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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 aprile 2026

Cassazione n. 09201/2026

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icorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 572/2023depositata il 28/04/2023, notificata il 2/05/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.Numero registro generale 14034/2023Numero sezionale 1482/2026Numero di raccolta generale 9201/2026Data pubblicazione 11/04/20261. - Il Tribunale di Salerno ha accolto l’azione revocatoria ex art. 67,secondo comma, l. fall., promossa dal Fallimento “[OSCURATO:SOCIETA]. inliquidazione” nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., in relazione a quattropagamenti effettuati a mezzo assegni bancari, dei quali due incassati il 26giugno 2009 e gli altri due il 12 ottobre 2009, per l’importo complessivo di€ 66.261,40.2. - La Corte di Appello di Salerno ha rigettato l’appello della societàaccipiens, ritenendo insussistente l’esenzione di cui all’art. 67, terzocomma, lett. a) l. fall., accertando la difformità dei pagamenti rispetto alladisciplina negoziale originaria, nonché ritenendo fornita la prova delrequisito soggettivo (scientia decoctionis).3. - Questa Corte, con ordinanza n. 608 dell’11 gennaio 2022, inaccoglimento del secondo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.(relativo all’esimente di cui all’art. 67, terzo comma, lett. a) l. fall.) e conassorbimento del primo (relativo al requisito soggettivo), ha cassato conrinvio la decisione di secondo grado, affermando il principio di dirittosecondo cui l’esenzione in oggetto spetta ove si accerti che si fosseinstaurata tra le parti una prassi modificativa degli accordi originari, taleda comportare l’adempimento con termini «più lunghi» di quellioriginariamente pattuiti, e rinviando la causa per l’accertamento se ipagamenti della società poi fallita fossero avvenuti «con ritardi similari»per «tutte le prestazioni fatturate dalla [OSCURATO:SOCIETA].» e se avesse«quest’ultima sempre accettato, senza riserve, i pagamenti de quibus».4. - La Corte di Appello di Salerno, adita in sede di rinvio, ha accoltoparzialmente l’appello della società fornitrice.

In particolare, ha rilevatoche i pagamenti sono avvenuti con assegni (consegnati allo spedizioniereall’atto della consegna della merce) postdatati a 150/180 giorni dallaconsegna.

Prendendo atto della mancanza del partitario 2008 edn. 14034/2023 R.G.Numero registro generale 14034/2023Numero sezionale 1482/2026Numero di raccolta generale 9201/2026Data pubblicazione 11/04/2026esaminando il partitario 2009, il giudice del rinvio ha ritenuto che i primidue assegni incassati in data 26 giugno 2009 fossero pagamenti in lineacon la prassi inter partes - benché in termini di pagamento più dilatati diquelli concordati contrattualmente (120 giorni) – e che i due assegniincassati in data 12 ottobre 2009 fossero invece riferibili a fatture emesseprecedentemente, tra 254 giorni e 234 giorni prima del pagamento,ritenendoli, per l’effetto, pagamenti intervenuti fuori dei termini d’uso.5. – La Corte territoriale ha infine ritenuto fornita la prova delrequisito soggettivo in relazione ai pagamenti avvenuti in data 12 ottobre2009 - essendo noti a tale data i dati di bilancio, l’elevazione di protesti(avvenuti soprattutto in relazione ad assegni bancari), nonché le notiziediffuse a mezzo stampa sullo stato di dissesto del solvens – valorizzando,inoltre, la circostanza che in data 19 agosto 2009 si era svolta una«riunione a Fisciano con i fornitori, avvertiti dello stato di insolvenzadell’Alvi».6. - [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tremotivi, cui il [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in liquidazione ha resistito concontroricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., «nullità della sentenza per violazione e falsaapplicazione dell’art. 67 co. 3 lett. a) L. Fall., dell’art. 115 c.p.c., dell’art.2697 c.c. oltreché dell’ordinanza di rinvio della Suprema Corte», nellaparte in cui il giudice di rinvio ha ritenuto che i due pagamenti eseguiti indata 12 ottobre 2009 non rientrassero nei termini d’uso.

Parte ricorrentededuce che il ritardo nei pagamenti dev’essere conforme alla prassi interpartes, ma non del tutto coincidente, di tal che il maggior ritardoriscontrato non risulterebbe abnorme rispetto alla prassi.

