CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2023
Cassazione n. 20470/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. n. 35048_22 Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati di cui agli artt. 81 comma 2 cod. pen., 73 c.1 e 1 bis del d.P.R. 309/90, deduce la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, è manifestamente infondato perché inerente ad un asserito difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato; ritenuto, in particolare, che il mancato accoglimento da parte della Corte d'appello della richiesta di applicazione della continuazione anche con riferimento ai reati di cui alla sentenza 17.05.2011, non solo è congruamente motivata (in quanto fondata sulla circostanza che si trattasse di fatti commessi 1 o 2 anni prima di quelli contestati, non rilevandosi elementi che consentano di ritenere un'unica ideazione o disegno criminoso), ma è conforme anche alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui in caso di reati commessi a distanza temporale l'uno dell'altro, si deve presumere, salvo prova contraria, che la commissione d'ulteriori fatti, anche analoghi per modalità e "nomen juris", non poteva essere progettata specificamente al momento di commissione del fatto originario, e deve quindi negarsi la sussistenza della continuazione (Sez. 1, sentenza n. 3747 del 16/01/2009 - dep. 27/01/2009, Rv. 242537 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 gennaio 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]