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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 luglio 2021

Cassazione n. 43799/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la. relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli confermava la decisione di primo grado, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, per avere trasgredito agli obblighi e alle prescrizioni della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno, indebitamente allontanandosi, in automobile, da Marcianise, suo Comune di residenza.

2. L'imputato ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, sulla base di tre motivi.

Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione, relativamente alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato.

L'imputato, mancando la prescritta segnaletica esplicativa, non si sarebbe reso conto di avere sconfinato nel territorio del limitrofo Comune di Gricignano di Aversa.

Le demarcazioni di confine, in zona, non presenterebbero un andamento regolare e sarebbero di non intuitiva comprensione.

L'errore sul fatto costituente reato escluderebbe il dolo.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce mancanza assoluta di motivazione, relativamente alla riqualificazione della condotta in seno alla fattispecie di cui all'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011, già invocata nei motivi di appello.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione, relativamente alla mancata esclusione della recidiva.

Non sussisterebbero, nella specie, gli elementi sintomatici di un'accresciuta colpevolezza e pericolosità sociale dell'imputato.

3. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. 4.

Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo espone censure reiterative e di puro fatto.

La Corte di appello ha già escluso, con plausibili argomentazioni, che l'imputato, abitante nella zona, potesse realmente ignorare il preciso ambito territoriale nel quale gli fosse consentito, in base al provvedimento applicativo della sorveglianza speciale, di muoversi liberamente.

Se avesse avuto dubbi, del resto, avrebbe potuto assumere le debite informazioni, anziché agire a costo d'infrangere la legge penale.

Il secondo motivo non è sorretto dal necessario interesse.

A Ricciardi è contestato, e nei suoi confronti è stata ritenuto, l'allontanamento dal Comune di residenza senza preventivo avviso all'Autorità di pubblica sicurezza, in violazione di un obbligo puntuale del regime di sorveglianza speciale; condotta, da un lato perfettamente ricadente nell'ambito di applicazione dell'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 (il cui contenuto precettivo è integrato, proprio ed esclusivamente, dalle prescrizioni c.d. specifiche: Sez.

U, n. 40076 del 27/04/2017, Paternò, Rv. 270496-01), e d'altro lato ben distinta, sotto il profilo naturalistico, da quella incriminata dall'art. 73 stesso d.lgs., e mai contestata, ossia la guida di veicolo senza patente di abilitazione, posta in essere da persona sottoposta a misura di prevenzione personale.

La riqualificazione giuridica, invocata nei motivi di appello, era dunque manifestamente infondata ed è dato acquisito che manchi l'interesse a ricorrere per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello manifestamente infondato, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (da ultimo, Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281-01).

Il terzo motivo è manifestamente infondato, perché dal tenore complessivo della motivazione di appello si ricavano gli elementi di rilevante offensività del comportamento, e di concreta incidenza e significatività dei numerosi e gravi precedenti penali, da cui desumere che la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, sì da giustificare (Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838-01) l'applicazione della recidiva.

5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell' impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 01/07/2021 [OSCURATO:PERSONA] . re este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la. relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli confermava la decisione di primo grado, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, per avere trasgredito agli obblighi e alle prescrizioni della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno, indebitamente allontanandosi, in automobile, da Marcianise, suo Comune di residenza. 2. L'imputato ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, sulla base di tre motivi. Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione, relativamente alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato. L'imputato, mancando la prescritta segnaletica esplicativa, non si sarebbe reso conto di avere sconfinato nel territorio del limitrofo Comune di Gricignano di Aversa. Le demarcazioni di confine, in zona, non presenterebbero un andamento regolare e sarebbero di non intuitiva comprensione. L'errore sul fatto costituente reato escluderebbe il dolo. Con il secondo motivo il ricorrente deduce mancanza assoluta di motivazione, relativamente alla riqualificazione della condotta in seno alla fattispecie di cui all'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011, già invocata nei motivi di appello. Con il terzo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione, relativamente alla mancata esclusione della recidiva. Non sussisterebbero, nella specie, gli elementi sintomatici di un'accresciuta colpevolezza e pericolosità sociale dell'imputato. 3. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. 4. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo espone censure reiterative e di puro fatto. La Corte di appello ha già escluso, con plausibili argomentazioni, che l'imputato, abitante nella zona, potesse realmente ignorare il preciso ambito territoriale nel quale gli fosse consentito, in base al provvedimento applicativo della sorveglianza speciale, di muoversi liberamente. Se avesse avuto dubbi, del resto, avrebbe potuto assumere le debite informazioni, anziché agire a costo d'infrangere la legge penale. Il secondo motivo non è sorretto dal necessario interesse. A Ricciardi è contestato, e nei suoi confronti è stata ritenuto, l'allontanamento dal Comune di residenza senza preventivo avviso all'Autorità di pubblica sicurezza, in violazione di un obbligo puntuale del regime di sorveglianza speciale; condotta, da un lato perfettamente ricadente nell'ambito di applicazione dell'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 (il cui contenuto precettivo è integrato, proprio ed esclusivamente, dalle prescrizioni c.d. specifiche: Sez. U, n. 40076 del 27/04/2017, Paternò, Rv. 270496-01), e d'altro lato ben distinta, sotto il profilo naturalistico, da quella incriminata dall'art. 73 stesso d.lgs., e mai contestata, ossia la guida di veicolo senza patente di abilitazione, posta in essere da persona sottoposta a misura di prevenzione personale. La riqualificazione giuridica, invocata nei motivi di appello, era dunque manifestamente infondata ed è dato acquisito che manchi l'interesse a ricorrere per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello manifestamente infondato, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (da ultimo, Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281-01). Il terzo motivo è manifestamente infondato, perché dal tenore complessivo della motivazione di appello si ricavano gli elementi di rilevante offensività del comportamento, e di concreta incidenza e significatività dei numerosi e gravi precedenti penali, da cui desumere che la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, sì da giustificare (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838-01) l'applicazione della recidiva. 5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell' impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/07/2021 [OSCURATO:PERSONA] . re este
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