In secondo luogocontesta la rilevata mancanza agli atti del partitario 2008, trattandosi din. 14034/2023 R.G.Numero registro generale 14034/2023Numero sezionale 1482/2026Numero di raccolta generale 9201/2026Data pubblicazione 11/04/2026circostanza superata dalla deposizione del teste Picardi, nel senso chetutte le fatture venivano pagate con un ritardo di circa 180 giorni.1.1. - Il primo motivo è inammissibile sotto entrambi i profilidenunciati.

Come osserva anche parte controricorrente, il motivo, nellaparte in cui censura l’omesso accertamento di una prassi conforme aipagamenti degli assegni intervenuti in data 12 ottobre 2009, si riduce auna rivalutazione dell’accertamento in fatto compiuto dal giudice del rinviocirca la non riconducibilità a prassi di pagamenti superiori a 180 giorni;prassi accertata in relazione ai primi due pagamenti, e che ha condottoall’accoglimento dell’appello in relazione agli stessi.

La deduzione secondocui il ritardo nel pagamento di queste fatture sarebbe trascurabile, o «nonabnorme», rispetto alla prassi invalsa, contrasta dunque con gliaccertamenti in fatto e le valutazioni operate dai giudici del merito incensurabili in sede di legittimità in presenza, come nella specie, di congruamotivazione.1.2. - Parimenti inammissibile è la deduzione secondo cui il giudice delmerito avrebbe potuto sopperire alla carenza del partitario 2008 facendoricorso alla deposizione del teste Picardi, in quanto statuizione attinentealla scelta e alla valutazione del materiale probatorio, riservata al giudicedel merito.2. - Con il secondo motivo si deduce in via gradata, in relazione all’art.360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo,costituito dalla omessa convocazione della società ricorrente alla riunionein Fisciano del 19 agosto 2009.

Si censura, inoltre, la pregnanza degliulteriori elementi indiziari valorizzati dal giudice del rinvio e si rileva comegli assegni postdatati furono emessi prima del periodo sospetto.2.1. - Il secondo motivo è inammissibile sotto più profili.

Essocontrasta innanzitutto con il disposto dell’art. 360, quarto comma, cod.n. 14034/2023 R.G.Numero registro generale 14034/2023Numero sezionale 1482/2026Numero di raccolta generale 9201/2026Data pubblicazione 11/04/2026proc. civ. (già 348-ter cod. proc. civ.), applicabile anche al giudizio dirinvio (Cass. n. 12636/2025).

Inoltre il ricorrente non illustra il luogoprocessuale i cui i fatti storici indicati (l’emissione degli assegni postdatatiin epoca precedente rispetto al periodo sospetto e la mancatapartecipazione alla riunione di Fisciano) sarebbero stati dedotti.

Infine,non viene chiarito – in termini di decisività – in quali termini il venir menodi tali elementi (la partecipazione alla riunione) o la valutazione del nuovoelemento (l’emissione degli assegni postdatati prima del periodo sospetto)sarebbero decisivi per superare il quadro indiziario valorizzato dal giudicedel rinvio.

Inammissibile è, infine, la censura relativa agli ulteriorielementi indiziari apprezzati da quest’ultimo, in quanto impingenteanch’essa nella valutazione degli indizi, riservata al giudice del merito.3. - Con il terzo motivo si deduce in via ulteriormente gradata, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione efalsa applicazione dell’art. 92, secondo comma, l. fall., nella parte in cui,a fronte di un accoglimento solo parziale della domanda iniziale, non èstata disposta la parziale compensazione delle spese processuali di tutti igradi del giudizio di merito.3.1. - Il terzo motivo è infondato, posto che il principio dellasoccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamentevittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, alpagamento delle spese stesse.

Pertanto, il sindacato della Corte dicassazione in tema di spese processuali è limitato ad accertare che nonrisulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste acarico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da talesindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, lavalutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese dilite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi diconcorso con altri giusti motivi (Cass., n. 9860/2025; Cass., n.19613/2017).n. 14034/2023 R.G.Numero registro generale 14034/2023Numero sezionale 1482/2026Numero di raccolta generale 9201/2026Data pubblicazione 11/04/2026Questa Corte ha anche avuto modo di chiarire che l'accoglimento delladomanda in misura ridotta non consente la condanna della parte vittoriosaal pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente,ma può (e non deve) giustificarne la compensazione totale o parziale, inpresenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod.proc. civ. (Cass. Sez.

