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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 21 marzo 2022

Cassazione n. 09317/2022

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3551/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA],Emiliano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ROSSINI rappresentatie difesi da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Paola BASTIANELLI, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via G. Mazzini, n.27; –ricorrenti – contro [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:PERSONA] ) , rappresentat a e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Pomezia, 11, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – letta la rinuncia al ricorso e l’accettazione del la controricorrente ; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Così deciso in Roma,il 21/03/2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3551/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA],Emiliano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ROSSINI rappresentatie difesi da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Paola BASTIANELLI, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via G. Mazzini, n.27; –ricorrenti – contro [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:PERSONA] ) , rappresentat a e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Pomezia, 11, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – letta la rinuncia al ricorso e l’accettazione del la controricorrente ; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio.Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 21/03/2022
Decreto Cassazione n. 09317/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris