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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 11586/2026

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rso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettatol’istanza di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 O.P, richiesta nell’interesse diXXXXXXXXXXXXXXXXX2.

Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione, [OSCURATO:PERSONA], per il tramitedel difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, congiuntamente, due motivi.La difesa deduce la violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, lett. b) c.p.p., in relazioneagli artt. 47 e 47-ter Ord. pen. e l’illogicità della motivazione con riferimento al contenutodella relazione di sintesi del 20 novembre 2025 redatta dall’equipe della Casa circondarialedi Frosinone.Rileva la difesa, in particolare, che il Tribunale ha erroneamente tratto dalla relazione disintesi del 20 novembre 2025 la sussistenza, attuale, di fragilità emotive dalle quali haritenuto il pericolo concreto che il ricorrente se ammesso alla misura dell’affidamento inprova al servizio sociale possa reiterare agiti antigiuridici, ove si ripropongano azionistressanti.Sostiene la difesa che, invece, dalla relazione di sintesi non risulterebbe alcunaDi conseguenza la motivazione dell’ordinanza appare in contrasto con le emergenzedelle relazioni di sintesi e con gli altri atti di osservazione informative presenti nel fascicolo.3.

Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha conclusoper il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.2.

Va, anzitutto, ricordata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui «ai fini dellaconcessione di una misura alternativa alla detenzione non è sufficiente l'assenza diindicazioni negative, quali il mancato superamento dei limiti massimi, fissati per legge, dellapena da scontare e l'assenza di reati ostativi, ma occorre che risultino elementi positivi, talida consentire di formulare un giudizio prognostico favorevole della prova e di prevenzionedel pericolo di recidiva.

Tali considerazioni devono, peraltro, essere inquadrate alla luce delpiù generale principio in base al quale l'opportunità del trattamento alternativo non puòprescindere dall'esistenza di un serio processo, già avviato, di revisione critica del passatodelinquenziale e di risocializzazione - che può essere motivatamente escluso attraverso ilriferimento a dati fattuali obiettivamente certi - oltre che dalla concreta praticabilità delbeneficio stesso, essendo ovvio che la facoltà di ammettere il condannato a tali misurepresuppone la verifica dell'esistenza dei presupposti relativi all'emenda del soggetto ed allefinalità rieducative.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, inoltre, il giudice,pur non potendo prescindere, nella valutazione dei presupposti per la concessione di unamisura alternativa, dalla tipologia e gravità dei reati commessi, deve avere soprattuttoriguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta lacondanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di unapositiva evoluzione della sua personalità e se sussistano le condizioni che rendano possibileil reinserimento sociale attraverso la misura alternativa richiesta (così, da ultimo, Sez. 1, n.7873 del 18/12/2023, dep. 2024, Tomaselli, Rv. 285855 - 01), tenendo presente che «nonconfigura una ragione ostativa la mancata ammissione degli addebiti», occorrendo, invece,«valutare se il condannato abbia accettato la sentenza e la sanzione inflittagli, in quanto ciòche assume rilievo è l'evoluzione della personalità successivamente al fatto nella prospettivadi un ottimale reinserimento sociale» (Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019, Catalano, Rv.274993 - 01).

Come ancora di recente ha ribadito questa Corte (Sez. 1, n. 34135 del31/05/2024, Grimaldi, n.m.), non essendo ricavabile dal sistema una sorta di presunzionegenerale di inaffidabilità o di affidabilità di ciascuno al servizio sociale, il giudice deveprocedere di volta in volta a una valutazione concreta circa l'esistenza degli elementi positiviin base ai quali si possa ragionevolmente ritenere che l'affidamento si riveli proficuo,valorizzando tutti i fattori che vengano in luce, quali i precedenti penali, le informazioni fornitedagli organi di polizia e dai servizi sociali, l'assenza di nuove denunzie, il ripudio dellecondotte devianti del passato, l'adesione alle ragioni più profonde di valori socialmentecondivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità dellacondanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante» (in motivazione,Sez. 1, n. 43863del 23/10/2024, Scuotto, Rv. 287151 – 01).Inoltre, va ribadito che nel procedimento di sorveglianza, non sussiste un onereprobatorio a carico del soggetto che invochi un provvedimento favorevole, ma soltanto unonere di allegazione, consistente nella prospettazione ed indicazione dei fatti sui quali larichiesta si fonda, incombendo poi sul giudice il compito di procedere, anche d'ufficio, airelativi accertamenti» (Sez. 1, n. 48719 del 15/10/2019, Tagacay, Ry. 277793 - 01), e «chela valutazione delle condizioni per la concessione delle misure alternative alla detenzione ècompito riservato al giudice di merito, sicché in sede di legittimità possono essere contestateunicamente la sussistenza, l'adeguatezza, la completezza e la logicità della motivazione,non essendo, invece, ammesse censure che, pure investendo formalmente la motivazione,si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminateda detto giudice» (in motivazione, Sez. 1, n. 43863 del 23/10/2024, Scuotto, Rv. 287151 –01).3.

Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza, pur dando conto di molteplicielementi positivi relativi al percorso trattamentale del condannato, pur rilevando la positivavalutazione contenuta nella relazione di sintesi, pur evidenziando i progressi trattamentali deldetenuto, che fruisce da un anno di permessi premio, ha negato la concessione della misuradell’affidamento in prova sul presupposto della sussistenza di uno stato, attuale, di fragilitàemotiva e del mancato raggiungimento della piena consapevolezza della gravità delle sueazioni e delle conseguenze che dette azioni hanno avuto sulle vittime, alle quali, secondo ilTribunale, mai si farebbe riferimento.Così argomentando, il Tribunale non si è attenuto ai principi sopra ricordati chegovernano la concessione della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, la quale– come specificato – non può essere negata attribuendo decisivo rilievo alla sola gravità delreato per cui è intervenuta condanna, indubbiamente sussistente nel caso di specie,dovendo darsi conto delle ragioni della non meritevolezza del beneficio alla luce dicircostanze fattuali, ulteriori rispetto a quelle connotanti la gravità del reato.Tanto precisato, pur a fronte della gravità della condotta posta in essere, nelprovvedimento impugnato non risultano spiegati gli elementi concreti sulla base dei quali ilTribunale abbia ritenuto persistente uno stato di attuale fragilità che rende possibile che ilricorrente possa reiterare agiti antigiuridici in caso si ripropongano situazioni stressanti; nérisultano spiegate le ragioni per le quali il ricorrente non avrebbe maturato la gravità delleconseguenze delle sue azioni sulle vittime, lì dove dalla relazione di sintesi risulta che ilricorrente ha compreso la gravità del reato assumendone la piena e totale responsabilità;sicché andrà chiarita la portata dell’affermazione secondo la quale il ricorrente non haancora raggiunto il grado di piena consapevolezza della gravità delle sue azionie delleconseguenze che dette azioni hanno avuto sulle vittime cui mai si fa riferimento.4.

In conclusione, le evidenziate contraddittorietà motivazionali impongonol'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma perun nuovo giudizio, libero nell'esito, da svolgere in conformità ai criteri sopra enunciati.In caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi, Depositata in Cancelleria oggia norma dell'art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 11586/2026196/2003 e ss.mm.

Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGIUSEPPE SANTALUCIA - Presidente - Sent. n. sez. 872/2026SILVIA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]MICAELA [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 878/2026ALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di Roma;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusoper il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettatol’istanza di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 O.P, richiesta nell’interesse diXXXXXXXXXXXXXXXXX2.

Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione, [OSCURATO:PERSONA], per il tramitedel difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, congiuntamente, due motivi.La difesa deduce la violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, lett. b) c.p.p., in relazioneagli artt. 47 e 47-ter Ord. pen. e l’illogicità della motivazione con riferimento al contenutodella relazione di sintesi del 20 novembre 2025 redatta dall’equipe della Casa circondarialedi Frosinone.Rileva la difesa, in particolare, che il Tribunale ha erroneamente tratto dalla relazione disintesi del 20 novembre 2025 la sussistenza, attuale, di fragilità emotive dalle quali haritenuto il pericolo concreto che il ricorrente se ammesso alla misura dell’affidamento inprova al servizio sociale possa reiterare agiti antigiuridici, ove si ripropongano azionistressanti.Sostiene la difesa che, invece, dalla relazione di sintesi non risulterebbe alcunaDi conseguenza la motivazione dell’ordinanza appare in contrasto con le emergenzedelle relazioni di sintesi e con gli altri atti di osservazione informative presenti nel fascicolo.3.

Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha conclusoper il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.2.

Va, anzitutto, ricordata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui «ai fini dellaconcessione di una misura alternativa alla detenzione non è sufficiente l'assenza diindicazioni negative, quali il mancato superamento dei limiti massimi, fissati per legge, dellapena da scontare e l'assenza di reati ostativi, ma occorre che risultino elementi positivi, talida consentire di formulare un giudizio prognostico favorevole della prova e di prevenzionedel pericolo di recidiva.

Tali considerazioni devono, peraltro, essere inquadrate alla luce delpiù generale principio in base al quale l'opportunità del trattamento alternativo non puòprescindere dall'esistenza di un serio processo, già avviato, di revisione critica del passatodelinquenziale e di risocializzazione - che può essere motivatamente escluso attraverso ilriferimento a dati fattuali obiettivamente certi - oltre che dalla concreta praticabilità delbeneficio stesso, essendo ovvio che la facoltà di ammettere il condannato a tali misurepresuppone la verifica dell'esistenza dei presupposti relativi all'emenda del soggetto ed allefinalità rieducative.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, inoltre, il giudice,pur non potendo prescindere, nella valutazione dei presupposti per la concessione di unamisura alternativa, dalla tipologia e gravità dei reati commessi, deve avere soprattuttoriguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta lacondanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di unapositiva evoluzione della sua personalità e se sussistano le condizioni che rendano possibileil reinserimento sociale attraverso la misura alternativa richiesta (così, da ultimo, Sez. 1, n.7873 del 18/12/2023, dep. 2024, Tomaselli, Rv. 285855 - 01), tenendo presente che «nonconfigura una ragione ostativa la mancata ammissione degli addebiti», occorrendo, invece,«valutare se il condannato abbia accettato la sentenza e la sanzione inflittagli, in quanto ciòche assume rilievo è l'evoluzione della personalità successivamente al fatto nella prospettivadi un ottimale reinserimento sociale» (Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019, Catalano, Rv.274993 - 01).

Come ancora di recente ha ribadito questa Corte (Sez. 1, n. 34135 del31/05/2024, Grimaldi, n.m.), non essendo ricavabile dal sistema una sorta di presunzionegenerale di inaffidabilità o di affidabilità di ciascuno al servizio sociale, il giudice deveprocedere di volta in volta a una valutazione concreta circa l'esistenza degli elementi positiviin base ai quali si possa ragionevolmente ritenere che l'affidamento si riveli proficuo,valorizzando tutti i fattori che vengano in luce, quali i precedenti penali, le informazioni fornitedagli organi di polizia e dai servizi sociali, l'assenza di nuove denunzie, il ripudio dellecondotte devianti del passato, l'adesione alle ragioni più profonde di valori socialmentecondivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità dellacondanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante» (in motivazione,Sez. 1, n. 43863del 23/10/2024, Scuotto, Rv. 287151 – 01).Inoltre, va ribadito che nel procedimento di sorveglianza, non sussiste un onereprobatorio a carico del soggetto che invochi un provvedimento favorevole, ma soltanto unonere di allegazione, consistente nella prospettazione ed indicazione dei fatti sui quali larichiesta si fonda, incombendo poi sul giudice il compito di procedere, anche d'ufficio, airelativi accertamenti» (Sez. 1, n. 48719 del 15/10/2019, Tagacay, Ry. 277793 - 01), e «chela valutazione delle condizioni per la concessione delle misure alternative alla detenzione ècompito riservato al giudice di merito, sicché in sede di legittimità possono essere contestateunicamente la sussistenza, l'adeguatezza, la completezza e la logicità della motivazione,non essendo, invece, ammesse censure che, pure investendo formalmente la motivazione,si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminateda detto giudice» (in motivazione, Sez. 1, n. 43863 del 23/10/2024, Scuotto, Rv. 287151 –01).3.

Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza, pur dando conto di molteplicielementi positivi relativi al percorso trattamentale del condannato, pur rilevando la positivavalutazione contenuta nella relazione di sintesi, pur evidenziando i progressi trattamentali deldetenuto, che fruisce da un anno di permessi premio, ha negato la concessione della misuradell’affidamento in prova sul presupposto della sussistenza di uno stato, attuale, di fragilitàemotiva e del mancato raggiungimento della piena consapevolezza della gravità delle sueazioni e delle conseguenze che dette azioni hanno avuto sulle vittime, alle quali, secondo ilTribunale, mai si farebbe riferimento.Così argomentando, il Tribunale non si è attenuto ai principi sopra ricordati chegovernano la concessione della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, la quale– come specificato – non può essere negata attribuendo decisivo rilievo alla sola gravità delreato per cui è intervenuta condanna, indubbiamente sussistente nel caso di specie,dovendo darsi conto delle ragioni della non meritevolezza del beneficio alla luce dicircostanze fattuali, ulteriori rispetto a quelle connotanti la gravità del reato.Tanto precisato, pur a fronte della gravità della condotta posta in essere, nelprovvedimento impugnato non risultano spiegati gli elementi concreti sulla base dei quali ilTribunale abbia ritenuto persistente uno stato di attuale fragilità che rende possibile che ilricorrente possa reiterare agiti antigiuridici in caso si ripropongano situazioni stressanti; nérisultano spiegate le ragioni per le quali il ricorrente non avrebbe maturato la gravità delleconseguenze delle sue azioni sulle vittime, lì dove dalla relazione di sintesi risulta che ilricorrente ha compreso la gravità del reato assumendone la piena e totale responsabilità;sicché andrà chiarita la portata dell’affermazione secondo la quale il ricorrente non haancora raggiunto il grado di piena consapevolezza della gravità delle sue azionie delleconseguenze che dette azioni hanno avuto sulle vittime cui mai si fa riferimento.4.