U., n. 32061/2022; Cass. n. 13827/2024)4. - Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dallasoccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio delcontributo unificato.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi €5.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, 15% per rimborso forfetario eaccessori di legge.Dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di partericorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, peril versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/03/2026.La PresidentePaola Vellan. 14034/2023 R.G.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 572/2023depositata il 28/04/2023, notificata il 2/05/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.Numero registro generale 14034/2023Numero sezionale 1482/2026Numero di raccolta generale 9201/2026Data pubblicazione 11/04/20261. - Il Tribunale di Salerno ha accolto l’azione revocatoria ex art. 67,secondo comma, l. fall., promossa dal Fallimento “[OSCURATO:SOCIETA]. inliquidazione” nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., in relazione a quattropagamenti effettuati a mezzo assegni bancari, dei quali due incassati il 26giugno 2009 e gli altri due il 12 ottobre 2009, per l’importo complessivo di€ 66.261,40.2. - La Corte di Appello di Salerno ha rigettato l’appello della societàaccipiens, ritenendo insussistente l’esenzione di cui all’art. 67, terzocomma, lett. a) l. fall., accertando la difformità dei pagamenti rispetto alladisciplina negoziale originaria, nonché ritenendo fornita la prova delrequisito soggettivo (scientia decoctionis).3. - Questa Corte, con ordinanza n. 608 dell’11 gennaio 2022, inaccoglimento del secondo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.(relativo all’esimente di cui all’art. 67, terzo comma, lett. a) l. fall.) e conassorbimento del primo (relativo al requisito soggettivo), ha cassato conrinvio la decisione di secondo grado, affermando il principio di dirittosecondo cui l’esenzione in oggetto spetta ove si accerti che si fosseinstaurata tra le parti una prassi modificativa degli accordi originari, taleda comportare l’adempimento con termini «più lunghi» di quellioriginariamente pattuiti, e rinviando la causa per l’accertamento se ipagamenti della società poi fallita fossero avvenuti «con ritardi similari»per «tutte le prestazioni fatturate dalla [OSCURATO:SOCIETA].» e se avesse«quest’ultima sempre accettato, senza riserve, i pagamenti de quibus».4. - La Corte di Appello di Salerno, adita in sede di rinvio, ha accoltoparzialmente l’appello della società fornitrice. In particolare, ha rilevatoche i pagamenti sono avvenuti con assegni (consegnati allo spedizioniereall’atto della consegna della merce) postdatati a 150/180 giorni dallaconsegna. Prendendo atto della mancanza del partitario 2008 edn. 14034/2023 R.G.Numero registro generale 14034/2023Numero sezionale 1482/2026Numero di raccolta generale 9201/2026Data pubblicazione 11/04/2026esaminando il partitario 2009, il giudice del rinvio ha ritenuto che i primidue assegni incassati in data 26 giugno 2009 fossero pagamenti in lineacon la prassi inter partes - benché in termini di pagamento più dilatati diquelli concordati contrattualmente (120 giorni) – e che i due assegniincassati in data 12 ottobre 2009 fossero invece riferibili a fatture emesseprecedentemente, tra 254 giorni e 234 giorni prima del pagamento,ritenendoli, per l’effetto, pagamenti intervenuti fuori dei termini d’uso.5. – La Corte territoriale ha infine ritenuto fornita la prova delrequisito soggettivo in relazione ai pagamenti avvenuti in data 12 ottobre2009 - essendo noti a tale data i dati di bilancio, l’elevazione di protesti(avvenuti soprattutto in relazione ad assegni bancari), nonché le notiziediffuse a mezzo stampa sullo stato di dissesto del solvens – valorizzando,inoltre, la circostanza che in data 19 agosto 2009 si era svolta una«riunione a Fisciano con i fornitori, avvertiti dello stato di insolvenzadell’Alvi».6. - [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tremotivi, cui il [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in liquidazione ha resistito concontroricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., «nullità della sentenza per violazione e falsaapplicazione dell’art. 67 co. 3 lett. a) L. Fall., dell’art. 115 c.p.c., dell’art.2697 c.c. oltreché dell’ordinanza di rinvio della Suprema Corte», nellaparte in cui il giudice di rinvio ha ritenuto che i due pagamenti eseguiti indata 12 ottobre 2009 non rientrassero nei termini d’uso. Parte ricorrentededuce che il ritardo nei pagamenti dev’essere conforme alla prassi interpartes, ma non del tutto coincidente, di tal che il maggior ritardoriscontrato non risulterebbe abnorme rispetto alla prassi. In secondo luogocontesta la rilevata mancanza agli atti del partitario 2008, trattandosi din. 14034/2023 R.G.Numero registro generale 14034/2023Numero sezionale 1482/2026Numero di raccolta generale 9201/2026Data pubblicazione 11/04/2026circostanza superata dalla deposizione del teste Picardi, nel senso