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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 22 marzo 2023

Cassazione n. 14818/2023

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. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 24791/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatoin Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 13,presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difendecome da procura allegata al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E DELLA [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA]. 12 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso -controricorrente – e contro doVALUE s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a., [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE -intimati – N. 24791/21R.G. avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Roma il 5.9.2021, nonché il decreto di aggiudicazione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e il decreto di trasferimento del 18.6.2020. udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 22.3.2023dal Consigliererelatore dr.

S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] Nell’ambito delle procedure esecutive immobiliari riunite pendenti dinanzi al Tribunale di Roma ed iscritte ai NN. 1640/2015, 1322/2016 e 1652/2016, il debitore esecutato [OSCURATO:PERSONA] avanzò al g.e., in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], “istanza urgente”, per la revocadell’aggiudicazione dell’immobile pignorato, avvenuta in data 8.1.2020, nonché del successivo decreto di trasferimento emesso il 18.6.2020, e ciò al fine di permettere una nuova stima dell’immobile, giacché la vendita, a dire dell’esecutato, era avvenuta a prezzo non giusto, ex art. 586 c.p.c.; chiese altresì di poter continuare ad abitare l’immobile stesso .

Il g.e. rigettò l’istanza con ordinanza del 5.9.2021. [OSCURATO:PERSONA] ricorre oggi per la cassazione della suddetta “ordinanza decisoria”, e per la revoca dell’aggiudicazione e del decreto di trasferimento dell’immobile, pure chiedendo il rinvio al g.e. del Tribunale di Roma affinché si proceda a nuova stima.

Resiste con controricorso il [OSCURATO:SOCIETA]., mentre gli altri intimati non hanno resistito. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Non mette conto esaminare le doglianze avanzate col ricorso – peraltro di estrema genericità –stante la palese inammissibilità dell’impugnazione.

Invero, il ricorrente pretende di assoggettare a ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111, comma 7, Cost., atti con ogni evidenza originariamente N. 24791/21R.G. privi di definitività, se non anche di decisorietà (almeno, quanto all’aggiudicazione e al decreto di trasferimento), del tutto obliterando gli ordinari strumenti di reazione processuale offerti dall’ordinamento avverso i provvedimenti adottati dal g.e. nell’ambito del procedimento di esecu zione forzata, ossia l’opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., da proporsi entroventi giorni dall’avvenuta conoscenza (anche di fatto) del provvedimento stesso.

Infatti, costituisce nozione scolastica quella per cui l’esecutato può proporre ogni doglianza in ordine al preteso malgovernodelle norme di diritto circa il quomodo dell’esecuzione forzata, da parte del g.e., solo con l’opposizione formale(si veda, in tema di ordine di liberazione ex art. 560 c.p.c., Cass. n. 25654/2010), potendo avanzarsi ricorso per cassazione solo all’esito del relativo giudizio di merito in unicogrado e contro la sentenza che questo abbia definito , stante la sua non impugnabilità, ex art. 618, ult. comma, c.p.c.

Pertanto, la pretesa violazione delle disposizioni indicate in ricorso (artt. 586 c.p.c., 164-bis disp. att. c.p.c., 54-ter d.l. n. 18/2020), in relazione all’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e al decreto di trasferimento del 18.6.2020,avrebbe dovuto denunciarsi tempestivamente con ricorso ex art. 617 c.p.c., dinanzi al g.e. del Tribunale di Roma; si aggiunga che, in relazione all’aggiudicazione dell’immobile, neppure avrebbe potuto autonomamente proporsi una simile opposizione, trattandosi di atto del professionista delegato alla venditaex art. 591-bis c.p.c. , sicché ogni eventuale ed ipotetico vizio da cui essa fosse stata affetta non avrebbe che potuto proporsi contro il primo atto successivo adottato dal g.e., ossia di norma proprio il decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c.

N. 24791/21R.G.

Discende da quanto precede la radicale inammissibilità del ricorso in esame. 2.1 –In definitiva,il ricorso è inammissibile .

L e spese del giudizio di legittimità , liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza in favore della controricorrente; nulla va disposto in relazione agli intimati,non avendo essi svolto difese.

In relazione alla data di proposizione del ricorso(successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre2012, n. 228).

