elementi apprezzabili, senza fornire una puntuale motivazione, come invece necessario (si cita Sez. 3, n. 22039 del 10/06/2010). 3.14. Con il quattordicesimo motivo, si denuncia violazione legge, in riferimento agli artt. 81 e 133 cod. pen. nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla determinazione della pena nei confronti di tutti i ricorrenti. Si deduce che il trattamento sanzionatorio pena è ingiustificatamente distante dai minimi edittali, sia per quanto attiene alla pena base, sia per quanto concerne gli aumenti a titolo di continuazione. 3.15. Con il quindicesimo motivo, si denuncia violazione legge, in riferimento all'art. 133 cod. pen. nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla determinazione della pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Si deduce che la sentenza impugnata, nel determinare la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA], ha omesso di considerare che lo stesso è responsabile di un unico episodio, ha realizzato una condotta di modesto disvalore, ed è incensurato. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nell'atto a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], è articolato in un solo motivo, con il quale si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 192 cod. proc. pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta partecipazione del medesimo nell'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico di cui al capo e). Si deduce che la sentenza impugnata valorizza, ai fini dell'affermazione di responsabilità, conversazioni intercettate, senza però individuare una precisa , condotta attribuibile a [OSCURATO:PERSONA]. Si premette che la sentenza di primo grado ha valorizzato il mantenimento in carcere di [OSCURATO:PERSONA] ed il pagamento dei difensori del medesimo da parte dei Mangano, mentre la sentenza di secondo grado precisa espressamente la scarsa significatività di tale dato. Si rileva, poi, che la Corte d'appello valorizza: -) il ruolo di corriere svolto da [OSCURATO:PERSONA], pur precisando che un unico episodio non è sufficiente a dare dimostrazione dell'esistenza dell'associazione; -) l'immediata disponibilità del medesimo a sostituire due cittadini extracomunitari per recarsi a [OSCURATO:PERSONA] ed approvvigionarsi dello stupefacente, quando questi due soggetti non sono mai indicati come intranei al sodalizio illecito; -) la conversazione intercettata in carcere tra [OSCURATO:PERSONA] e la moglie in data 14 maggio 2018, sebbene l'uomo in realtà faccia riferimento alla mamma e non a Mangano, come rilevato dal consulente tecnico di parte, con argomenti del tutto pretermessi dalla sentenza impugnata; -) la conversazione intercettata in carcere tra [OSCURATO:PERSONA] e il fratello in data 6 giugno 2018, per quanto nella stessa il primo si limitava a rappresentare al secondo il mero timore di subire la contestazione del reato associativo. Si osserva, ancora, che non emergono né la sussistenza di un'associazione delinquenziale, né una condotta partecipativa del ricorrente, né una consapevolezza del medesimo di contribuire ad un sodalizio criminale, anche perché [OSCURATO:PERSONA] ha avuto contatti esclusivamente con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed ha effettuato il viaggio per l'approvvigionamento della droga a [OSCURATO:PERSONA] con l'autovettura di un soggetto estraneo al gruppo criminale. 5. I motivi nuovi di [OSCURATO:PERSONA] denunciano violazione di legge, in riferimento agli artt. 192 cod. proc. pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta partecipazione del medesimo nell'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico di cui al capo e). Si deduce che la sentenza impugnata non evidenzia elementi idonei ad inferire «la stabile compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio». Si rappresenta che l'unico elemento è costituito dall'attività di corriere in una sola occasione, e che gli altri elementi valorizzati o sono congetture, quali quello della disponibilità ad effettuare un viaggio pericoloso o a sostituire rapidamente altri soggetti precedentemente incaricati della "trasferta", o sono conversazioni intercettate prive di un significato univoco. 6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in un solo motivo, con il quale si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta partecipazione del medesimo nel reato di detenzione di stupefacenti di cui al capo c). Si premette, in particolare, che il fatto di cui al capo c) è stato accertato a seguito dell'arresto a Messina di [OSCURATO:PERSONA] a bordo di un'auto noleggiata il giorno prima a Bovalino e a bordo della quale erano occultati 56,5 kg. di marijuana, e che le indagini hanno consentito di accertare che [OSCURATO:PERSONA], il giorno prima, era a [OSCURATO:PERSONA], e che, per quanto è inferibile dalle risultanze della localizzazione delle celle impegnate con la localizzazione del GPS, il medesimo e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero viaggiato insieme sino a [OSCURATO:PERSONA], ma quest'ultimo avrebbe poi effettuato il viaggio di ritorno con il treno. Si deduce, innanzitutto, che, proprio secondo quanto emerge dalle risultanze della localizzazione delle celle impegnate con la localizzazione del gps, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giunti a [OSCURATO:PERSONA], non risultano più nello stesso posto. Si deduce, poi, che il venditore della droga è stato individuato in [OSCURATO:PERSONA], e che, però, non risultano rapporti tra questi ed [OSCURATO:PERSONA], e neppure tra [OSCURATO:PERSONA] ed i Mangano. Si deduce, ancora, che le conversazioni intercettate non evidenziano alcuna consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle ragioni del viaggio, e neppure di sue indicazioni o inviti alla cautela a [OSCURATO:PERSONA]. Si rappresenta, quindi, che il viaggio di ritorno di [OSCURATO:PERSONA] con mezzi diversi da quelli utilizzati da [OSCURATO:PERSONA] è piuttosto un indice dell'estraneità del primo al progetto del secondo, e che, al più, può ravvisarsi una ipotesi di connivenza non punibile. 7. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in tre motivi. 7.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 80 d.P.R. n. 309 del 1990 e 24 e 111 Cost., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della ingente quantità in relazione al reato di cui al capo a). Si deduce che la sentenza impugnata ha completamente ignorato le specifiche censure contenute nell'atto di appello. Nell'atto di appello, in particolare, si era rappresentato che, come si desume dai sequestri effettuati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dalle vicende contestate a Mangano, la sostanza stupefacente ordinariamente ceduta da Kalaj a [OSCURATO:PERSONA] conteneva un principio attivo inferiore all'8 % della partita consegnata e che il costo della marijuana era di circa 1.000,00 euro al kg., sicché la somma di 22.050,00 euro non era sufficiente a supportare la compravendita di una partita di droga per un compendio tale da integrare l'ingente quantità di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990. 7.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 99 cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza della recidiva reiterata. Si deduce che dal certificato penale, allegato al ricorso, si evince come la recidiva non era mai stata applicata in precedenza, posto che la prima condanna (un decreto penale) è divenuta esecutiva in data 1° ottobre 1999, ossia dopo la commissione del secondo reato, commesso il 3 marzo 1999. 7.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Si deduce che l'aumento per la recidiva e l'aggravante dell'ingente quantità è eccessiva, e si pone in violazione del principio del divieto del cumulo materiale, divieto di cui all'art. 63, quarto comma, cod. pen. Si osserva, inoltre, che non è stata offerta alcuna motivazione, nemmeno implicita, in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono fondati in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'ingente quantità con riguardo al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, contestato al capo a). Inoltre, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato anche in riferimento alla ritenuta sua partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico di cui al capo e), mentre il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato, in parte, anche in riferimento all'applicazione della recidiva. Nel resto, i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono complessivamente infondati. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], invece, sono infondati. Infine, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile. 2. Per ragioni di economicità e chiarezza della motivazione, si procederà dapprima all'esame dei motivi concernenti i reati-fine, quindi allo scrutinio dei motivi riguardanti il reato associativo, infine alla valutazione dei motivi in tema di trattamento sanzionatorio. Si esamineranno, perciò, dapprima, nell'ordine: ---) il quinto, il settimo ed il sesto motivo del ricorso cumulativo di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], tutti relativi al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990,ì contestato al capo a); ---) l'ottavo motivo del ricorso cumulativo sopra precisato, concernente il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 contestato al capo b); ---) il nono motivo del ricorso cumulativo sopra precisato, nonché l'unico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], entrambi riferiti al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 contestato al capo c); ---) il decimo motivo del ricorso cumulativo sopra precisato, attinente al reato di cui all'art. 648 cod. pen. contestato al capo m); ---) l'undicesimo motivo del ricorso cumulativo sopra precisato, afferente al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 contestato al capo bb). Si valuteranno, poi, nell'ordine: ---) il primo motivo del ricorso cumulativo sopra precisato, relativo alla ritenuta sussistenza dell'associazione finalizzata al narcotraffico di cui al capo e); ---) il secondo motivo del ricorso cumulativo sopra precisato, concernente la partecipazione "qualificata" di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla appena indicata associazione per delinquere; ---) il terzo ed il quarto motivo del ricorso cumulativo sopra precisato, nonché il ricorso individuale di [OSCURATO:PERSONA] ed i motivi nuovi del medesimo, riguardanti la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] all'associazione finalizzata al narcotraffico di cui al capo e). Si scrutineranno, infine, nell'ordine: ---) il dodicesimo motivo del ricorso cumulativo sopra precisato, relativo alla ritenuta sussistenza della recidiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; ---) il tredicesimo, il quattordicesimo ed il quindicesimo motivo del ricorso cumulativo sopra precisato, riguardanti diniego delle circostanze attenuanti generiche e determinazione della pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ---) il secondo ed il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], riferiti alla ritenuta sussistenza della recidiva, al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena nei confronti del medesimo. 3. Le censure relative all'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di acquisto ed illecita detenzione di un quantitativo di droga di qualità non determinata, ma di ingente quantità perché del valore di 22.050,00 euro, commesso in data antecedente e prossima al 21 marzo 2018 (capo a), enunciate nel quinto, nel settimo e nel sesto motivo del ricorso cumulativo di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché nel primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], sono fondate solo con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'aggravante, mentre sono complessivamente infondate nel resto. 