chetutte le fatture venivano pagate con un ritardo di circa 180 giorni.1.1. - Il primo motivo è inammissibile sotto entrambi i profilidenunciati. Come osserva anche parte controricorrente, il motivo, nellaparte in cui censura l’omesso accertamento di una prassi conforme aipagamenti degli assegni intervenuti in data 12 ottobre 2009, si riduce auna rivalutazione dell’accertamento in fatto compiuto dal giudice del rinviocirca la non riconducibilità a prassi di pagamenti superiori a 180 giorni;prassi accertata in relazione ai primi due pagamenti, e che ha condottoall’accoglimento dell’appello in relazione agli stessi. La deduzione secondocui il ritardo nel pagamento di queste fatture sarebbe trascurabile, o «nonabnorme», rispetto alla prassi invalsa, contrasta dunque con gliaccertamenti in fatto e le valutazioni operate dai giudici del merito incensurabili in sede di legittimità in presenza, come nella specie, di congruamotivazione.1.2. - Parimenti inammissibile è la deduzione secondo cui il giudice delmerito avrebbe potuto sopperire alla carenza del partitario 2008 facendoricorso alla deposizione del teste Picardi, in quanto statuizione attinentealla scelta e alla valutazione del materiale probatorio, riservata al giudicedel merito.2. - Con il secondo motivo si deduce in via gradata, in relazione all’art.360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo,costituito dalla omessa convocazione della società ricorrente alla riunionein Fisciano del 19 agosto 2009. Si censura, inoltre, la pregnanza degliulteriori elementi indiziari valorizzati dal giudice del rinvio e si rileva comegli assegni postdatati furono emessi prima del periodo sospetto.2.1. - Il secondo motivo è inammissibile sotto più profili. Essocontrasta innanzitutto con il disposto dell’art. 360, quarto comma, cod.n. 14034/2023 R.G.Numero registro generale 14034/2023Numero sezionale 1482/2026Numero di raccolta generale 9201/2026Data pubblicazione 11/04/2026proc. civ. (già 348-ter cod. proc. civ.), applicabile anche al giudizio dirinvio (Cass. n. 12636/2025). Inoltre il ricorrente non illustra il luogoprocessuale i cui i fatti storici indicati (l’emissione degli assegni postdatatiin epoca precedente rispetto al periodo sospetto e la mancatapartecipazione alla riunione di Fisciano) sarebbero stati dedotti. Infine,non viene chiarito – in termini di decisività – in quali termini il venir menodi tali elementi (la partecipazione alla riunione) o la valutazione del nuovoelemento (l’emissione degli assegni postdatati prima del periodo sospetto)sarebbero decisivi per superare il quadro indiziario valorizzato dal giudicedel rinvio. Inammissibile è, infine, la censura relativa agli ulteriorielementi indiziari apprezzati da quest’ultimo, in quanto impingenteanch’essa nella valutazione degli indizi, riservata al giudice del merito.3. - Con il terzo motivo si deduce in via ulteriormente gradata, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione efalsa applicazione dell’art. 92, secondo comma, l. fall., nella parte in cui,a fronte di un accoglimento solo parziale della domanda iniziale, non èstata disposta la parziale compensazione delle spese processuali di tutti igradi del giudizio di merito.3.1. - Il terzo motivo è infondato, posto che il principio dellasoccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamentevittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, alpagamento delle spese stesse. Pertanto, il sindacato della Corte dicassazione in tema di spese processuali è limitato ad accertare che nonrisulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste acarico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da talesindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, lavalutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese dilite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi diconcorso con altri giusti motivi (Cass., n. 9860/2025; Cass., n.19613/2017).n. 14034/2023 R.G.Numero registro generale 14034/2023Numero sezionale 1482/2026Numero di raccolta generale 9201/2026Data pubblicazione 11/04/2026Questa Corte ha anche avuto modo di chiarire che l'accoglimento delladomanda in misura ridotta non consente la condanna della parte vittoriosaal pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente,ma può (e non deve) giustificarne la compensazione totale o parziale, inpresenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod.proc. civ. (Cass. Sez. U., n. 32061/2022; Cass. n. 13827/2024)4. - Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dallasoccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio delcontributo unificato. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi €5.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, 15% per rimborso forfetario eaccessori di legge.Dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di partericorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, peril versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/03/2026.La PresidentePaola Vellan. 14034/2023 R.G.
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