CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 03907/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; Il primo motivo, con il quale si censura la mancata notifica del decreto di citazione in appello al nuovo difensore di fiducia è manifestamente infondato poiché la nuova nomina è intervenuta successivamente all'emissione del decreto di citazione. Anche la censura, sempre contenuta nel primo motivo, relativa alla trattazione orale del procedimento pur in assenza di qualsivoglia istanza e, quindi, in assenza del difensore e dell'imputato, è manifestamente infondata dal momento che la ragione di ciò è da ravvisarsi nel fatto che l'imputato era detenuto per altro e aveva chiesto di presenziare e, solo alla data dell'udienza, aveva rinunciato. In ogni caso, risultavano depositate da parte del difensore conclusioni scritte. Quanto al secondo motivo, costituisce principio giurisprudenziale, già consolidato all'epoca delle decisioni di merito, quello secondo il quale l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 -dep. 22/02/2017-, Galtelli, Rv. 268822 - 01). La "[OSCURATO:PERSONA]", peraltro, non ha fatto altro che codificare la giurisprudenza consolidatasi con la sentenza SU Galtelli, sopra richiamata. Nel caso in esame, quindi, la motivazione contenuta nella sentenza impugnata è corretta, a fronte della assoluta genericità dell'atto di appello. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d