CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 gennaio 2022
Cassazione n. 02688/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 2486/2012 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma viale Mazzini n. 13, giusta procura speciale in calce ad atto di costituzione di nuovo difensore; – controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo n. 130/03/10, depositata il 3 dicembre 2010. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], esercente attività di commercio di autoveicoli nuovi ed usati, impugnava l’avviso di accertamento per Irpeg, Irap e F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : M A N Z O N E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 6 0 a c 8 8 3 5 e 8 6 4 e b f 2 e 0 2 6 e 4 3 a 5 0 1 7 6 8 Numero registro generale 2486/2012 Numero sezionale 6357/2021 Numero di raccolta generale 2688/2022 Data pubblicazione 28/01/2022 Iva per l’anno 2003, con cui l’Agenzia delle entrate rideterminava il maggior reddito per ricavi non contabilizzati in relazione al rimborso delle spese per immatricolazione e bolli, a prestazioni di officina e all’omessa fatturazione di cessioni di usato, riprendendo a tassazione spese indeducibili di rappresentanza e di ammortamento, con indetraibilità dell’Iva relativa. L’impugnazione era accolta dalla CTP de L’Aquila ad eccezione della ripresa relativa alle spese di rappresentanza. La sentenza era confermata dal giudice d’appello. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con due motivi. Resiste la contribuente con controricorso, poi illustrato con memoria. Nelle more del giudizio, la causa veniva rinviata su istanza della contribuente che intendeva avvalersi della definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018. [OSCURATO:PERSONA] 1. La procedura di definizione agevolata ex art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018, cui la società [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di aderire, deve ritenersi andata a buon fine atteso il decorso del termine del 31 dicembre 2020 e l’assenza di contestazioni da parte dell’Ufficio sul regolare adempimento dei pagamenti dovuti. Il processo va pertanto dichiarato estinto. Le spese restano a carico della parte che le ha sostenute. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 21 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] 2 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : M A N Z O N E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l