3.1. Infondate sono le doglianze esposte nel quinto e nel settimo motivo del ricorso cumulativo appena indicato, che contestano, rispettivamente, l'utilizzabilità delle dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui al capo a), per derivare, da questa premessa, l'insussistenza di un valido quadro probatorio quale base per l'affermazione di responsabilità per tale illecito, nonché, in subordine, la configurabilità del reato consumato invece che del tentativo. 3.1.1. Le sentenze di merito, che debbono essere lette congiuntamente, ricostruiscono i fatti e ravvisano la sussistenza della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché di [OSCURATO:PERSONA], non ricorrente avverso la statuizione affermativa della sua colpevolezza, sulla base di atti di indagine della polizia giudiziaria e di conversazioni intercettate. Precisamente, si rappresenta che: -) la mattina del 21 marzo 2018, i Carabinieri controllavano un'autovettura condotta da [OSCURATO:PERSONA], il quale falsamente dichiarava di chiamarsi [OSCURATO:PERSONA] (di qui la condanna di Ragusa per il reato di cui all'art. 495 cod. pen., contestato al capo g), e trasportante anche [OSCURATO:PERSONA]; -) all'interno della vettura, in posti distinti ed occultati, nonché sulla persona di [OSCURATO:PERSONA] venivano rinvenute varie banconote per un importo complessivo pari a 22.050,00 euro, nonché un'arma artigianale di tipo contundente (da ciò la condanna di questi e di Ragusa per il reato di cui all'art.699 cod. pen., contestato al capo f); -) nell'occasione, [OSCURATO:PERSONA] era colto in possesso di un telefono cellulare marca "Lyca", intestato ad un extra- comunitario, sulla cui rubrica erano registrati solo quattro numeri, ciascuno contraddistinto da una lettera dell'alfabeto, e nel quale erano registrati messaggi facenti riferimento a consegne, pagamenti, "campioni" e prezzi; -) tra i messaggi, alcuni, intercorsi quel giorno con l'utenza indicata come riferita a "G", avevano riguardo ad un appuntamento in Cosenza; -) i militari interloquivano via messaggio con "G", fingendosi di rispondere come [OSCURATO:PERSONA], e simulavano l'impossibilità di questi di essere presente nonché l'incarico dato dallo stesso a persona di sua fiducia per l'incontro, per concordare un nuovo appuntamento a [OSCURATO:PERSONA]; -) all'incontro in [OSCURATO:PERSONA], un uomo poi identificato per [OSCURATO:PERSONA], giunto sul posto in compagnia di altra persona, saliva a bordo dell'auto dell'agente sotto copertura, chiedeva i soldi, ed alla domanda di avere la merce in cambio, rispondeva «guarda che la droga l'abbiamo già data, noi dobbiamo prendere solo i soldi»; -) sulla persona di [OSCURATO:PERSONA] veniva rinvenuto un cellulare identico per marca, modello e colore a quello nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], e recante l'utenza il cui numero corrispondeva a quella indicata come "G" nella rubrica di quest'ultimo. Si evidenzia, inoltre, che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre erano sottoposti ai controlli dei Carabinieri, venivano contattati telefonicamente da [OSCURATO:PERSONA], con conversazioni alle quali partecipava anche [OSCURATO:PERSONA] e che erano oggetto di attività di intercettazione già in corso. In particolare, si segnala che, il 21 marzo 2018, [OSCURATO:PERSONA]: -) alle ore 22,39 chiamava [OSCURATO:PERSONA], chiedendo se questi e [OSCURATO:PERSONA] fossero stati rilasciati e se i soldi gli fossero stati restituiti, e poi, ricevuta risposta negativa, minacciava di «combin[are] un macello», aggiungendo ripetutamente essere questa anche l'intenzione del padre («vuole i soldi indietro»); -) alle ore 22,47 chiamava [OSCURATO:PERSONA], ripetendo le stesse richieste di informazioni sul recupero del denaro, anche a nome del padre, il quale, in sottofondo, ribadiva più volte la stessa domanda. Si aggiunge che, dal tenore di queste conversazioni, emergeva come gli interlocutori ritenessero il controllo effettuato dalle forze dell'ordine frutto di una casualità, tanto da indurre Ragusa a dire a [OSCURATO:PERSONA]: «sì ... ora dieci minuti e ce ne andiamo». Si osserva, infine, che, negli interrogatori di garanzia, gli imputati non hanno fornito alcuna valida giustificazione, e che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] non ha spiegato perché aveva consegnato il denaro al figlio Francesco. 3.1.2. In considerazione degli elementi esposti dai giudici di merito, le conclusioni della Corte d'appello risultano immuni da vizi logici o giuridici. Innanzitutto, ai fini della decisione, non risultano utilizzate dichiarazioni degli imputati non verbalizzate, o comunque diverse da quelle rese negli interrogatori di garanzia, salvo quelle emergenti dalle conversazioni intercettate ovvero quelle rese da [OSCURATO:PERSONA] all'agente provocatore. Per quanto riguarda, poi, la regolarità delle intercettazioni non è stata sollevata, almeno in questa sede, alcuna censura; né il significato attribuito ai dialoghi oggetto di captazione può essere messo in discussione in questa sede, in quanto ricostruito sulla base di valutazioni del giudice di merito non manifestamente illogiche (cfr. Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01, e Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01). Inoltre, con riferimento al regime delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], va richiamato il principio più volte enunciato dalla giurisprudenza, in forza del quale le dichiarazioni rese dal venditore di sostanze stupefacenti all'agente di polizia giudiziaria che funge da simulato acquirente nella veste di agente provocatore sono, in linea generale, pienamente utilizzabili. A fondamento di questo principio, infatti, si osserva persuasivamente che a tali dichiarazioni non si applica né il divieto di testimonianza previsto dall'art. 62 cod. proc. pen., siccome tale divieto *concerne soltanto le dichiarazioni rappresentative di precedenti fatti e non anche le condotte e le dichiarazioni che accompagnano tali condotte, chiarendone il significato, ovvero le dichiarazioni programmatiche di future condotte, né il limite di utilizzabilità previsto dall'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., in quanto non si tratta di dichiarazioni rese nel corso di un esame o di assunzione di informazioni in senso proprio e tali dichiarazioni non costituiscono la rappresentazione di eventi già accaduti o la descrizione di una precedente condotta delittuosa, ma si inseriscono invece in un contesto connmissivo, concorrendo a realizzare la stessa condotta materiale del reato (cfr., specificamente, Sez. 4, n. 41799 del 11/06/2009, Calciano, Rv. 245445-01, e Sez. 6, n. 1732 del 28/04/1997, Console, Rv. 208645-01, nonché, in termini più generali, ma perfettamente convergenti, Sez. 2, n. 14714 del 22/12/2016, dep. 2017, Macera, Rv. 269670-01). Ciò posto, le premesse probatorie valorizzate dalle Corte d'appello risultano, oltre che legittimamente utilizzabili, congrue rispetto al risultato raggiunto. Per un verso, corretta è l'affermazione secondo cui il reato di acquisto e detenzione illecita di sostanza stupefacente è stato consumato, e non è rimasto allo stadio del tentativo. Le parole di [OSCURATO:PERSONA], infatti, sono chiarissime nel rappresentare che la droga era stata già consegnata, e quindi si erano ormai verificate sia la cessione di essa, sia l'acquisizione della disponibilità della medesima da parte degli acquirenti. Per altro verso, incensurabili risultano le argomentazioni concernenti il coinvolgimento di tutti i ricorrenti nell'operazione di compravendita dello stupefacente. Invero, per quanto concerne [OSCURATO:PERSONA], univoci elementi a suo carico, quale "cedente", sono desumibili sia dai suoi contatti telefonici "criptati" con [OSCURATO:PERSONA], sia dalle sue parole pronunciate all'indirizzo dell'agente provocatore, e segnatamente dalla richiesta di denaro e dalla successiva affermazione di aver già consegnato la «droga». Per quanto attiene a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la motivazione in ordine alla responsabilità dei medesimi quali "acquirenti" e "detentori" poggia legittimamente sugli indizi desumibili dalla comune disponibilità della notevole somma di denaro trasportata "in contanti", pari a ben 22.050,00 euro, e sul contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate; d'altro canto, l'impegno dei tre ricorrenti appena indicati nei traffici di sostanze stupefacenti proprio in quel periodo è confermato dalla loro partecipazione nei delitti di cui ai capi b) e c), commessi nell'arco di meno di due mesi ed aventi ad oggetto ingenti quantitativi di marijuana (cfr., infra, §§ 4, 4.1, 4.2 e 4.3 nonché 5, 5.1, 5.2 e 5.3). Correttamente motivata, infine, è anche l'affermazione della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], a titolo di concorso nel reato, attesi il diretto ed insistente interessamento manifestato dal medesimo per il recuperodg denaro, l'anomala messa a disposizione di una somma "per contanti" nonostante l'entità dell'importo, e l'assenza di causali alternative in ordine alla dazione del numerano. 3.2. Fondate sono le doglianze esposte nel sesto motivo del ricorso cumulativo di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché nel primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contestano la ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità, deducendo, in particolare, la non sufficienza della somma di 22.050,00 euro ad assicurare l'acquisto di partite di droga dell'entità necessaria a tal fine. Appare utile premettere che anche alle circostanze aggravanti si applica il principio per cui la responsabilità penale deve essere accertata "al di là di ogni ragionevole dubbio", in quanto le stesse consistono in elementi fattuali considerati dal legislatore idonei a determinare un'amplificazione del trattamento sanzionatorio (così Sez. 1, n. 27050 del 09/05/2017, Oriti, Rv. 270616-01, e Sez. 1, n. 14638 del 09/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262145-01). Va poi precisato che, ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, la stessa non è di norma ravvisabile, con riferimento alle c.d. droghe leggere, quando la quantità di principio attivo è inferiore a 2 chilogrammi di principio attivo pari a 4.000 volte il valore - soglia di 500 milligrammi (cfr., per tutte, Sez. U. n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005-01, e Sez. 4, n. 37104 del 29/09/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281926- 01), mentre, con riferimento alle c.d. droghe pesanti, quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006 (così, tra le tantissime, Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253150-01). Ciò posto, del tutto apodittica risulta l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui l'elevata somma di denaro sequestrata, pari a 22.050,00 euro, era destinata a pagare un ingente quantitativo di sostanza stupefacente. Invero, anche a ritenere che la somma era destinata a pagare una singola fornitura, non è in alcun modo spiegato perché l'importo di 22.050,00 euro costituisse, in quel momento, e in termini di certezza al di là del ragionevole dubbio, il "prezzo" di una partita di droga contenente principio attivo in misura tale da integrare l'aggravante dell'ingente quantità, a norma dell'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990. 