In conclusione, le evidenziate contraddittorietà motivazionali impongonol'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma perun nuovo giudizio, libero nell'esito, da svolgere in conformità ai criteri sopra enunciati.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianzadi Roma.Così è deciso, 03/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianzadi Roma.Così è deciso, 03/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettatol’istanza di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 O.P, richiesta nell’interesse diXXXXXXXXXXXXXXXXX2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione, [OSCURATO:PERSONA], per il tramitedel difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, congiuntamente, due motivi.La difesa deduce la violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, lett. b) c.p.p., in relazioneagli artt. 47 e 47-ter Ord. pen. e l’illogicità della motivazione con riferimento al contenutodella relazione di sintesi del 20 novembre 2025 redatta dall’equipe della Casa circondarialedi Frosinone.Rileva la difesa, in particolare, che il Tribunale ha erroneamente tratto dalla relazione disintesi del 20 novembre 2025 la sussistenza, attuale, di fragilità emotive dalle quali haritenuto il pericolo concreto che il ricorrente se ammesso alla misura dell’affidamento inprova al servizio sociale possa reiterare agiti antigiuridici, ove si ripropongano azionistressanti.Sostiene la difesa che, invece, dalla relazione di sintesi non risulterebbe alcunaDi conseguenza la motivazione dell’ordinanza appare in contrasto con le emergenzedelle relazioni di sintesi e con gli altri atti di osservazione informative presenti nel fascicolo.3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha conclusoper il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.2. Va, anzitutto, ricordata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui «ai fini dellaconcessione di una misura alternativa alla detenzione non è sufficiente l'assenza diindicazioni negative, quali il mancato superamento dei limiti massimi, fissati per legge, dellapena da scontare e l'assenza di reati ostativi, ma occorre che risultino elementi positivi, talida consentire di formulare un giudizio prognostico favorevole della prova e di prevenzionedel pericolo di recidiva. Tali considerazioni devono, peraltro, essere inquadrate alla luce delpiù generale principio in base al quale l'opportunità del trattamento alternativo non puòprescindere dall'esistenza di un serio processo, già avviato, di revisione critica del passatodelinquenziale e di risocializzazione - che può essere motivatamente escluso attraverso ilriferimento a dati fattuali obiettivamente certi - oltre che dalla concreta praticabilità delbeneficio stesso, essendo ovvio che la facoltà di ammettere il condannato a tali misurepresuppone la verifica dell'esistenza dei presupposti relativi all'emenda del soggetto ed allefinalità rieducative. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, inoltre, il giudice,pur non potendo prescindere, nella valutazione dei presupposti per la concessione di unamisura alternativa, dalla tipologia e gravità dei reati commessi, deve avere soprattuttoriguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta lacondanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di unapositiva evoluzione della sua personalità e se sussistano le condizioni che rendano possibileil reinserimento sociale attraverso la misura alternativa richiesta (così, da ultimo, Sez. 1, n.7873 del 18/12/2023, dep. 2024, Tomaselli, Rv. 285855 - 01), tenendo presente che «nonconfigura una ragione ostativa la mancata ammissione degli addebiti», occorrendo, invece,«valutare se il condannato abbia accettato la sentenza e la sanzione inflittagli, in quanto ciòche assume rilievo è l'evoluzione della personalità successivamente al fatto nella prospettivadi un ottimale reinserimento sociale» (Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019, Catalano, Rv.274993 - 01). Come ancora di recente ha ribadito questa Corte (Sez. 1, n. 34135 del31/05/2024, Grimaldi, n.m.), non essendo ricavabile dal sistema una sorta di presunzionegenerale di inaffidabilità o di affidabilità di ciascuno al servizio sociale, il giudice deveprocedere di volta in volta a una valutazione concreta circa l'esistenza degli elementi positiviin base ai quali si possa ragionevolmente ritenere che l'affidamento si riveli proficuo,valorizzando tutti i fattori che vengano in luce, quali i precedenti penali, le informazioni fornitedagli organi di polizia e dai servizi sociali, l'assenza di nuove denunzie, il ripudio dellecondotte devianti del passato, l'adesione alle ragioni più profonde di valori socialmentecondivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità dellacondanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante» (in motivazione,Sez. 1, n. 43863del 23/10/2024, Scuotto, Rv. 287151 – 01).Inoltre, va ribadito che nel procedimento di sorveglianza, non sussiste un onereprobatorio a carico del soggetto che invochi un provvedimento favorevole, ma soltanto unonere di allegazione, consistente nella prospettazione ed indicazione dei fatti sui quali larichiesta si fonda, incombendo poi sul giudice il compito di procedere, anche d'ufficio, airelativi accertamenti» (Sez. 1, n. 48719 del 15/10/2019, Tagacay, Ry. 277793 - 01), e «chela valutazione delle condizioni per la concessione delle misure alternative alla detenzione ècompito riservato al giudice di merito, sicché in sede di legittimità possono essere contestateunicamente la sussistenza, l'adeguatezza, la completezza e la logicità della motivazione,non essendo, invece, ammesse censure che, pure investendo formalmente la motivazione,si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminateda detto giudice» (in motivazione, Sez. 1, n. 43863 del 23/10/2024, Scuotto, Rv. 287151 –01).3. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza, pur dando conto di molteplicielementi positivi relativi al percorso trattamentale del condannato, pur rilevando la positivavalutazione contenuta nella relazione di sintesi, pur evidenziando i progressi trattamentali deldetenuto, che fruisce da un anno di permessi premio, ha negato la concessione della misuradell’affidamento in prova sul presupposto della sussistenza di uno stato, attuale, di fragilitàemotiva e del mancato raggiungimento della piena consapevolezza della gravità delle sueazioni e delle conseguenze che dette azioni hanno avuto sulle vittime, alle quali, secondo ilTribunale, mai si farebbe riferimento.Così argomentando, il Tribunale non si è attenuto ai principi sopra ricordati chegovernano la concessione della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, la quale– come specificato – non può essere negata attribuendo decisivo rilievo alla sola gravità delreato per cui è intervenuta condanna, indubbiamente sussistente nel caso di specie,dovendo darsi conto delle ragioni della non meritevolezza del beneficio alla luce dicircostanze fattuali, ulteriori rispetto a quelle connotanti la gravità del reato.Tanto precisato, pur a fronte della gravità della condotta posta in essere, nelprovvedimento impugnato non risultano spiegati gli elementi concreti sulla base dei quali ilTribunale abbia ritenuto persistente uno stato di attuale fragilità che rende possibile che ilricorrente possa reiterare agiti antigiuridici in caso si ripropongano situazioni stressanti; nérisultano spiegate le ragioni per le quali il ricorrente non avrebbe maturato la gravità delleconseguenze delle sue azioni sulle vittime, lì dove dalla relazione di sintesi risulta che ilricorrente ha compreso la gravità del reato assumendone la piena e totale responsabilità;sicché andrà chiarita la portata dell’affermazione secondo la quale il ricorrente non haancora raggiunto il grado di piena consapevolezza della gravità delle sue azionie delleconseguenze che dette azioni hanno avuto sulle vittime cui mai si fa riferimento.4. In conclusione, le evidenziate contraddittorietà motivazionali impongonol'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma perun nuovo giudizio, libero nell'esito, da svolgere in conformità ai criteri sopra enunciati.In caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi, Depositata in Cancelleria oggia norma dell'art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 11586/2026196/2003 e ss.mm. Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGIUSEPPE SANTALUCIA - Presidente - Sent. n. sez. 872/2026SILVIA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]MICAELA [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 878/2026ALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di Roma;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusoper il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettatol’istanza di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 O.P, richiesta nell’interesse diXXXXXXXXXXXXXXXXX2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione, [OSCURATO:PERSONA], per il tramitedel difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, congiuntamente, due motivi.La difesa deduce la violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, lett. b) c.p.p., in relazioneagli artt. 47 e 47-ter Ord. pen. e l’illogicità della motivazione con riferimento al contenutodella relazione di sintesi del 20 novembre 2025 redatta dall’equipe della Casa circondarialedi Frosinone.Rileva la difesa, in particolare, che il Tribunale ha erroneamente tratto dalla relazione disintesi del 20 novembre 2025 la sussistenza, attuale, di fragilità emotive dalle quali haritenuto il pericolo concreto che il ricorrente se ammesso alla misura dell’affidamento inprova al servizio sociale possa reiterare agiti antigiuridici, ove si ripropongano azionistressanti.Sostiene la difesa che, invece, dalla relazione di sintesi non risulterebbe alcunaDi conseguenza la motivazione dell’ordinanza appare in contrasto con le emergenzedelle relazioni di sintesi e con gli altri atti di osservazione informative presenti nel fascicolo.3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha conclusoper il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.2. Va, anzitutto, ricordata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui «ai fini dellaconcessione di una misura alternativa alla detenzione non è sufficiente l'assenza diindicazioni negative, quali il mancato superamento dei limiti massimi, fissati per legge, dellapena da scontare e l'assenza di reati ostativi, ma occorre che risultino elementi positivi, talida consentire di formulare un giudizio prognostico favorevole della prova e di prevenzionedel pericolo di recidiva. Tali considerazioni devono, peraltro, essere inquadrate alla luce delpiù generale principio in base al quale l'opportunità del trattamento alternativo non puòprescindere dall'esistenza di un serio processo, già avviato, di revisione critica del passatodelinquenziale e di risocializzazione - che può essere motivatamente escluso attraverso ilriferimento a dati fattuali obiettivamente certi - oltre che dalla concreta praticabilità delbeneficio stesso, essendo ovvio che la facoltà di ammettere il condannato a tali misurepresuppone la verifica dell'esistenza dei presupposti relativi all'emenda del soggetto ed allefinalità rieducative. