Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1272/2025
ECLI:EU:T:2025:944
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024TJ0169_INF
Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) dell’8 ottobre 2025 –
PMC [OSCURATO:PERSONA]/Commissione
(causa T‑169/24)
«Ambiente e protezione della salute umana – Regolamento (CE) n. 1272/2008 – Classificazione, etichettatura e imballaggio di talune sostanze e di talune miscele – Regolamento delegato (UE) 2024/197 – Classificazione ed etichettatura dell’ossido di dibutilstagno – Criteri di classificazione di una sostanza nella classe di pericolo della tossicità per la riproduzione di categoria 1B – Assenza di consultazione pubblica sul parere del comitato per la valutazione dei rischi dell’ECHA – Assenza di obbligo di riesame – Regolamento (CE) n. 1907/2006 – Riferimenti incrociati – Tossicità materna – Manifesto errore di valutazione»
1.
Ravvicinamento delle legislazioni – Classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e delle miscele – Regolamento n. 1272/2008 – Adattamento al progresso tecnico e scientifico – Classificazione ed etichettatura dell’ossido di dibutilstagno (DBTO) come sostanza che si presume tossica per la riproduzione – Potere discrezionale della Commissione – Portata – Sindacato giurisdizionale – Limiti
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1272/2008, come modificato dal regolamento 2024/197)
(v. punti 26‑31)
2.
Ravvicinamento delle legislazioni – Classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e delle miscele – Regolamento n. 1272/2008 – Adattamento al progresso tecnico e scientifico – Classificazione ed etichettatura dell’ossido di dibutilstagno (DBTO) come sostanza che si presume tossica per la riproduzione – Obbligo di valutare la forza probatoria dell’insieme dei dati – Considerazione da parte della Commissione di tutte le informazioni disponibili – Principio di buona amministrazione e obbligo di diligenza – Violazione – Assenza
[Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, artt. 76, § 1, c), e 77, § 3, c), e n. 1272/2008, come modificato dal regolamento 2024/197, artt. 36, § 1, d), e 37, §§ 4 e 5, e allegato I, punto 3.7.2.3.1.]
(v. punti 46‑64)
3.
Ravvicinamento delle legislazioni – Classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e delle miscele – Regolamento n. 1272/2008 – Adattamento al progresso tecnico e scientifico – Classificazione ed etichettatura dell’ossido di dibutilstagno (DBTO) come sostanza che si presume tossica per la riproduzione – Obbligo di valutare la forza probatoria dell’insieme dei dati – Utilizzo da parte della Commissione del metodo dei riferimenti incrociati – Ammissibilità – Errori manifesti di valutazione – Assenza
[Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, allegato XI, punto 1.5, e n. 1272/2008, come modificato dal regolamento 2024/197, artt. 5, § 1, c), 6, § 1, c), 8, § 1, 9, § 3, 36, § 1, d), e 37, § 5, e allegato I, punti 1.1.1.3. e 3.7.2.3.1.]
(v. punti 74‑77, 83‑94)
4.
Ravvicinamento delle legislazioni – Classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e delle miscele – Regolamento n. 1272/2008 – Adattamento al progresso tecnico e scientifico – Classificazione ed etichettatura dell’ossido di dibutilstagno (DBTO) come sostanza che si presume tossica per la riproduzione – Obbligo di valutare la forza probatoria dell’insieme dei dati – Presa in considerazione da parte della Commissione del parere del comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) sugli effetti nocivi del DBTO sullo sviluppo della progenie – Studio successivo a tale parere respinto in quanto studio non probante sull’assenza di effetti nocivi sulla riproduzione – Errori manifesti di valutazione – Assenza
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1272/2008, come modificato dal regolamento 2024/197, artt. 36, § 1, d), e 37, § 5, e allegato I, punti 3.7.1.1., 3.7.1.4, 3.7.2.2.1, 3.7.2.2.2., 3.7.2.3.1., 3.7.2.3.5. e 3.7.2.4.3.]
(v. punti 99‑102, 108‑112)
5.
Ravvicinamento delle legislazioni – Classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e delle miscele – Regolamento n. 1272/2008 – Adattamento al progresso tecnico e scientifico – Classificazione ed etichettatura dell’ossido di dibutilstagno (DBTO) come sostanza che si presume tossica per la riproduzione – Obbligo del comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) di organizzare consultazioni pubbliche sulle proposte di classificazione – Diritto degli interessati di presentare osservazioni sui pareri del RAC – Assenza – Violazione di tale obbligo e del diritto di essere ascoltato – Assenza
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a); regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1272/2008, come modificato dal regolamento 2024/197, art. 37, § 4]
(v. punti 116‑129)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La PMC [OSCURATO:PERSONA] BV è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea.
3)
[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica d’Austria, il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia e l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) si faranno carico ciascuno delle proprie spese.