4. Infondate sono le censure relative all'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di acquisto, detenzione illecita e trasporto di 57,400 kg. di i marijuana, pari a 221.175 dosi medie singole, commesso il 10 aprile 2018 • mediante il noleggio e la messa a disposizione di un'autovettura per lo spostamento della droga, operazione materialmente eseguita dal cognato [OSCURATO:PERSONA] su incarico di [OSCURATO:PERSONA] (capo b). Queste censure, esposte nell'ottavo motivo del ricorso cumulativo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducono che l'unica condotta addebitabile a [OSCURATO:PERSONA] consiste nel noleggio dell'autovettura usata dal cognato per il trasporto della droga, e che, però, non vi sono elementi per ritenere che tale attività sia stata svolta nella consapevolezza di procurare ai coimputati un mezzo utile per il traffico di stupefacenti. 4.1. È utile precisare, preliminarmente, che procurare un autoveicolo ad altri perché lo usino per trasportare sostanza stupefacente costituisce condotta integrante gli estremi di un contributo concorsuale nel reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, quanto meno quale agevolazione alla commissione dell'illecito. Invero, è fuori discussione che anche un contributo agevolativo alla commissione di un reato costituisce condotta idonea a fondare una responsabilità per questo a titolo di concorso. In proposito, già moltissimi anni fa le Sezioni Unite enunciarono il seguente principio: «Nella formula dell'art. 110 cod. pen. sono ricevute e riunite tutte le diverse forme ed i diversi gradi della partecipazione criminosa, indipendentemente dall'importanza di quest'ultima nella determinazione dell'evento; in particolare, vi è compresa la partecipazione morale nelle sue varie forme del mandato, dell'incitamento e del rafforzamento della volontà, e della agevolazione in genere» (così Sez. U, n. 13 del 30/04/1955, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 097518-01). Il principio poi è stato specificamente e ripetutamente applicato anche con riferimento al reato di detenzione di sostanze stupefacenti. In particolare, secondo un precedente, relativo ad una vicenda abbastanza simile a quella in esame, è configurabile il concorso in spaccio di stupefacenti nella condotta di aver concesso il proprio appartamento a disposizione degli spacciatori, i quali vi giungevano con la sostanza stupefacente e provvedevano a frazionarla e a venderla in quel luogo ai tossicodipendenti, in quanto il fatto di aver posto occasionalmente l'alloggio a disposizione degli spacciatori e della loro clientela è sufficiente per costituire un contributo causale ai delitti di illecita detenzione e vendita della droga (così Sez. 6, n. 467 del 06/11/1991, dep. 1992, Afelba, Rv. 188928-01). Più in generale, poi, avendo riguardo anche al profilo dell'elemento soggettivo, si è affermato che, ai fini della configurazione del concorso di persone nel reato di detenzione di sostanze stupefacenti, è necessario e sufficiente che taluno partecipi all'altrui attività criminosa con la semplice volontà di adesione, che può manifestarsi in forme che agevolino detta detenzione, anche solo assicurando al concorrente una relativa sicurezza (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 2297 del 13/11/2013, dep. 2014, Paladini, Rv. 258244-01, e Sez. 6, n. 8389 del 29/04/1996, Santi, Rv. 205561-01). 4.2. La sentenza impugnata, da leggere congiuntamente a quella di primo grado, ricostruisce i fatti e ravvisa la sussistenza della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], nonché di [OSCURATO:PERSONA], non ricorrente sul punto, sulla base di atti di indagine della polizia giudiziaria e di conversazioni intercettate. Si segnala preliminarmente che la mattina del 9 aprile 2018: -) alle ore 9,01, [OSCURATO:PERSONA] contattava, mediante la sua utenza cellulare sottoposta ad intercettazione, una ditta di autonoleggi di Messina chiedendo la disponibilità di un'autovettura; -) alle ore 9,45, il medesimo [OSCURATO:PERSONA] si recava presso l'abitazione della famiglia Mangano, dove si tratteneva per qualche minuto, per poi tornare a casa; -) a partire dalle ore 10,00, per ben tre volte, [OSCURATO:PERSONA] si recava da casa sua a casa di [OSCURATO:PERSONA]; -) alle ore 12,00, [OSCURATO:PERSONA] partiva a bordo dell'autovettura presa a noleggio, si imbarcava per [OSCURATO:PERSONA], si fermava a [OSCURATO:PERSONA] dove incontrava due uomini, quindi ripartiva verso nord. Si rappresenta, poi, che la mattina del giorno successivo, [OSCURATO:PERSONA] era visto imbarcarsi a [OSCURATO:PERSONA] e sbarcare a Messina, dove era sottoposto a controllo alle ore 6,25; nell'occasione, a bordo della vettura da lui guidata, venivano rinvenuti e sequestrati quattro grossi involucri, contenenti marijuana per un peso netto complessivo di 53,850 kg., contenente principio attivo per 5.529,403 gr., sufficiente a ricavare 221.175,70 dosi medie. Si aggiunge ancora che il processo a carico di [OSCURATO:PERSONA] è stato definito, all'esito di giudizio abbreviato, con condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, aggravato a norma dell'art. 80, comma 2, d.P.R. cit. Si espone, quindi, l'esito dei successivi accertamenti, tutti specificamente rilevanti ai fini della valutazione del ruolo svolto nell'operazione da [OSCURATO:PERSONA]. Si evidenzia, in particolare, che il titolare dell'autonoleggio ha dichiarato di aver dato in locazione l'auto utilizzata per il trasporto della droga a [OSCURATO:PERSONA], ed ha consegnato il contratto stipulato il 6 aprile 2018; ha aggiunto che questo ricorrente aveva ritirato l'auto personalmente, pagando l'acconto di 80,00 euro, ed aveva chiesto, subito dopo il sequestro effettuato la mattina del 10 aprile, la proroga del contratto di noleggio, in scadenza per I'll aprile 2018, così da prolungarlo fino al successivo 13 aprile. Si segnala, inoltre, che [OSCURATO:PERSONA] si è recato ben dieci volte in carcere per fare visita a [OSCURATO:PERSONA], e, secondo quanto emerso dalle conversazioni intercettate, non ha mai manifestato malumore nei confronti di questi, ma anzi ha discusso con lo stesso due volte, sia il 13 aprile, sia il 18 aprile, del contenuto delle dichiarazioni da rendere alla polizia giudiziaria, ricevendo il suggerimento di dire di «non sape[re] niente», ed affermando di voler riferire agli inquirenti di non sapere che il cognato non avesse la patente. Sulla base di questi elementi, la sentenza impugnata conclude che «[OSCURATO:PERSONA], consapevole dell'assenza della patente di guida da parte del Ragusa e della vera destinazione del viaggio che costui doveva intraprendere, ha noleggiato l'autovettura usata poi dal cognato per compiere la trasferta finalizzata all'acquisto di sostanze stupefacenti, così fornendo un contributo causale all'esecuzione del delitto, che determina anche la sua responsabilità a titolo di concorso materiale». 4.3. Posti i principi giuridici richiamati in precedenza ed i fatti indicati nelle sentenze di merito, le conclusioni della Corte d'appello risultano immuni da vizi. Si è già precisato che procurare un autoveicolo ad altri perché lo usino per trasportare sostanza stupefacente costituisce condotta integrante gli estremi di un contributo concorsuale nel reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, quanto meno quale agevolazione alla commissione dell'illecito. Ora, è del tutto incontestato che [OSCURATO:PERSONA] procurò un autoveicolo, noleggiandolo, per metterlo a disposizione del cognato [OSCURATO:PERSONA], il quale immediatamente lo utilizzò per recarsi a ricevere una ingente partita di sostanza stupefacente, pari a 57,400 kg. lordi (53,850 kg. netti) di marijuana, e per trasportare poi detta partita dal luogo di ricezione fino a Messina. Si può aggiungere che per [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stato agevole procurarsi in prima persona un'automobile presso terzi, essendo privo di patente. Ciò posto, risulta corretto ritenere che la condotta di [OSCURATO:PERSONA], sotto il profilo oggettivo, costituì un contributo quanto meno agevolatore alla ricezione, al trasporto e alla detenzione della droga da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Per quanto attiene all'elemento soggettivo, poi, la consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] di contribuire alla realizzazione della condotta delittuosa da parte di [OSCURATO:PERSONA] è fondata su indizi. Questi indizi sono costituiti, in particolare, dalla richiesta di [OSCURATO:PERSONA] al titolare dell'autonoleggio di prorogare il contratto di locazione dell'autovettura immediatamente dopo il sequestro della stessa, tra l'altro omettendo di informare il locatore di tale specifica circostanza, e dallo svolgimento, sempre da parte di [OSCURATO:PERSONA], di ben dieci colloqui in carcere con [OSCURATO:PERSONA] senza mai esternare alcuna rimostranza per l'uso illecito del veicolo, e, in due occasioni, anche discutendo con lo stesso per decidere il contenuto delle dichiarazioni da rendere agli inquirenti. Si può aggiungere che la sentenza di primo grado rappresenta anche che [OSCURATO:PERSONA], nella conversazione del 13 aprile 2018, ossia tre giorni dopo l'arresto di Ragusa, rassicurava quest'ultimo di aver distrutto qualunque traccia reale e documentale "compromettente" (v., più ampiamente, infra, § 10.3). 19 7fil Gli indizi evidenziati dalle sentenze di merito risultano congrui rispetto alla conclusione della consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] di procurare al cognato un'autovettura da utilizzare per il trasporto della droga; né tale conclusione può ritenersi manifestamente illogica o altrimenti viziata. 5. Infondate sono le censure relative all'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di acquisto, detenzione illecita e trasporto di 56,500 kg. di marijuana, pari a 160.618,6 dosi medie singole, commesso 1'8 maggio 2018, mediante acquisto effettuato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e trasporto eseguito da [OSCURATO:PERSONA], operazioni effettuate su incarico di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (capo c). Le censure esposte nel ricorso cumulativo di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono l'illegittimità dell'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di concorso, per l'inidoneità degli indizi, siccome costituiti esclusivamente da conversazioni di contenuto criptico intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] ed i suoi familiari. Le censure formulate nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deducono che questi e [OSCURATO:PERSONA] non risultano mai essere nello stesso posto sin da quando sono arrivati a [OSCURATO:PERSONA], dove sarebbe stata acquistata la droga, e che le conversazioni tra i due durante il viaggio di ritorno hanno un contenuto neutro. 5.1. Il contenuto delle censure suggerisce di chiarire, come premessa, quali siano i limiti del controllo ammissibile in sede di legittimità in ordine al significato attribuito dal giudice di merito alle conversazioni oggetto di intercettazioni. In effetti, secondo un principio assolutamente consolidato, enunciato anche dalle Sezioni Unite, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (cfr. Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01, e Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01). 