CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 31637/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI PARMAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PARMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/.te le conclusioni del PG 14.k úN,k 11„, RkhVg, Likn ttA° Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] e conseguentemente ha revocato la sentenza della Corte di appello di Napoli del 15 giugno 2017 - irrevocabile 1'11 dicembre 2018, di condanna alla pena di anni sedici di reclusione - limitatamente alla porzione di pena di anni due, mesi quattro e giorni ventiquattro di reclusione, irrogata in relazione al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., commesso nel periodo di tempo compreso tra il gennaio 2000 e il 16 maggio 2003. [OSCURATO:PERSONA] è stato raggiunto da due sentenze di condanna in relazione al medesimo reato associativo commesso nel periodo di tempo compreso tra il gennaio 2000 e il 16 maggio 2003. Si tratta della sentenza della Corte di appello di Napoli del 16 aprile 2004, irrevocabile il 13 aprile 2005, di condanna alla pena di anni due di reclusione, e della sentenza della Corte di appello di Napoli del 15 giugno 2017, irrevocabile 1'11 dicembre 2018, di condanna alla pena di anni sedici di reclusione. Tale ultima sentenza di condanna va dunque revocata limitatamente alla porzione di pena riferibile al tratto di permanenza criminosa già oggetto della condanna precedente. Siccome per il periodo compreso tra il gennaio 2000 e il 10 gennaio 2010 è stata irrogata la pena di anni otto, e pertanto di mesi nove e giorni diciotto per ogni anno, la pena da revocare, per il periodo dal gennaio 2000 al maggio 2003, va determinata in anni due, mesi quatto e giorni ventiquattro di reclusione. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Parma, che ha articolato più motivi. 2.1. Con il primo e con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. L'ordinanza impugnata ha violato il principio del ne bis in idem, essendosi già pronunciata la Corte di appello di Napoli, con la sentenza in parte revocata, sulla sussistenza dei fatti di cui alle due sentenze di condanna. La Corte di appello, nel riconoscere il vincolo della continuazione, ha valutato la condotta sanzionata nella prima sentenza, con condanna sino al 2003, e ha riconosciuto la continuazione tra quei fatti e i fatti, evidentemente decorrenti dal 2003, con termine di cessazione al 2010. L'imputazione del reato associativo è infatti contestata con l'inciso "con condotte accertate sino al 2010", con la conseguenza che la decorrenza non era stata indicata in modo identico per tutti gli associati. La sentenza della Corte di appello d Napoli del 15 giugno 2017, irrevocabile 1'11 dicembre 2018, si è limitata a porre in continuazione le pene applicate con ( precedenti sentenze, tra cui quella della Corte di appello di Napoli del 16 giugno 2004. La prima sentenza di condanna, divenuta irrevocabile il 23 aprile 2005, ha riconosciuto la condotta criminosa sino al 16 maggio 2003; quella divenuta irrevocabile in data 11 dicembre 2019 ha riconosciuto la sussistenza del reato associativo sino al 2010, e quindi per il periodo dal 16 maggio 2003 sino, appunto, a tutto il 2010. 2.2. Con il terzo motivo ha dedotto difetto di motivazione. Il giudice non ha esplicitato le ragioni per le quali ha ritenuto di accogliere l'istanza, limitandosi all'affermazione che dalla lettura delle sentenze risulta che sono state pronunciate due sentenze in relazione al medesimo reato associativo commesso nel periodo di tempo compreso tra il gennaio 2000 e il 16 maggio 2003. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 4. Successivamente il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con cui ha replicato agli argomenti svolti dal Procuratore della Repubblica ricorrente, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 2. Il Tribunale ha premesso, ma non ne ha dato adeguatamente conto in motivazione, che la sentenza di condanna pronunciata dalla Corte di appello di Napoli del 15 giugno 2017 ha avuto ad oggetto il reato associativo per l'intero arco temporale decorrente dal gennaio 2000 al gennaio 2010 e che si è pertanto sovrapposta, sia pure in parte, all'accertamento contenuto nella sentenza della Corte di appello di Napoli del 16 aprile 2004, che è intervenuta nei confronti dello stesso soggetto e per lo stesso reato in relazione al periodo intercorrente dal gennaio 2000 al 16 maggio 2003. Quanto affermato non è stato illustrato con il riferimento al contenuto degli accertamenti compiuti dalle due sentenze e specificamente da quella emessa per ultimo, mentre sarebbe stato necessario, per la compiutezza della motivazione, dare concreta attestazione di quanto assunto in premessa, ossia che tale ultima sentenza si sia pronunciata in merito al reato associativo comprensivo dell'arco temporale coperto dal primo giudicato di condanna, ossia dal gennaio 2000 al 16 maggio 2003. 2 5i1/ /2 L'ordinanza ha quindi fornito una motivazione carente, specie in considerazione del rilievo che essa stessa ha dato atto che con la seconda sentenza di condanna la pena è stata determinata anche tenendo conto degli aumenti per continuazione con i reati oggetto di precedenti condanne - e tra queste sembrerebbe annoverarsi anche la sentenza del 16 aprile 2004 benché l'espresso riferimento sia ad una non meglio indicata sentenza del 16 giugno 2004, non essendo dato sapere se sia altra sentenza o la stessa indicata con un riferimento affetto da errore materiale -. È agevole osservare, su tale ultimo punto, che il riconoscimento del vincolo della continuazione è determinazione che presuppone l'affermazione di una pluralità di reati, di un concorso materiale, che è evenienza impeditiva, salvo appunto meglio comprendere quali siano state le decisioni e gli ambiti di accertamento dei giudici della cognizione, del riconoscimento di un bis in idem. Potrebbe anche ritenersi che la continuazione abbia riguardato altri reati e non quello di associazione, ma appunto occorre che il giudice dell'esecuzione colmi le carenze di motivazione, spieghi compiutamente, sulla base dei contenuti di accertamento delle sentenze, le ragioni per le quali ha affermato l'identità parziale tra i reati associativi, e se la continuazione riconosciuta in cognizione abbia interessato porzioni temporali differenti del medesimo reato associativo o altri reati. 3. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Parma. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di