CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 settembre 2014
Cassazione n. 35815/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Bologna, che ha indicato recapito PEC, avendo il ricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso il suo studio, alle Mura di [OSCURATO:PERSONA] n. 2 in Bologna; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1849, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] il 29.9.2014, e pubblicata il 20.10.2014; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa Oggetto:Srl a ristretta base partecipativa - Reddito di partecipazione - Rinuncia al ricorso -Conseguenze. 1. [OSCURATO:PERSONA] riceveva dall’Agenzia delle Entrate la notificazione dell’avviso di accertamento n. THF05C702050/12, avente ad oggetto il tributo Irpef in riferimento all’anno 2007, in relazione al reddito di partecipazione conseguito quale socio al 52% della [OSCURATO:PERSONA], società di capitali avente ristretta base partecipativa, dedita all’attività di gestione di alberghi e destinataria, in relazione al medesimo anno, di separato avviso di accertamento avente ad oggetto Ires, Iva ed Irap. L’Amministrazione finanziaria chiariva nell’atto impositivo di avere proceduto con modalità analitico-induttiva, non mancando di operare riferimento ai dati desumibili dalla normativa sugli studi di settore, e concludeva che i ricavi dichiarati dalla società non apparivano congrui. In ogni caso rilevava l’antieconomicità della gestione d’impresa. 2. Società e socio proponevano distinte impugnazioni innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Forlì, che accoglieva parzialmente i ricorsi, e riduceva l’importo della pretesa impositiva. 3. Non soddisfatti della pronuncia conseguita nel primo grado del giudizio, società e socio spiegavano appello, in relazione a quanto li aveva visto soccombenti, e l’Agenzia delle Entrate proponeva appello incidentale domandando invece la conferma degli avvisi di accertamento così come redatti. La CTR rigettava gli appelli principali ed accoglieva invece quelli incidentali, riaffermando la piena validità ed efficacia degli atti impositivi. 4. Avverso la decisione assunta dalla CTR, con riferimento all’avviso di accertamento notificatogli in relazione al reddito di partecipazione conseguito, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a cinque motivi di impugnazione. L’Amministrazione finanziaria resiste mediante controricorso. In prossimità della data fissata per la trattazione, il ricorrente ha depositato breve memoria con la quale ha dichiarato di rinunziare al ricorso. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo d’impugnazione, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente contesta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per non avere il giudice dell’appello rilevato la nullità dell’avviso d’accertamento impugnato, e di quello pregiudicante redatto nei confronti della società, in conseguenza della violazione del contraddittorio preventivo. 2. Mediante il secondo strumento di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente censura la violazione e la falsa applicazione dell’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per non avere la CTR escluso che l’accertamento controverso emesso nei confronti della società, e dichiaratamente di natura analitico- induttiva, fosse fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti. 3. Con il terzo motivo d’impugnazione, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente critica la violazione e la falsa applicazione dell’art. 62 sexies del d.l. n. 331 del 1993, convertito nella legge n. 427 del 1993, per avere il giudice dell’appello ritenuto legittimo l’accertamento emesso nei confronti della società, compiuto “attraverso il mero scostamento tra ricavi dichiarati e le risultanze dello studio di settore, senza considerare la concreta realtà economica del contribuente” (ric., p. 34). 4. Mediante il quarto strumento di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il contribuente lamenta il vizio di “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione” (ric., p. 38), in cui è incorsa la CTR, nella “valutazione di prove documentali legittimamente prodotte in causa che avrebbero dovuto sorreggere la rideterminazione dei ricavi in capo alla società e, conseguentemente, del reddito in capo ai soci” (ric., p. 39). 5. Con il suo quinto motivo di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma 3, del Dpr n. 600 del 1973, e degli artt. 2697, 2727, 2728 e 2729 cod. civ., “che regolano la prova presuntiva … per essere stato ritenuto provato la percezione di utili extracontabili da parte dei soci della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. su base presuntiva sulla sola circostanza della ristretta base societaria”; inoltre, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il ricorrente censura “l’omessa o insufficiente motivazione …. Per non avere la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Bologna motivato in relazione al predetto motivo di opposizione, pur sollevato dal contribuente” (ric., p. 46). 6. Non sussistono le condizioni perché si proceda all’esame dei motivi di ricorso. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] dotato di procura speciale, infatti, ha depositato mediante spedizione telematica, in prossimità dell’udienza (7.12.2023), una breve memoria con la quale esplicita che il contribuente “intende ora, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 390 c.p.c., rinunciare al suddetto ricorso”. 6.1. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi provveduto agli adempimenti di rito. Deve pertanto dichiararsi l’estinzione del giudizio in conseguenza della rinunzia allo stesso da parte del ricorrente. 7. Tenuto conto dello sviluppo del processo e delle ragioni della pronuncia, appare equo disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti in relazione all’intero processo. 7.1. In considerazione della natura della decisione, non risulta dovuto il versamento del c.d. “doppio contributo”. La Corte di Cassazione, P.Q.M. dichiara estinto il giudizio introdotto da [OSCURATO:PERSONA], per avervi il ricorrente rinunziato, e cessata la materia del contendere. Dispone la compe