5.2. La sentenza impugnata, e quella di primo grado, ricostruiscono i fatti e ravvisano la sussistenza della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], nonché di [OSCURATO:PERSONA], non ricorrente sul punto, sulla base sia di atti di indagine della polizia giudiziaria, sia di conversazioni intercettate. Si premette che le indagini iniziavano a seguito di un appostamento effettuato la mattina del 6 maggio 2018, allorché era avvistato [OSCURATO:PERSONA] consegnare a due persone, poi risultate di nazionalità kosovara, una scatola / t avvolta in un involucro di plastica bianca. Si segnala che i due interlocutori di Mangano subito dopo venivano visti recarsi presso un'autostazione per acquistare dei biglietti, ed erano sottoposti a controllo; da questi controlli emergeva che i due avevano acquistato due biglietti con destinazione [OSCURATO:PERSONA] per il medesimo giorno, fornendo nomi e recapiti telefonici falsi, e che uno di essi aveva la disponibilità di due schede telefoniche "Lyca", nonché un involucro di plastica bianca ed una scatola del tipo di quelli consegnatogli da [OSCURATO:PERSONA], al cui interno vi era un vecchio telefono cellulare di vecchia generazione. Si aggiunge che i due, nonostante l'acquisto dei biglietti, non partivano più per [OSCURATO:PERSONA]. Si rappresenta, poi, che, in data 8 maggio 2018, [OSCURATO:PERSONA], persona in rapporti con la famiglia Mangano, riprendeva ad utilizzare un'utenza telefonica inattiva da molto tempo, le cui cellule di aggancio, in quella notte tra il 7 e 1'8 maggio, rivelavano la sua presenza in [OSCURATO:PERSONA]. Si segnala, in particolare, che, alle ore 13,00 dell'8 maggio, [OSCURATO:PERSONA] partiva da Bovalino, con un'autovettura presa a noleggio da una ditta avente sede in questa località, in direzione di Messina, e che alle ore 23,45, appena sbarcato veniva sottoposto a controllo e trovato in possesso di 56,500 kg. di marijuana, contenente principio attivo pari a 4.015,464 grammi. Si precisa che, per questa vicenda, il processo a carico di [OSCURATO:PERSONA] è stato definito, all'esito di giudizio abbreviato, con condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, aggravato a norma dell'art. 80, comma 2, d.P.R. cit. In riferimento al viaggio di [OSCURATO:PERSONA] verso [OSCURATO:PERSONA] e la partecipazione allo stesso di [OSCURATO:PERSONA], si evidenzia che l'autovettura presa a noleggio da detto ricorrente, per quanto risulta dal sistema GPS presente sul veicolo, passava il giorno 7 maggio 2018 per Bovalino (RC) alle ore 12,43, per Locri alle ore 13,02, per Bellona (CE) alle ore 18,29, per Ferentino (FR) alle ore 19,16, per Montepulciano alle ore 21,08 e per [OSCURATO:PERSONA] alle ore 21,23, per giungere a [OSCURATO:PERSONA] alle ore 00,31 dell'8 maggio esattamente negli stessi orari in cui il cellulare in uso ad [OSCURATO:PERSONA] si collegava a celle telefoniche presenti in quei luoghi. Si aggiunge che l'automobile presa a noleggio da [OSCURATO:PERSONA], quando era a [OSCURATO:PERSONA], sostava presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA]. Con riguardo al viaggio di ritorno di [OSCURATO:PERSONA] ed ai suoi contatti con [OSCURATO:PERSONA] durante questa fase, si è già detto che il primo partiva da Bovalino (RC) per rientrare a Messina alle ore 13,00, dove veniva fermato alle ore 23,45. La sentenza di primo grado, poi, dà conto analiticamente delle conversazioni telefoniche intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] durante tale viaggio, alle ore 17,49, alle ore 21,37 e alle ore 21,47, evidenziando che, nelle stesse, il primo, alle ore 17,49, chiedeva di essere chiamato «ogni tanto», alle ore 21,37, , si lamentava di essere stato lasciato solo a percorrere questo tragitto, con divieto di contattare altre persone, essendo così posto nell'impossibilità di chiedere aiuto in caso di difficoltà, e, alle ore 21,47, informava l'interlocutore di essere in prossimità di [OSCURATO:PERSONA], concordando inoltre un appuntamento per la mattina successiva. La stessa sentenza aggiunge, inoltre, che [OSCURATO:PERSONA], in due colloqui in carcere con la madre, il 18 ed il 23 maggio 2018, diceva alla donna: «quando sono salito ... sono salito con [OSCURATO:PERSONA] se n'è sceso con il treno con un altro latrò e io sono sceso in macchina oh!», e precisava: «mi ha chiamato una sola volta ... questa ce l'hanno ... però c'è solo una telefonata che mi dice tutto bene, tutto apposto». Relativamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], i giudici di merito, richiamano, oltre il contratto del primo con le due persone di nazionalità kosovara, il contenuto di conversazioni intercorse in carcere tra [OSCURATO:PERSONA] ed i suoi familiari dopo l'arresto. Si indica, innanzitutto, la conversazione del 21 maggio 2018, in cui il fratello diceva a [OSCURATO:PERSONA]: a) di aver parlato con «Alessandro» per pagare l'avvocato e l'attuale ricorrente gli rispondeva: «non nominare il latrò!», esprimendo il timore della contestazione di un reato associativo: «se loro fanno l'associazione collegano ... io non esco più»; b) di aver parlato con «Ciccio» e l'attuale ricorrente gli replicava: «ma non nominare il latrò!»; c) di sospettare che l'arresto fosse stato causato dal tradimento dei Mangano («Tutti e due i fratelli! Tutti e due i fratelli, Mino ... Loro ti hanno mandato ... quella sera che sei arrivato ... L'ho saputo, Mino!»), e l'attuale ricorrente gli asseriva di non crederci, perché avevano subito due sequestri di droga ed avevano da ripianare debiti per 110.000,00 euro con i fornitori («Non credere alle chiacchiere! ... Il latrò che è in cella con me ... gli hanno preso 57, a me hanno preso 56. Gli deve 110.000!»). Si cita, poi, la conversazione del 23 maggio 2018, in cui [OSCURATO:PERSONA] diceva al fratello che «Ciccio», dopo il suo arresto, «deve dare 120.000 euro, 240 milioni deve dare al latrò di sopra», e che, inoltre, quando egli la sera dell'8 maggio doveva attraversare lo stretto di Messina c'era «il latrò» che gli controllava la via e gli aveva mandato prima messaggi rassicuranti e poi inviti ad essere attento. Si richiama, ancora, la conversazione del 6 giugno 2018, in cui [OSCURATO:PERSONA] chiedeva al fratello se i «latrò» lo stessero aiutando economicamente, questi gli rispondeva: «No, apposto, ho chiarito con Ciccio» e il primo lo rimproverava: «Non dire il nome». Si rappresenta, inoltre, che, nelle conversazioni, il fratello di [OSCURATO:PERSONA] diceva che i «latrò», e fa il nome di «Ciccio», gli avevano indicato di rivolgersi all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale risulta essere, nel presente processo, difensore anche di tutti i componenti della famiglia Mangano, di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].5.3. Le conclusioni della Corte d'appello in ordine alla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali concorrenti nel reato di acquisto, detenzione illecita e trasporto dell'ingente quantitativo di marijuana di cui al capo c) risultano corrette. Si è già detto in precedenza che il concorso nel reato può avvenire nelle forme più varie e che, secondo la giurisprudenza, è configurabile una responsabilità a norma dell'art. 110 cod. pen. nel reato di detenzione di sostanze stupefacenti con riguardo alla condotta di chi partecipa all'altrui attività criminosa anche solo assicurando al concorrente una relativa sicurezza (v. infra, § 4.1). Non vi è dubbio, inoltre, che sono concorrenti nel reato coloro che svolgono un ruolo di ideazione ed istigazione a commetterlo, e se ne assumono i costi economici da sopportare. Ciò posto, con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello evidenzia in modo immune da vizi il ruolo di "sostegno" e di ausilio contro difficoltà da questi svolto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Invero, tenendo conto degli accertamenti di polizia giudiziaria, relativi alla convergenza degli spostamenti dell'auto guidata da [OSCURATO:PERSONA] e dell'utenza cellulare di [OSCURATO:PERSONA] da Bovalino a [OSCURATO:PERSONA], e delle conversazioni intercorse tra il primo e la madre dopo l'arresto, risulta assolutamente incensurabile la conclusione per cui i due uomini fecero insieme tra il 7 e 1'8 maggio 2018 il lungo viaggio dalla Calabria all'[OSCURATO:PERSONA] dove veniva consegnata la cospicua partita di marijuana. Inoltre, in considerazione delle conversazioni intercettate il pomeriggio e la sera dell'8 maggio 2018, deve ritenersi corretta anche la conclusione secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] ebbe un ruolo di "sostegno" e di ausilio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nella fase del viaggio di rientro fino a Messina, dove quest'ultimo fu trovato in possesso della droga ed arrestato. In riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata valorizza in modo congruo i vari elementi acquisiti. Invero, risulta non manifestamente irragionevole la valutazione coordinata dei seguenti dati: -) i contatti di [OSCURATO:PERSONA] con i due cittadini kosovari la mattina del 6 maggio 2018, e la consegna dal primo ai secondi di schede ed utenze cellulari; -) la prenotazione del viaggio per [OSCURATO:PERSONA] da parte dei due cittadini kosovari con dati falsi in ordine a nomi ed utenze telefoniche; -) la mancata partenza dei medesimi dopo il controllo effettuato nei loro confronti dalla polizia; -) il viaggio alla volta di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in data immediatamente successiva, ossia il 7 maggio 2018; -) il contenuto delle conversazioni intercettate tra [OSCURATO:PERSONA] ed il fratello, nei giorni successivi all'arresto. In relazione a quest'ultimo profilo, va osservato, in particolare, che i dialoghi oggetto di captazione contengono: -) riferimenti ad «Alessandro» e a «Ciccio», e alla indicazione nominativa fatta al fratello di [OSCURATO:PERSONA] , dell'avvocato cui rivolgersi, avvocato che nel presente processo ha difeso anche tutti i componenti della famiglia Mangano; -) riferimenti del fratello di [OSCURATO:PERSONA] a due fratelli come mandanti del reato («Tutti e due i fratelli! Tutti e due i fratelli, Mino ... Loro ti hanno mandato ...»); -) riferimenti di [OSCURATO:PERSONA] ad una esposizione debitoria unitaria sia per la droga a lui sequestrata, pari a 56,500 kg. di marijuana, sia per la droga sequestrata meno di un mese prima a [OSCURATO:PERSONA], pari a 57,400 kg. di marijuana («Il latrò che è in cella con me ... gli hanno preso 57, a me hanno preso 56. Gli deve 110.000!»). 6. Manifestamente infondate sono le censure esposte nel decimo motivo del ricorso cumulativo di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che contestano l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione di un ciclomotore, commesso il 7 giugno 2018 (capo m), deducendo l'assenza di elementi indicativi della consapevolezza, da parte di quest'ultimo ricorrente, della provenienza illecita del veicolo. In effetti, le sentenze di merito evidenziano che [OSCURATO:PERSONA] fu ripreso in data 7 giugno 2018 dal sistema di videosorveglianza predisposto dalla polizia giudiziaria, dapprima mentre giungeva all'interno di un podere di famiglia a bordo di uno scooter marca Honda modello SH, il cui furto era stato denunciato il giorno precedente, poi mentre forzava il bauletto del veicolo, dal quale estraeva un pantalone antivento ed un casco bianco, quindi mentre rimuoveva con scalpello e martello la calotta anteriore del medesimo mezzo, per asportare il localizzatore satellitare. Rappresentano, inoltre che il veicolo è stato ritrovato il successivo 8 giugno 2018 dalla polizia giudiziaria all'interno del medesimo podere. Ciò posto, è del tutto incensurabile ritenere che le condotte di forzatura del bauletto del veicolo e di rimozione con martello e scalpello della calotta anteriore del medesimo mezzo per asportare il localizzatore satellitare siano univocamente indicative della consapevolezza della provenienza delittuosa del bene. 7. Infondate sono le censure esposte nell'undicesimo motivo del ricorso cumulativo di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che contestano la mancata riqualificazione a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, del reato di acquisto e detenzione di sostanza stupefacente ascritto a [OSCURATO:PERSONA], e commesso il 24 marzo 2015 (capo bb), deducendo l'assenza di elementi idonei ad accertare quantità della sostanza e modalità della condotta. Invero, la sentenza di primo grado, da leggere congiuntamente a quella di appello, precisa che il quantitativo di sostanza stupefacente acquistato e poi restituito era pari a tre kg. sulla base di un'approfondita analisi delle conversazioni intercettate non certo smentita dalla decisione di appello. Di conseguenza, non può ritenersi manifestamente illogica la conclusione dei giudici di merito di non ritenere configurabile il fatto di lieve entità. 