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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 20821/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Cagliari il 26-27 ottobre 2023 ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva chiesto il riconoscimento di un equo indennizzo per avere patito ingiusta detenzione nei giorni compresi tra il 12 ed il 16 di settembre 2022, a casa del denunciato ritardo con il quale il Magistrato di sorveglianza gli ha concesso quarantacinque giorni di liberazione anticipata.

2. In particolare, la Corte di appello ha ri tenuto la domanda infondata in base al tenore testuale dell'art. 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, secondo cui il Magistrato di sorveglianza decide sull'istanza di concessione di liberazione anticipata non prima di quindici giorni dalla richiesta del parere del P.M., onde consentire di svolgere gli accertamenti necessari, tenuto conto che l'istanza è stata depositata non prima del 3 settembre 2022 e che il provvedimento concessivo - di cui si sottolinea la efficacia costitutiva - è stato - emesso il 16 settembre 2022, cioè entro il tredicesimo giorno..

Ho osservato, dunque, il giudice di merito essere concretamente irrilevante la sollecitata questione di legittimità costituzionale.

3. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un solo motivo con' il quale denunzia violazione di legge (artt. 24 e 111 Cost.); in subordine, sollecita la Corte a sollevare questione di costituzionalità.

3.1. Ripercorsa la motivazione reiettiva, ritiene il ricorrente che la < valorizzazione da parte della Corte di appello del termine di almeno - quindici giorni per provvedere, onde syolgere la necessaria istruttoria, di cui all'art. 69- bis dell'ordinamento penitenziario sia «censurabile, in quanto irrispettosa del principio, indiscutibilmente basilare in quanto sancito dalla Costituzione, secondo il quale la libertà costituisce uno dei primari diritti "sacri ed inviolabili".

Ed allora, operando secondo i principi (altrettanto basilari) che regolano la gerarchia delle fonti normative, ben avrebbe dovuto la Corte di merito disapplicare il disposto - dell'art. 69 bis della L. n. 354 del 26 luglio 1975» (così alla p..3 del ricorso).

3.2. In subordine, la Difesa formula istanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale, «indicato come viziato da relativa illegittimità l'art. 69 bis della L. n. 354/75, nella parte in cui prevede lo spirare del termine dilatorio quindicinale, anche laddove il condannato abbia partecipato all'opera di rieducazione ex art. 54 della stessa legge e, conseguentemente, debba venir liberato anticipatamente» (così alle pp. 4-5 del ricorso).

Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

4. Il Pubblico Ministero nella requisitoria scritta del 10 gennaio 2024 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

5. L'Avvocatura erariale con la memoria del 20 gennaio 2024 ha domandato il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso é manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.

2. L'art. 69-bis, comma 2, della legge n. 354 del 1975 prevede, testualmente, che «Il magistrato di sorveglianza [cui è stata presentata istanza di concessione della liberazione anticipata] decide non prima di quindici giorni dalla richiesta del parere al pubblico ministero e ,anche in assenza di esso».

Chiara la ratio: prevedere un termine per acquisire le informazioni necessarie per decidere cognita causa.

Infatti, come puntualizzato , nella parte motiva di Sez. 4, n. 30403 del 05/07/2022, Min.

Econ. in proc. [OSCURATO:PERSONA], non mass. (sub n. 10 del "considerato in diritto", p. 10), il provvedimento sulla richiesta di liberazione anticipata interviene necessariamente «a seguito di attività discrezionale frutto di istruttoria.

La décisione del magistrato di sorveglianza, difatti, presuppone una necessaria istruttoria, che in concreto potrebbe rilevarsi ~essa / caratterizzata anche .dalla richiesta del parere al Pubblico Ministero e dalla richiesta e successiva valutazione di apposita relazione o, se il caso lo ~leda, di plurime relazioni redatte da esperti dell'istituto di pena o addirittura, ancora una volta se il caso lo richiede, di più istituti (eventualmente frequentati dell'instante nel periodó di riferimento), ovvero ancora di relazioni con riferimento al trattamento in eventuali comunità esterne.

L'Autorità è in particolare chiamata a accertare (oltre alla sussistenza degli altri presupposti) che il condannato abbia dato prova di effettiva partecipazione all'opera di rieducazione.

In forza dell'art. 54

I. n. 354 del 1975 (ord. pen.), la liberazione anticipata, implicante la riduzione di 45 giorni per semestre di pena scontata, è infatti concessa quale riconoscimento della partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione.

In forza dell'art. 54

I. n. 354 del 1975 (ord. pen.), la liberazione anticipata, implicante la riduzione di 45 giorni per semestre di pena scontata, è infatti concessa quale riconoscimento della partecipazione del detenuto all'opera di' rieducazione e ai fini del suo più efficace reinserimento in società».

Rispetto all'indicato termine di quindici giorni, nessun ritardo vi è stato da , parte del giudice di merito nel provvedere.

Estremamente vaga, infine, la sollecitazione contenuta nel ricorso ad avanzare questione di illegittimità costituzionale, questione che sarebbe in ogni caso irrilevante nella presente vicenda.

3. Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammisibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima congrua e conforme a diritto, in dispositivo.