P. Q. M. la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della controricorrente, che liquida in € 8.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 24791/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatoin Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 13,presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difendecome da procura allegata al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E DELLA [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA]. 12 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso -controricorrente – e contro doVALUE s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a., [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE -intimati – N. 24791/21R.G. avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Roma il 5.9.2021, nonché il decreto di aggiudicazione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e il decreto di trasferimento del 18.6.2020. udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 22.3.2023dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] Nell’ambito delle procedure esecutive immobiliari riunite pendenti dinanzi al Tribunale di Roma ed iscritte ai NN. 1640/2015, 1322/2016 e 1652/2016, il debitore esecutato [OSCURATO:PERSONA] avanzò al g.e., in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], “istanza urgente”, per la revocadell’aggiudicazione dell’immobile pignorato, avvenuta in data 8.1.2020, nonché del successivo decreto di trasferimento emesso il 18.6.2020, e ciò al fine di permettere una nuova stima dell’immobile, giacché la vendita, a dire dell’esecutato, era avvenuta a prezzo non giusto, ex art. 586 c.p.c.; chiese altresì di poter continuare ad abitare l’immobile stesso . Il g.e. rigettò l’istanza con ordinanza del 5.9.2021. [OSCURATO:PERSONA] ricorre oggi per la cassazione della suddetta “ordinanza decisoria”, e per la revoca dell’aggiudicazione e del decreto di trasferimento dell’immobile, pure chiedendo il rinvio al g.e. del Tribunale di Roma affinché si proceda a nuova stima. Resiste con controricorso il [OSCURATO:SOCIETA]., mentre gli altri intimati non hanno resistito. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Non mette conto esaminare le doglianze avanzate col ricorso – peraltro di estrema genericità –stante la palese inammissibilità dell’impugnazione. Invero, il ricorrente pretende di assoggettare a ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111, comma 7, Cost., atti con ogni evidenza originariamente N. 24791/21R.G. privi di definitività, se non anche di decisorietà (almeno, quanto all’aggiudicazione e al decreto di trasferimento), del tutto obliterando gli ordinari strumenti di reazione processuale offerti dall’ordinamento avverso i provvedimenti adottati dal g.e. nell’ambito del procedimento di esecu zione forzata, ossia l’opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., da proporsi entroventi giorni dall’avvenuta conoscenza (anche di fatto) del provvedimento stesso. Infatti, costituisce nozione scolastica quella per cui l’esecutato può proporre ogni doglianza in ordine al preteso malgovernodelle norme di diritto circa il quomodo dell’esecuzione forzata, da parte del g.e., solo con l’opposizione formale(si veda, in tema di ordine di liberazione ex art. 560 c.p.c., Cass. n. 25654/2010), potendo avanzarsi ricorso per cassazione solo all’esito del relativo giudizio di merito in unicogrado e contro la sentenza che questo abbia definito , stante la sua non impugnabilità, ex art. 618, ult. comma, c.p.c. Pertanto, la pretesa violazione delle disposizioni indicate in ricorso (artt. 586 c.p.c., 164-bis disp. att. c.p.c., 54-ter d.l. n. 18/2020), in relazione all’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e al decreto di trasferimento del 18.6.2020,avrebbe dovuto denunciarsi tempestivamente con ricorso ex art. 617 c.p.c., dinanzi al g.e. del Tribunale di Roma; si aggiunga che, in relazione all’aggiudicazione dell’immobile, neppure avrebbe potuto autonomamente proporsi una simile opposizione, trattandosi di atto del professionista delegato alla venditaex art. 591-bis c.p.c. , sicché ogni eventuale ed ipotetico vizio da cui essa fosse stata affetta non avrebbe che potuto proporsi contro il primo atto successivo adottato dal g.e., ossia di norma proprio il decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c. N. 24791/21R.G. Discende da quanto precede la radicale inammissibilità del ricorso in esame. 2.1 –In definitiva,il ricorso è inammissibile . L e spese del giudizio di legittimità , liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza in favore della controricorrente; nulla va disposto in relazione agli intimati,non avendo essi svolto difese. In relazione alla data di proposizione del ricorso(successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre2012, n. 228). P. Q. M. la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della controricorrente, che liquida in € 8.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dov
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