8. Infondate sono le censure formulate nel primo motivo del ricorso cumulativo di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché in parte dell'unico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che contestano l'affermazione della sussistenza dell'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico di cui al capo e), deducendo la carenza di elementi utili a dimostrare l'esistenza di un'organizzazione stabile ed idonea a realizzare il programma criminoso, anche per il "fermo" delle operazioni dopo gli arresti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 8.1. Ai fini dell'esame di tali censure è utile indicare i criteri di riferimento per ritenere configurabile una struttura associativa finalizzata al narcotraffico. Indubbiamente, l'elemento distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, va individuato non solo nel carattere dell'accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti e nella permanenza del vincolo associativo, ma anche nell'esistenza di una organizzazione che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (così, in particolare, Sez. 6, n. 17467 del 21/11/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275550-01). Tuttavia, non è necessario che questa "organizzazione" abbia caratteri complessi, ove sia adeguata allo scopo. Costituisce, infatti, principio ampiamente consolidato quello in forza del quale, per la configurabilità dell'associazione dedita al narcotraffico, non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (Sez. 2„ n. 19146 del 20/02/2019, Cicciari, Rv. 275583-01, e Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258165-01). E, in questa prospettiva, si è anche espressamente precisato che l'assenza di una "cassa comune" non osta alla configurabilità di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, essendo sufficiente, anche nell'ipotesi di una gestione degli utili non paritaria né condivisa con tra i vari sodali, che tra questi sussista un comune e durevole interesse ad immettere nel mercato sostanza stupefacente, nella consapevolezza della dimensione collettiva dell'attività e dell'esistenza di una sia pur minima organizzazione (Sez. 6, n. 2394 del 12/10/2021, dep. 2022, Napoli, Rv. 282677-01). 8.2. La sentenza impugnata afferma la sussistenza dell'associazione finalizzata al narcotraffico contestata al capo e) facendo rinvio alle motivazioni della decisione di primo grado, ed agli elementi da questa segnalati, quali «la presenza di basi logistiche, i frequenti contatti tra i sodali, la disponibilità di elevate risorse finanziarie e i rapporti con i fornitori, dislocati in varie parti d'Italia, per reperire la droga, da immettere poi nel mercato locale». La sentenza di primo grado, a sua volta, afferma, innanzitutto, che l'organizzazione aveva una struttura piramidale con al vertice i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali dirigevano gli affari illeciti, organizzando e gestendo le trasferte finalizzate all'approvvigionamento della droga. Precisa, poi, che l'organizzazione adottava specifiche "cautele" operative, come, ad esempio, nel caso dei reati di cui ai capi a) e b), il noleggio di autovetture da parte di [OSCURATO:PERSONA], il quale non partecipava alle trasferte, e nel caso del reato di cui al capo c), il noleggio di un'autovettura a Bovalino, ossia fuori Regione, oppure la "eliminazione" dei telefonini utilizzati durante le trasferte, come rappresenta [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] nella conversazione intercettata in carcere, dopo il suo arresto, in data 27 aprile 2018. Evidenzia, quindi, che significativo è lo svolgimento di ben tre operazioni di notevole rilievo economico, quali quelle di cui ai capi a), b) e c), nell'arco di un breve periodo di tempo, inferiore ai due mesi. Rappresenta, inoltre, che gli imputati in carcere godevano di un'assistenza all'esterno per eliminare tracce "compromettenti", comunicavano con gli altri sodali, e ricevevano dai fratelli Mangano indicazioni sull'avvocato cui rivolgersi nonché aiuti economici, come più dettagliatamente indicato infra al § 10.3. Aggiunge, ancora, che uno dei sodali, [OSCURATO:PERSONA], sebbene coinvolto come "corriere" in una sola operazione, ha manifestato espressamente al fratello il timore di essere accusato del reato associativo: «se loro fanno l'associazione collegano ... io non esco più». 8.3. Le conclusioni della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza di un'associazione finalizzata al narcotraffico a norma dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 sono immuni da vizi. Invero, la pluralità di rilevantissime operazioni di acquisto di droga nell'arco di un breve periodo di tempo riconducibili ad una comune ideazione, l'utilizzo per le "trasferte" di schemi costanti improntati a fini "cautelativi", quali il ricorso ad autovetture a noleggio e a telefonini da "usare" ed "eliminare", i contatti e l'assistenza economica e legale prestata ai sodali in carcere dopo gli arresti, sono tutti elementi indicativi dell'esistenza di un'organizzazione dotata di stabilità e 26 /g4 diretta a perseguire il fine di immettere continuativamente nel mercato sostanza stupefacente. Si può aggiungere che, ai fini dell'esistenza dell'organizzazione risultano anche ulteriori elementi, valorizzati dai giudici di merito per affermare la partecipazione dei singoli sodali. Ad esempio, è significativo il reperimento in poche ore del "corriere" per la terza trasferta, [OSCURATO:PERSONA], dopo il rifiuto delle due persone precedentemente incaricate, perché sottoposte a controlli di polizia, sebbene l'operazione avesse ad oggetto l'acquisto di una ingente partita di droga e prevedesse una lunga trasferta. Allo stesso modo, è significativo che [OSCURATO:PERSONA], un "corriere" direttamente coinvolto solo nella terza "trasferta", nel colloquio intercettato con il fratello del 21 maggio 2018, accomuni il sequestro da lui subito (episodio di cui al capo c) e quello subito da [OSCURATO:PERSONA] (episodio di cui al capo b) per desumere l'esistenza di un unitario debito per 110.000,00 euro verso il fornitore («Il latrò che è in cella con me ... gli hanno preso 57, a me hanno preso 56. Gli deve 110.000!»). 9. Infondate sono le censure formulate nel secondo motivo del ricorso cumulativo di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che contestano l'affermazione della partecipazione di "vertice" di . [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico di cui al capo e), deducendo l'assenza di elementi indicativi nei confronti di costoro, e, in particolare, di [OSCURATO:PERSONA]. 9.1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati ritenuti capi ed organizzatori di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico. Appare utile precisare, in proposito, che, secondo l'insegnamento consolidato della giurisprudenza, il ruolo di organizzatore di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti spetta a colui che coordina il contributo degli associati ed assicura la funzionalità del sodalizio, anche quando non riveste la funzione di capo (cfr., per tutte, Sez. 4, n. 28167 del 16/06/2021, Careddu, Rv. 281736/02, e Sez. 2, n 20098 del 03/06/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 279476-02). 9.2. La sentenza impugnata osserva che i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno svolto una «posizione apicale» all'interno della consorteria, per avere «organizzato e coordinato i viaggi che i corrieri dovevano compiere per rifornirsi di sostanze stupefacenti», per avere «provveduto a pagare queste forniture», e per essersi «anche accollati le spese legali che i sodali arrestati avrebbero dovuto affrontare, oltre a garantire loro un sostegno economico». Identici sono rilievi della decisione di primo grado, la quale valorizza essenzialmente il fatto che i due fratelli appena indicati organizzavano e gestivano le trasferte finalizzate all'approvvigionamento di droga, ma dà analiticamente 27 4,/t • conto anche dell'intervento dei medesimi per sovvenzionare economicamente i sodali detenuti e per garantire agli stessi una comune assistenza legale, come meglio indicato infra ai §§ 10.3 e 10.4. 9.3. Anche queste conclusioni sono immuni da vizi. Invero, ai fini della configurabilità della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] al reato associativo, e in posizione di vertice, risultano altamente significativi sia l'attività di coordinamento dagli stessi svolta nell'organizzazione delle complesse attività delittuose finalizzate a reperire partite di sostanza stupefacente di ingente quantità a notevole distanza da Messina, sia il successivo impegno dei medesimi nell'assicurare ai "corrieri", una volta arrestati, assistenza legale e sostegno economico. In particolare, con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], direttamente coinvolto nella gestione di due delle tre operazioni di approvvigionamento, quelle di cui ai capi a) e c), appare di ulteriore e specifico significato indiziante la capacità di sostituire in poche ore i "corrieri" per l'effettuazione di una lunga trasferta diretta a recuperare l'ingente carico di droga di cui al capo c). In riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], poi, è sufficiente rilevare come il medesimo risulta avere avuto un ruolo organizzativo in relazione a tutti e tre i delitti di cui ai capi a), b) e c). 10. Le censure relative all'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico di cui al capo e), enunciate nel terzo e nel quarto motivo del ricorso cumulativo di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché nell'unico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e nei motivi nuovi di [OSCURATO:PERSONA], sono fondate solo con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], mentre sono complessivamente infondate in ordine a tutte le altre posizioni. 10.1. Per un corretto esame delle censure appena indicate risulta utile richiamare i consolidati e condivisi principi giurisprudenziali in tema di configurabilità della condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al narcotraffico, di distinzione tra questa fattispecie e quelle di favoreggiamento, di elemento soggettivo necessario e di prova. Per quanto concerne la configurabilità di una condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al narcotraffico, la giurisprudenza ha più volte precisato che tale fattispecie costituisce reato a forma libera, la cui condotta costitutiva può realizzarsi in forme diverse, purché si traduca in un apprezzabile contributo alla realizzazione degli scopi dell'organismo, posto che in tal modo si verifica la lesione •degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice (cfr. Sez. 3, n. 35975 del 26/05/2021, Caterino, Rv. 282139-01, ma anche Sez. 1, n. 7462 del 22/04/1985, Arslan, Rv. 170229-01). Diverse decisioni, inoltre, hanno puntualizzato che, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, ed in particolare dell'affectio di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (così Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Sermone, Rv. 282122-01, e Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Amarante, Rv. 278440-02). Con riguardo alla distinzione tra condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al narcotraffico e condotte di favoreggiamento, va innanzitutto rilevato che, secondo un orientamento enunciato anche dalle Sezioni Unite, le fattispecie di cui agli art. 378 e 379 cod. pen. non sono configurabili in corso di consumazione di un reato permanente, in quanto qualsiasi agevolazione del colpevole posta in essere durante la sua condotta si risolve - salvo che non sia diversamente previsto - in un concorso, quanto meno morale, nel reato a ascritto a quest'ultimo (cfr. Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253151-01, in fattispecie relativa alla illecita detenzione di sostanze stupefacenti, nonché Sez. 2, n. 282 del 22/09/2021, dep. 2022, Aiello, Rv. 282510-01, in tema di rapporti tra il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e quello di cui all'art. 378 cod. pen.). Altre decisioni, poi, pur ritenendo configurabile il reato di favoreggiamento personale in relazione al reato di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, quando questa sia ancora in atto, ritengono però a tal fine comunque necessario che la condotta di ausilio non possa in alcun modo tradursi in un sostegno o incoraggiamento alla prosecuzione dell'attività delittuosa da parte del beneficiario, che darebbero luogo invece a responsabilità per il reato associativo (Sez. 6, n. 27720 del 05/03/2013, Frattaruolo, Rv. 255622-01, e Sez. 1, n. 6905 del 11/11/2003, dep. 2004, Franchini, Rv. 229990-01). In riferimento al coefficiente di colpevolezza necessaria per la sussistenza del reato di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico, l'orientamento consolidato della giurisprudenza osserva che il dolo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 è integrato dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione dell'accordo e quindi del programma delittuoso in modo stabile e permanente (cfr., per tutte, Sez. 1, n. 30463 del 07/07/2011, Calì, Rv. 251012-01, e Sez. 6, n. 5970 del 23/01/1997, Ramirez, Rv. 208306-01). Relativamente al profilo della prova, diverse decisioni hanno evidenziato che la prova dell'appartenenza al sodalizio criminoso può essere desunta anche * dall'accertamento dell'assistenza legale fornita al soggetto e dell'aiuto economico assicurato ai suoi familiari, una volta che costui sia tratto in arresto, consistendo in condotte prestate a vantaggio dell'intera consorteria e non solo della persona assistita, in quanto, al fine del consolidamento dell'organizzazione criminale, assume una importanza vitale la circostanza che l'associato abbia consapevolezza di poter contare, in caso di arresto, sulla continuità del vincolo associativo e sul rapporto di solidarietà tra gli associati (cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 12705 del 15/02/2019, Bilello, Rv. 275478-01, e Sez. 3, n. 18137 del 26/11/2015, dep. 2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266937-01). Si è inoltre più volte precisato che, sebbene la commissione di uno o più delitti programmati dall'associazione non dimostri automaticamente l'adesione alla stessa, e, quindi, la coscienza e la volontà di compiere un atto di associazione, questa può desumersi in modo fortemente indiziante dalla stessa realizzazione dell'attività delittuosa in termini conformi al piano associativo (così, con specifico riguardo ad un'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, Sez. 6, n. 11446 del 10/05/1994, Nannerini, Rv. 200938- 01, nonché, relativamente ad associazione per delinquere finalizzata a reati contro il patrimonio, Sez. 2, n. 35141 del 13/06/2019, Bevilacqua, Rv. 276740-01). 10.2. Fondate sono le doglianze di [OSCURATO:PERSONA], che contestano l'affermazione di responsabilità per il reato associativo di cui al capo e), deducendo, in particolare, l'inidoneità della partecipazione nel reato di acquisto e detenzione illecita di sostanza stupefacente di cui al capo a) ai fini della prova di una stabile e consapevole collaborazione alle attività del sodalizio criminale. La sentenza impugnata fonda la dichiarazione di colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di partecipazione ad associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 esclusivamente sul concorso del medesimo nel reato di acquisto e detenzione illecita di droga di cui al capo a), per aver consegnato al figlio Francesco la somma di 22.050 euro per pagare una partita di droga precedentemente acquistata. Ora, è vero che il concorso in uno dei reati programmati dall'associazione possa costituire indizio di partecipazione a questa; tuttavia, da un lato, occorre non confondere l'indizio con la prova, e, dall'altro, il significato di tale condotta deve essere apprezzato avendo riguardo alle circostanze del caso di specie. Nella vicenda in esame, in particolare, non è in alcun modo spiegato perché [OSCURATO:PERSONA], pur concorrendo nel reato di cui al capo a), avrebbe assicurato, già sotto il profilo oggettivo, una stabile cooperazione all'attività del gruppo criminale, e, ancor meno, perché il medesimo avrebbe agito con la consapevolezza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione del programma delittuoso in modo duraturo. Di conseguenza, non può concludersi, in termini giuridicamente corretti e non manifestamente illogici, che il contributo prestato da [OSCURATO:PERSONA] alla commissione del delitto di cui al capo a) abbia una forza dimostrativa dirimente ai fini dell'accertamento, al di là di ogni ragionevole dubbio, della partecipazione del medesimo all'associazione di cui al capo e), tanto sotto il profilo oggettivo, quanto sotto il profilo soggettivo. 10.3. Infondate sono le censure formulate da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da esaminare congiuntamente per motivi di economia espositiva, che contestano l'affermazione di responsabilità per il reato associativo di cui al capo e), deducendo, in particolare, l'assenza di rapporti con più pretesi sodali, l'equivocità del contenuto delle conversazioni intercettate, e la sussumibilità della condotta di [OSCURATO:PERSONA], al più, nella fattispecie di favoreggiamento. A base del giudizio di colpevolezza, le sentenze di merito richiamano non solo la diretta partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] nei reati-fine di cui ai capi a) e b) e di suo cognato [OSCURATO:PERSONA] nel reato di cui al capo b) (cfr. supra, §§ 3.1.1., 3.1.2, 4, 4.1, 4.2. e 4.3), ma anche ulteriori elementi di collegamento dei medesimi tra loro e con gli altri sodali, emersi, in particolare, dalle conversazioni intercettate tra i due, quando il primo era in carcere in conseguenza dell'arresto in flagranza per il reato di cui al capo b). In particolare, la sentenza di primo grado evidenzia analiticamente che: -) nella conversazione del 13 aprile 2018, Ragusa chiedeva a [OSCURATO:PERSONA] di «buttare quei sacchi verdi» e di «strappa[re]» «i documenti», ed il secondo lo assicurava di aver provveduto ad eliminare il tutto anche con un «falò», lo informava delle reazioni seguite al suo arresto da parte di [OSCURATO:PERSONA] e degli «altri», il primo dispiaciuto («Ciccio piangeva»), gli altri indifferenti («sì, lui sì, agli altri non gliene frega nulla»), e, alla richiesta del cognato detenuto di seguire le sue indicazioni («Tu devi fare come ti dico io, comando io!»), gli replicava di voler agire di sua iniziativa anche perché garantito dalla conoscenza di verità scomode («No, io non faccio niente come dici tu! [OSCURATO:PERSONA] mi fa un baffo»); -) nella conversazione del 18 aprile 2018, Ragusa chiedeva a [OSCURATO:PERSONA] di eliminare dalle pagine Facebook e dal profilo WhatsApp ogni contatto utile agli inquirenti per ricostruire i loro legami con altre persone, e [OSCURATO:PERSONA] gli faceva arrivare l'indicazione dall'esterno di «[n]on scrivere a nessuno»; -) nella conversazione del 9 maggio 2018, [OSCURATO:PERSONA] riferiva a Ragusa di aver informato [OSCURATO:PERSONA] che il cognato e [OSCURATO:PERSONA] erano in cella insieme; -) nella conversazione del 30 maggio 2018, [OSCURATO:PERSONA] riferiva a Ragusa la disposizione di [OSCURATO:PERSONA] di non parlare, e il cognato gli replicava di dire a Mangano che chi «parla assai» era il suo compagno di detenzione [OSCURATO:PERSONA]. Si riporta, ancora, un'altra conversazione in cui Ragusa diceva di chiedere a [OSCURATO:PERSONA] di versare il denaro "dovuto" sul suo conto corrente in carcere («Lui deve darli»), si osserva che Ragusa già nel 2015 aveva commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA] reati concernenti gli stupefacenti (il riferimento è all'episodio di cui al capo aa) e si segnala che anche , l'autovettura a bordo della quale viaggiavano Ragusa e [OSCURATO:PERSONA] con i soldi (vicenda di cui al capo a) era stata presa a noleggio da [OSCURATO:PERSONA]. In considerazione dei principi giutlici applicabili, ivi compreso quello concernente i limiti del sindacato sul significato attribuito dai giudici di merito alle conversazioni intercettate (v. supra, § 5.1), e degli elementi esposti dai giudici di merito, le conclusioni in ordine alla colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico risultano corrette. Relativamente a [OSCURATO:PERSONA], congrue premesse sono costituite dalla partecipazione a due reati di acquisto e detenzione di sostanze stupefacenti per importanti quantitativi (capi a) e b), dallo scambio di informazioni con i sodali anche dopo l'arresto e dalla pretesa di ricevere denaro in carcere («Lui deve darli») da parte dei sodali, nonostante la "trasferta" fosse finita con una grave perdita economica. Tutte queste vicende, infatti, apprezzate anche alla luce della loro convergenza, possono validamente costituire il fondamento per affermare che Ragusa, da un lato, ha fornito uno stabile e più che apprezzabile contributo alla realizzazione degli scopi dell'organismo criminale, cooperando alla commissione di più reati, e, dall'altro, ha continuato ad interagire con i sodali pur dopo essere stato arrestato, ricevendo un supporto economico sganciato dai risultati della singola operazione. Con riguardo a [OSCURATO:PERSONA], corretti presupposti per la dichiarazione di responsabilità sono costituiti dalla partecipazione ad un importante reato fine (capo b), dalla disponibilità a procurare ripetutamente vetture utilizzate per le "trasferte", e dal ruolo di collegamento assicurato tra i Mangano e [OSCURATO:PERSONA] dopo l'arresto di quest'ultimo. Le evenienze appena indicate, unitariamente considerate, sono anch'esse legittimamente valorizzabili come univocamente indicative di un apprezzabile, multiforme e continuativo contributo prestato da [OSCURATO:PERSONA] alla realizzazione degli scopi dell'organismo criminale. La pluralità e continuità delle forme di collaborazione tra [OSCURATO:PERSONA] e gli altri componenti del gruppo, inoltre, rende manifestamente infondata la tesi prospettata dalla difesa in via subordinata della configurabilità del reato di favoreggiamento, invece che di quello di partecipazione nel reato associativo. 10.4. Infondate sono anche le censure formulate da [OSCURATO:PERSONA], che contestano l'affermazione di responsabilità per il reato associativo di cui al capo e), deducendo, in particolare, l'assenza di rapporti con più pretesi sodali, la partecipazione ad un unico episodio criminoso, l'equivocità del contenuto delle conversazioni intercettate. Le sentenze di merito richiamano non solo la diretta partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] nel reato-fine di cui al capo c) (cfr. supra, §§ 5, 5.1, 5.2 e 5.3), ma ,anche la sua immediata disponibilità ad eseguirlo, nonostante la pericolosità dell'operazione, nonché ulteriori elementi di collegamento con gli altri sodali, emersi, in particolare, dalle conversazioni intercettate tra questo ricorrente e la moglie o il fratello, dopo l'arresto in flagranza per il delitto appena indicato. Dei dialoghi tra [OSCURATO:PERSONA] e la moglie, la sentenza di primo grado riporta analiticamente la conversazione del 14 maggio 2018, in cui la donna riferisce al marito, arrestato il precedente 8 maggio 2018, di aver ricevuto in due rate somme di denaro («300 una sera, che sono venuti, e 400 l'altro ieri ... ha detto di non preoccuparti di nulla ... che se la vedono loro per tutto ... hai capito?») e poi gli riferisce dell'indicazione dell'avvocato («mi hanno detto che se la vedevano loro») e della promessa di un costante sostegno economico («Sì, io gli ho mandato a Silvio e mi ha mandato a dire ogni settimana di andare a prendere i soldi»). Relativamente ai dialoghi tra [OSCURATO:PERSONA] ed il fratello Angelo, la sentenza di primo grado richiama testualmente: -) la conversazione del 16 maggio 2018, in cui i due parlano delle spese legali e della somma corrisposta a tal fine e ritenuta insufficiente (Angelo riferisce: «No, perché gli ho detto che noi abbiamo bisogno ... mi ha detto allora ti arrangi con ottocento, gli ho detto vedi se puoi mettere qualcosina in più ...»); -) la conversazione del 21 maggio 2018, in cui il fratello gli diceva di aver parlato sia con «Alessandro» per pagare l'avvocato, sia con «Ciccia» e di sospettare che l'arresto fosse stato causato dal "tradimento" dei due fratelli Mangano, e l'attuale ricorrente da un lato lo invitava a non fare nomi, esprimendo il timore della contestazione di un reato associativo: «se loro fanno l'associazione collegano ... io non esco più», e dall'altro affermava di non credere al "tradimento", perché i suoi "mandanti" avevano subito due sequestri di droga ed avevano da ripianare debiti per 110.000,00 euro con i fornitori, facendo chiaro riferimento al peso della droga sequestrata a [OSCURATO:PERSONA] e a lui («Non credere alle chiacchiere! ... Il latrò che è in cella con me ... gli hanno preso 57, a me hanno preso 56. Gli deve 110.000!»); -) la conversazione del 23 maggio 2018, in cui [OSCURATO:PERSONA] diceva al fratello che «Ciccio», dopo il suo arresto, «deve dare 120.000 euro, 240 milioni deve dare al latrò di sopra», e che, inoltre, quando egli la sera dell'8 maggio doveva attraversare lo stretto di Messina c'era «il latrò» che gli controllava la via e gli aveva mandato prima messaggi rassicuranti e poi inviti ad essere attento; -) la conversazione del 6 giugno 2018, in cui [OSCURATO:PERSONA] chiedeva al fratello se i «latrò» lo stessero aiutando economicamente, questi gli rispondeva: «No, apposto, ho chiarito con Ciccio» e il primo lo rimproverava: «Non dire il nome», e poi ribadiva il suo timore di subire contestazioni per il reato associativo («e io mi preoccupo che mi danno l'associazione con i latrò e non esco più da qua dentro»).Anche con riguardo a [OSCURATO:PERSONA], le conclusioni in ordine alla responsabilità per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico risultano immuni da vizi. Invero, legittimamente sono valorizzati come gravi precisi e concordanti gli indizi desumibili sia dalle modalità di partecipazione di questo ricorrente al reato di cui al capo c), sia dalle conversazioni intercettate. Per quanto attiene alla significatività del primo elemento, va rilevato che la partecipazione al reato in questione, consistita dal trasporto di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, si caratterizza per la complessità del viaggio, con trasferimento da Messina a Bovalino, noleggio dell'auto a Bovalino e viaggio da qui fino a [OSCURATO:PERSONA], e per l'immediata disponibilità ad eseguirlo, posto che il giorno prima della (tabd partenza l'incarico era statoiad altri, i quali avevano rifiutato per il controllo subito da parte della polizia giudiziaria (v. supra, §§ 5, 5.1, 5.2 e 5.3); è quindi ragionevole inferire che la collaborazione prestata costituisca indizio di piena fiducia sia da parte dei "mandanti" in [OSCURATO:PERSONA], sia da parte di questi nei confronti dei suoi "mandanti", e, quindi, di un rapporto stabile e consolidato tra i medesimi. Relativamente alle conversazioni intercettate, poi, costituiscono elementi legittimamente valorizzabili come gravi indizi: il costante sostegno in denaro fornito alla famiglia di [OSCURATO:PERSONA], non plausibilmente spiegabile se questi avesse partecipato ad una sola condotta illecita, per di più coronata da una grave perdita economica; le indicazioni per la scelta di un comune difensore ed il supporto finanziario a tal fine; la consapevolezza, ripetutamente manifestata, di una matrice unitaria delle due operazioni di acquisto di droga di cui ai capi b) e c), con conseguente unitarietà delle perdite e dell'esposizione debitoria, nonostante avesse partecipato solo alla seconda; la preoccupazione, reiterata, di essere accusato di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico. Si deve aggiungere che le censure relative al significato attribuito dai giudici di merito alla conversazione del 14 maggio 2018, le quali contestano l'omessa considerazione della consulenza tecnica di parte, evidenziante come [OSCURATO:PERSONA] farebbe riferimento alla mamma e non ai Mangano, sono prive di specificità: già la sentenza di primo grado, infatti, nel dare conto di tale conversazione, non valorizza in alcun modo riferimenti ai Mangano. Sulla base di questi elementi, quindi, è incensurabile la conclusione secondo cui [OSCURATO:PERSONA] ha fornito un apprezzabile, stabile e consapevole contributo alla realizzazione degli scopi dell'organismo criminale, ponendosi a disposizione del gruppo e fungendo all'occorrenza da "corriere" per operazioni economicamente importanti e di complessa organizzazione, ricevendo la garanzia di un sostegno economico per sé e per la propria famiglia in caso di detenzione qualunque fosse l'esito economico del singolo "affare".• 11. Le censure relative al trattamento sanzionatorio, formulate nel dodicesimo, tredicesimo e quattordicesimo motivo del ricorso cumulativo di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e nel secondo e nel terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], sono inammissibili con riguardo alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sono in parte inammissibili e in parte assorbite relativamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], e sono in parte fondate, in parte infondate e in parte assorbite in ordine alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. 11.1. Manifestamente infondate sono le censure esposte nel dodicesimo motivo del ricorso cumulativo sopra indicato, che contestano l'applicazione della recidiva a carico di [OSCURATO:PERSONA], deducendo che la sentenza impugnata si è limitata a valorizzare la gravità delle imputazioni ed ha omesso di confrontarsi con le doglianze enunciate nell'atto di appello, le quali denunciavano l'occasionalità della ricaduta nel reato. In realtà, la sentenza impugnata ha evidenziato che i fatti oggetto del processo denotano una progressione criminosa del ricorrente, dapprima dedito alla commissione di reati di minor valore, e, quindi, sono espressione di un'accresciuta capacità a delinquere. Le considerazioni indicate sono corrette: la progressione criminosa risulta in costante crescita anche valutando gli episodi delittuosi ritenuti nel presente giudizio, posto che l'imputato, già pregiudicato, dapprima, nel 2015, ha commesso un reato di una certa consistenza, relativo ad un quantitativo di 3 kg. di droga in concorso con altre due persone, e, poi, nel 2018, è passato ad organizzare una struttura associativa, dedita all'acquisto ed alla commercializzazione di più partire di stupefacenti di ingente quantità. 11.2. Manifestamente infondate sono anche le censure, formulate nel tredicesimo motivo del ricorso cumulativo sopra indicato, che criticano il diniego delle circostanze attenuanti generiche, deducendo la sostanziale assenza di motivazione. In proposito, va innanzitutto precisato che, avendo riguardo ai ricorrenti che hanno proposto detta censura, la stessa deve intendersi riferita solo ad [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], perché le circostanze attenuanti generiche, negate a costoro, sono state invece concesse a [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA]. Ciò posto, va rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] risultano afflitti da precedenti penali, che i reati ritenuti a carico di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sono gravi e plurimi, e che i ricorrenti •non indicano in modo specifico circostanze positivamente apprezzabili non apprezzate dalla Corte d'appello. Di conseguenza, la decisione di negare il beneficio ad [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deve ritenersi immune da censure. 11.3. Manifestamente infondate, ancora, sono le censure, formulate nel quattordicesimo motivo del ricorso cumulativo sopra indicato, che denunciano l'eccessivo rigore del trattamento sanzionatorio, deducendo l'ingiusto discostamento dai minimi edittali, anche con riferimento agli aumenti irrogati a titolo di continuazione. Occorre premettere che la censura, per la parte relativa ad [OSCURATO:PERSONA], deve ritenersi assorbita, perché è intervenuto l'annullamento con rinvio in ordine alla affermazione della sua responsabilità per il reato più grave, quello di associazione per delinquere finalizzato al narcotraffico, e la rinnovazione del giudizio con riguardo a tale capo è logicamente preliminare rispetto alla valutazione concernente la corretta individuazione della pena base e degli eventuali aumenti da apportare a titolo di continuazione. Per quanto riguarda, poi, le posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], occorre premettere che la sentenza, per determinare la pena-base del reato più grave, muove sempre dal minimo edittale. Va rilevato, inoltre, che a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è stata applicata la riduzione di pena per le circostanze attenuanti generiche nel massimo consentito di un terzo. Ciò posto, gli aumenti di pena per la continuazione risultano inferiori o di pochissimo superiori ai minimi edittali per il reato base di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto, nei casi più sfavorevoli per gli imputati, sono stati pari a due anni e sei mesi di reclusione, ma avendo riguardo a fatti aggravati di acquisto, trasporto e detenzione di sostanze stupefacente di ingente quantità. Occorre precisare, tuttavia, che, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la misura dell'aumento di pena per il reato di cui al capo a) è posta in discussione dall'annullamento con rinvio relativo alla sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità. Invero, l'aumento di pena per questo reato deve essere determinato solo apprezzando tutte le circostanze ad esso relative: di conseguenza, l'entità dell'apporto sanzionatorio indicato nella sentenza impugnata a titolo di aumento per il reato di cui al capo a) potrà essere tenuto fermo solo se verrà confermata la sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità. 11.4. Manifestamente infondate, infine, sono pure le censure proposte nel quindicesimo motivo del ricorso cumulativo sopra indicato, che denunciano l'eccessività della pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA], deducendo l'omessa considerazione della scarsa gravità del fatto di reato da lui commesso e l'assenza • di precedenti penali. Innanzitutto, infatti, [OSCURATO:PERSONA] risulta gravato di precedenti penali, come espressamente precisato nella sentenza impugnata e contestato solo implicitamente ed assertivamente dal ricorrente. In secondo luogo, poi, è legittimo l'apprezzamento del fatto di reato di cui al capo aa) in termini di gravità, in quanto attiene all'acquisto di droga in concorso con altre due persone, ed al trasporto della stessa da Torino a Messina. In terzo luogo, poi, la pena base è stata fissata in tre anni e nove mesi di reclusione ed euro 9.000,00 di multa, ossia in misura inferiore alla media edittale prevista per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, il cui minimo è pari a due anni di reclusione e 5.164,00 euro di multa ed il cui massimo è pari a sei anni di reclusione e 77.468,00 euro di multa. 11.5. Fondate, invece, sono le censure formulate nel secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contestano la ritenuta sussistenza della recidiva reiterata, deducendo che la prima condanna è divenuta esecutiva solo dopo la commissione del secondo reato. Occorre premettere, in fatto, che, per quanto risulta dal certificato penale, il ricorrente risulta gravato da due precedenti, il primo punito con decreto penale di condanna divenuto esecutivo in data 1° ottobre 1999, ed il secondo commesso il 3 marzo 1999, quindi prima della data di esecutività del decreto penale. Ciò posto, il Collegio intende dare continuità al principio affermato da Sez. 3, n. 2519 del 14/12/2021, dep. 2022, Pistocchi, Rv. 282707, in forza del quale la recidiva reiterata presuppone che il reo, nel momento in cui si accinge a commettere il nuovo reato, deve essere nelle condizioni di chi, in ordine ad un reato precedentemente realizzato, avrebbe già potuto subire l'applicazione di un aumento di pena per la recidiva, in quanto in quel momento già irrevocabilmente condannato per un ancor più risalente delitto. Come già evidenziato in quella pronuncia (cfr. § 4.1), è doveroso premettere che la soluzione ermeneutica appena prospettata non implica la necessità di una precedente dichiarazione di recidiva. [OSCURATO:PERSONA], infatti, non intende rimettere in discussione il consolidato orientamento giurisprudenziale, enunciato anche dalle Sezioni Unite, secondo cui ai fini della dichiarazione della recidiva reiterata di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen., non occorre una pregressa dichiarazione giudiziale della recidiva, siccome questa, al pari di ogni altra circostanza aggravante, non viene "dichiarata", ma può solo essere ritenuta e applicata ai reati in relazione ai quali è contestata (così, specificamente, Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibé, Rv. 247840-01, nonché tra le tantissime, di recente, Sez. 2, n. 21451 del 05/03/2019, Gasnni, Rv. 275816-01).• Tuttavia, non può condividersi l'affermazione secondo cui, ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata, non solo non è necessaria una precedente dichiarazione di recidiva contenuta in altra sentenza di condanna dell'imputato, ma non è necessario nemmeno che in relazione ad altri procedimenti definiti con sentenza irrevocabile sussistessero astrattamente i presupposti per riconoscere la recidiva semplice, essendo sufficiente che al momento della consumazione del reato l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati che, in relazione a quello oggetto di giudizio, manifestano una sua maggiore pericolosità sociale (così Sez. 2, n. 15591 del 24/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281229-01). Invero, il dato testuale dell'art. 99, quarto comma, cod. pen. induce a ritenere che la recidiva reiterata può essere applicata solo se il reo, prima di commettere il nuovo reato, avesse già potuto subire l'applicazione di un aumento di pena per la recidiva in relazione ad un altro reato. Precisamente, l'art. 99, quarto comma, cod. pen., recita: «Se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l'aumento della pena, nel caso di cui al primo comma [recidiva semplice], è della metà, e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi». Ora, il sintagma «[s]e il recidivo commette un altro delitto», da un punto di vista lessicale e logico implica che il reo, nel momento in cui «commette un altro delitto», sia già «recidivo», ossia abbia "già" consumato un delitto mentre era "già" nelle condizioni di cui al primo o al secondo comma del medesimo art. 99 cod. pen., vale a dire «dopo essere stato condannato per un delitto non colposo». 11.6. In parte infondate e in parte assorbite, infine, sono le censure esposte nel terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contestano il calcolo dell'aumento di pena per la circostanza aggravante dell'ingente quantità e per la recidiva ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Per quanto concerne le doglianze concernenti il calcolo dell'aumento di pena per la circostanza aggravante dell'ingente quantità e per la recidiva, non è in questa sede possibile alcuna pronuncia poiché è stato pronunciato annullamento con rinvio al fine di accertare se sia integrata l'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990, e di valutare se sia applicabile la sola recidiva semplice. Solo all'esito delle pertinenti determinazioni sarà possibile determinare quale sia l'eventuale aumento di pena da applicare per tali elementi aggravatori. Con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, invece, il ricorso è infondato, atteso che la sentenza richiama, a fondamento del suo giudizio, i precedenti penali dell'imputato e l'assenza di elementi positivamente apprezzabili a favore del medesimo. 12. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere in parte annullata con rinvio per nuovo giudizio, per la fondatezza di alcuni dei motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] • [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Le restanti censure proposte da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] debbono essere rigettate ovvero, per questi ultimi due, restano in parte assorbite, mentre debbono essere integralmente rigettati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile. 12.1. Precisamente, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio: -) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sia nella parte relativa alla dichiarazione di colpevolezza del medesimo per il reato di partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico di cui al capo e), sia nella parte relativa alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'ingente quantità con riguardo al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 contestato al capo a); -) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sia nella parte relativa alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'ingente quantità con riguardo al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 contestato al capo a), sia nella parte relativa all'applicazione della recidiva reiterata; -) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella parte relativa alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'ingente quantità con riguardo al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 contestato al capo a). Le restanti censure enunciate nei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono infondate. Di conseguenza, diventano irrevocabili le statuizioni relative alla dichiarazione di responsabilità dei medesimi per i reati di cui ai capi a), b), c), e), f), g), m), aa) e bb), ed alle pene agli stessi inflitte, salvo che per la parte relativa all'aumento per la continuazione in ordine al reato di cui al capo a). Con riguardo a questo reato, infatti, occorrerà innanzitutto verificare se sussiste la circostanza aggravante dell'ingente quantità e poi calcolare il pertinente segmento di sanzione. Le restanti censure formulate nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono infondate nella parte in cui contestano la dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 contestato al capo a), nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Diventano perciò irrevocabili le statuizioni relative alla dichiarazione di responsabilità del medesimo per il reato di cui al capo a), ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Tuttavia, l'annullamento con rinvio nei suoi confronti, per i capi e punti sopra precisati, determina l'assorbimento delle ulteriori censure del medesimo in ordine alla determinazione della pena, la quale potrà essere fissata solo all'esito del nuovo giudizio. Le restanti censure esposte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono infondate nella parte in cui contestano il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Diventano • perciò irrevocabili le statuizioni relative alla dichiarazione di responsabilità del • medesimo per il reato di cui al capo a), ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Tuttavia, l'annullamento con rinvio nei suoi confronti, per i punti sopra precisati, determina l'assorbimento delle ulteriori censure del medesimo in ordine al computo degli aumenti per circostanze e recidiva, essendo detto computo possibile solo all'esito del nuovo giudizio sulla sussistenza dei precisati elementi. Alla complessiva infondatezza delle censure proposte da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], segue il rigetto dei relativi ricorsi e la condanna dei medesimi al pagamento delle spese processuali. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] segue la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 12.2. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio, che si individua in altra Sezione della Corte d'appello di Messina, quindi, accerterà: -) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], se lo stesso debba essere ritenuto responsabile per il reato di partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico di cui al capo e), e se sussista la circostanza aggravante dell'ingente quantità con riguardo al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 contestato al capo a). A tal fine, valuterà se sussistano gli estremi per ritenere che l'indicato ricorrente abbia fornito un apprezzabile e consapevole contributo alla realizzazione degli scopi dell'organismo criminale di cui al capo e), evitando di incorrere nei vizi evidenziati in precedenza al § 10.2, e se la condotta di cui al capo a) abbia avuto ad oggetto, in termini di una certezza al di là del ragionevole dubbio, una quantità di sostanza stupefacente qualificabile come «ingente» secondo i criteri enunciati dalla giurisprudenza, come precisato in precedenza al § 3.2; -) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], se sussista la circostanza aggravante dell'ingente quantità con riguardo al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 contestato al capo a), e se sia applicabile la recidiva. A tal fine, valuterà se la condotta di cui al capo a) abbia avuto ad oggetto, in termini di una certezza al di là del ragionevole dubbio, una quantità di sostanza stupefacente qualificabile come «ingente» secondo i criteri enunciati dalla giurisprudenza, come precisato in precedenza al § 3.2, e quale sia la figura di recidiva eventualmente applicabile, evitando, in particolare, di incorrere nei vizi evidenziati in precedenza al § 11.5; -) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], se sussista la circostanza aggravante dell'ingente quantità con riguardo al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 contestato al capo a). A tal fine, valuterà se la condotta di cui al capo a) abbia avuto ad oggetto, in termini di una • certezza al di là del ragionevole dubbio, una quantità di sostanza stupefacente