Infine, il ricorrente è tenuto alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero , resistente, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 'euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero res

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Cagliari il 26-27 ottobre 2023 ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva chiesto il riconoscimento di un equo indennizzo per avere patito ingiusta detenzione nei giorni compresi tra il 12 ed il 16 di settembre 2022, a casa del denunciato ritardo con il quale il Magistrato di sorveglianza gli ha concesso quarantacinque giorni di liberazione anticipata. 2. In particolare, la Corte di appello ha ri tenuto la domanda infondata in base al tenore testuale dell'art. 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, secondo cui il Magistrato di sorveglianza decide sull'istanza di concessione di liberazione anticipata non prima di quindici giorni dalla richiesta del parere del P.M., onde consentire di svolgere gli accertamenti necessari, tenuto conto che l'istanza è stata depositata non prima del 3 settembre 2022 e che il provvedimento concessivo - di cui si sottolinea la efficacia costitutiva - è stato - emesso il 16 settembre 2022, cioè entro il tredicesimo giorno.. Ho osservato, dunque, il giudice di merito essere concretamente irrilevante la sollecitata questione di legittimità costituzionale. 3. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un solo motivo con' il quale denunzia violazione di legge (artt. 24 e 111 Cost.); in subordine, sollecita la Corte a sollevare questione di costituzionalità. 3.1. Ripercorsa la motivazione reiettiva, ritiene il ricorrente che la < valorizzazione da parte della Corte di appello del termine di almeno - quindici giorni per provvedere, onde syolgere la necessaria istruttoria, di cui all'art. 69- bis dell'ordinamento penitenziario sia «censurabile, in quanto irrispettosa del principio, indiscutibilmente basilare in quanto sancito dalla Costituzione, secondo il quale la libertà costituisce uno dei primari diritti "sacri ed inviolabili". Ed allora, operando secondo i principi (altrettanto basilari) che regolano la gerarchia delle fonti normative, ben avrebbe dovuto la Corte di merito disapplicare il disposto - dell'art. 69 bis della L. n. 354 del 26 luglio 1975» (così alla p..3 del ricorso). 3.2. In subordine, la Difesa formula istanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale, «indicato come viziato da relativa illegittimità l'art. 69 bis della L. n. 354/75, nella parte in cui prevede lo spirare del termine dilatorio quindicinale, anche laddove il condannato abbia partecipato all'opera di rieducazione ex art. 54 della stessa legge e, conseguentemente, debba venir liberato anticipatamente» (così alle pp. 4-5 del ricorso). Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 4. Il Pubblico Ministero nella requisitoria scritta del 10 gennaio 2024 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 5. L'Avvocatura erariale con la memoria del 20 gennaio 2024 ha domandato il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso é manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. 2. L'art. 69-bis, comma 2, della legge n. 354 del 1975 prevede, testualmente, che «Il magistrato di sorveglianza [cui è stata presentata istanza di concessione della liberazione anticipata] decide non prima di quindici giorni dalla richiesta del parere al pubblico ministero e ,anche in assenza di esso». Chiara la ratio: prevedere un termine per acquisire le informazioni necessarie per decidere cognita causa. Infatti, come puntualizzato , nella parte motiva di Sez. 4, n. 30403 del 05/07/2022, Min. Econ. in proc. [OSCURATO:PERSONA], non mass. (sub n. 10 del "considerato in diritto", p. 10), il provvedimento sulla richiesta di liberazione anticipata interviene necessariamente «a seguito di attività discrezionale frutto di istruttoria. La décisione del magistrato di sorveglianza, difatti, presuppone una necessaria istruttoria, che in concreto potrebbe rilevarsi ~essa / caratterizzata anche .dalla richiesta del parere al Pubblico Ministero e dalla richiesta e successiva valutazione di apposita relazione o, se il caso lo ~leda, di plurime relazioni redatte da esperti dell'istituto di pena o addirittura, ancora una volta se il caso lo richiede, di più istituti (eventualmente frequentati dell'instante nel periodó di riferimento), ovvero ancora di relazioni con riferimento al trattamento in eventuali comunità esterne. L'Autorità è in particolare chiamata a accertare (oltre alla sussistenza degli altri presupposti) che il condannato abbia dato prova di effettiva partecipazione all'opera di rieducazione. In forza dell'art. 54 I. n. 354 del 1975 (ord. pen.), la liberazione anticipata, implicante la riduzione di 45 giorni per semestre di pena scontata, è infatti concessa quale riconoscimento della partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione. In forza dell'art. 54 I. n. 354 del 1975 (ord. pen.), la liberazione anticipata, implicante la riduzione di 45 giorni per semestre di pena scontata, è infatti concessa quale riconoscimento della partecipazione del detenuto all'opera di' rieducazione e ai fini del suo più efficace reinserimento in società». Rispetto all'indicato termine di quindici giorni, nessun ritardo vi è stato da , parte del giudice di merito nel provvedere. Estremamente vaga, infine, la sollecitazione contenuta nel ricorso ad avanzare questione di illegittimità costituzionale, questione che sarebbe in ogni caso irrilevante nella presente vicenda. 3. Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammisibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima congrua e conforme a diritto, in dispositivo. Infine, il ricorrente è tenuto alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero , resistente, che si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 'euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero res
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