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, inoltre, il giudice,pur non potendo prescindere, nella valutazione dei presupposti per la concessione di unamisura alternativa, dalla tipologia e gravità dei reati commessi, deve avere soprattuttoriguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta lacondanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di unapositiva evoluzione della sua personalità e se sussistano le condizioni che rendano possibileil reinserimento sociale attraverso la misura alternativa richiesta (così, da ultimo, Sez. 1, n.7873 del 18/12/2023, dep. 2024, Tomaselli, Rv. 285855 - 01), tenendo presente che «nonconfigura una ragione ostativa la mancata ammissione degli addebiti», occorrendo, invece,«valutare se il condannato abbia accettato la sentenza e la sanzione inflittagli, in quanto ciòche assume rilievo è l'evoluzione della personalità successivamente al fatto nella prospettivadi un ottimale reinserimento sociale» (Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019, Catalano, Rv.274993 - 01). Come ancora di recente ha ribadito questa Corte (Sez. 1, n. 34135 del31/05/2024, Grimaldi, n.m.), non essendo ricavabile dal sistema una sorta di presunzionegenerale di inaffidabilità o di affidabilità di ciascuno al servizio sociale, il giudice deveprocedere di volta in volta a una valutazione concreta circa l'esistenza degli elementi positiviin base ai quali si possa ragionevolmente ritenere che l'affidamento si riveli proficuo,valorizzando tutti i fattori che vengano in luce, quali i precedenti penali, le informazioni fornitedagli organi di polizia e dai servizi sociali, l'assenza di nuove denunzie, il ripudio dellecondotte devianti del passato, l'adesione alle ragioni più profonde di valori socialmentecondivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità dellacondanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante» (in motivazione,Sez. 1, n. 43863del 23/10/2024, Scuotto, Rv. 287151 – 01).Inoltre, va ribadito che nel procedimento di sorveglianza, non sussiste un onereprobatorio a carico del soggetto che invochi un provvedimento favorevole, ma soltanto unonere di allegazione, consistente nella prospettazione ed indicazione dei fatti sui quali larichiesta si fonda, incombendo poi sul giudice il compito di procedere, anche d'ufficio, airelativi accertamenti» (Sez. 1, n. 48719 del 15/10/2019, Tagacay, Ry. 277793 - 01), e «chela valutazione delle condizioni per la concessione delle misure alternative alla detenzione ècompito riservato al giudice di merito, sicché in sede di legittimità possono essere contestateunicamente la sussistenza, l'adeguatezza, la completezza e la logicità della motivazione,non essendo, invece, ammesse censure che, pure investendo formalmente la motivazione,si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminateda detto giudice» (in motivazione, Sez. 1, n. 43863 del 23/10/2024, Scuotto, Rv. 287151 –01).3. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza, pur dando conto di molteplicielementi positivi relativi al percorso trattamentale del condannato, pur rilevando la positivavalutazione contenuta nella relazione di sintesi, pur evidenziando i progressi trattamentali deldetenuto, che fruisce da un anno di permessi premio, ha negato la concessione della misuradell’affidamento in prova sul presupposto della sussistenza di uno stato, attuale, di fragilitàemotiva e del mancato raggiungimento della piena consapevolezza della gravità delle sueazioni e delle conseguenze che dette azioni hanno avuto sulle vittime, alle quali, secondo ilTribunale, mai si farebbe riferimento.Così argomentando, il Tribunale non si è attenuto ai principi sopra ricordati chegovernano la concessione della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, la quale– come specificato – non può essere negata attribuendo decisivo rilievo alla sola gravità delreato per cui è intervenuta condanna, indubbiamente sussistente nel caso di specie,dovendo darsi conto delle ragioni della non meritevolezza del beneficio alla luce dicircostanze fattuali, ulteriori rispetto a quelle connotanti la gravità del reato.Tanto precisato, pur a fronte della gravità della condotta posta in essere, nelprovvedimento impugnato non risultano spiegati gli elementi concreti sulla base dei quali ilTribunale abbia ritenuto persistente uno stato di attuale fragilità che rende possibile che ilricorrente possa reiterare agiti antigiuridici in caso si ripropongano situazioni stressanti; nérisultano spiegate le ragioni per le quali il ricorrente non avrebbe maturato la gravità delleconseguenze delle sue azioni sulle vittime, lì dove dalla relazione di sintesi risulta che ilricorrente ha compreso la gravità del reato assumendone la piena e totale responsabilità;sicché andrà chiarita la portata dell’affermazione secondo la quale il ricorrente non haancora raggiunto il grado di piena consapevolezza della gravità delle sue azionie delleconseguenze che dette azioni hanno avuto sulle vittime cui mai si fa riferimento.4. In conclusione, le evidenziate contraddittorietà motivazionali impongonol'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma perun nuovo giudizio, libero nell'esito, da svolgere in conformità ai criteri sopra enunciati. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianzadi Roma.Così è deciso, 03/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianzadi Roma.Così è deciso, 03/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 11586/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris