CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 aprile 2024
Cassazione n. 38261/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Firenze, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, Ira persora del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dibiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Firenze, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, ha conferniato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia, in data 10 aprile 2024, che aveva applicato al ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di estorsione ed altro. 2.Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con unico motivo, violazione di legge per non avere il Tribunale ritenuto maturato il termine di dieci giorni dalla trasmissione degli atti da parte della Procura della Repubblica per la fissazione dell'udienza di trattazione dell'istanza di riesame, termine decorrente, ad avviso del ricorrente, dal 30 aprile 2024 e maturato il 10 maggio successivo, prima della fissazione dell'udienza dell'Il maggio 2024 e della decisione. Alla data del 30 aprile 2024, infatti, la Cancelleria del Tribunale aveva preso in carico il fascicolo ed aveva fissato l'udienza camerale. Si dà atto che nell'interesse del ricorrente è stata depositata una memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. Dal controllo degli atti, reso necessario per la natura processuale della questione, risulta che la prima missiva di trasmissione degli atti al Tribunale del riesame da parte dell'ufficio della Procura della Repubblica, era intervenuta il 30 aprile 2024 alle ore 12.49; dunque, in orario di apertura al pubblico. Una seconda missiva era stata inoltrata alle ore 13.20, in orario di chiusura degli uffici. Nessun dato disponibile consente di ricollegare la decorrenza del termine a tale seconda missiva. Peraltro, vi è prova del fatto che la cancelleria del Tribunale aveva preso in carico il fascicolo lo stesso 30 aprile 2024, fissando una prima udienza il 7 maggio successivo, tuttavia rinviata all'udienza dell'Il maggio 2024, per un difetto di notifica ad uno dei due difensori del ricorrente. L'udienza dell'Il maggio 2024 era, pertanto, intervenuta oltre il termine fissato, a pena di inefficacia della misura, dall'art. 309, comma 10, cod. Proc. pen.. P.Q.M. Dichiara l'inefficacia della misura cautelare disposta nei confronti del ricorrente e ne ordina l'immediata scarcerazione se non detenuto per altra ca sa.4. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procurat re generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pe Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 11.09.2024. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] a Petru ellis (ii1"041, • V [OSCURATO:PERSONA]