CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 febbraio 2024
Cassazione n. 09699/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, viale Parioli, n. 43 -ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 7859/35/14, depositata il 22.12.2014. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 14 febbraio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. Udito il Sost. P.G. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per la declaratoria d’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Sentito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] d ’[OSCURATO:PERSONA] , che ha insistito per la sospensione del giudizio, in ragione dell’avvenuta presentazione di istanza di “rottamazione”. Sentita l’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA], che non si è opposta all’istanza della ricorrente. Oggetto: Iva –Ires – Irap – Ripresa. Fatti di causa La contribuente affida a sei motivi il ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR del Lazio, che ha accolto l’appello erariale avverso la sentenza della CTP di Roma, la quale aveva, a sua volta, accolto il ricorso della contribuente contro l’avviso di accertamento per recupero di importi Ires, Irap e Iva, relativamente all’anno 2007. Nella prospettazione erariale veicolata dall’atto impositivo veniva contestato il carattere fittizio di alcune operazioni di cessione di prodotti di telefonia mobile, da parte della Distribuzione Italia, in favore di alcune società sanmarinesi. In particolare, con riferimento a 67 fatture, la CTR ha ritenuto che delle merci in apparenza vendute non fosse dimostrato l’avvenuto ingresso nel territorio della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], in quanto sarebbe occorsa a fini probatori la redazione di un valido documento di accompagnamento provvisto di specifiche formalità. L’Agenzia ha resistito con controricorso. La contribuente ha depositato memoria. La causa è stata rimessa sul ruolo per consentirne la trattazione in pubblica udienza a seguito dell’adunanza camerale del 10 febbraio 2022. La causa è stata chiamata all’udienza pubblica del 14 febbraio 2024. Ragioni della decisione Con il primo motivo di ricorso si adombra il vizio di ultrapetizione e/o extrapetizione della sentenza d’appello, con correlata violazione dell’art. 112 c.p.c., avuto riguardo all’art. 360 n. 4 c.p.c., per avere la CTR trascurato che l’originaria contestazione erariale non riguardava la sussistenza – incontestata –della timbratura, marcatura e punzonatura delle fatture di vendita, bensì la sufficienza di detta timbratura, marcatura e punzonatura a provare l’effettivo ingresso delle merci nel territorio sanmarinese, occorrendo – secondo la prospettazione erariale – il possesso di documenti di trasporto vistati dall’autorità di detto paese. Con il secondo motivo di ricorso, avuto riguardo all’art. 360 n. 3 c.p.c., si contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 71 d.P.R. n. 633 del 1972, degli artt. 8 e 9 del medesimo decreto, nonché dell’art. 5 del D.M. 24 dicembre 1993, degli artt. 1, 2, 3, 4 di quest’ultimo, dell’accordo internazionale italo-sanmarinese “di cui allo scambio di note del 21 dicembre 1972”, dell’art. 2700 c.c., dell’art. 10 Trattato CE, dell’art. 15 della Sesta direttiva IVA e dei corrispondenti articoli della Direttiva 28 novembre 2006, n. 2006/12/CE, per avere la CTR escluso che la certificazione prodotta dalla contribuente a corredo del ricorso di primo grado, certificazione rilasciata dall’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], valesse ad attestare l’ingresso effettivo delle merci nel territorio di detta Repubblica. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., per avere la sentenza trascurato “il fatto controverso” consistente nella “idoneità della certificazione rilasciata dall’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] a dimostrare l’effettivo ingresso delle merci nel territorio di [OSCURATO:PERSONA]”. Con il quarto motivo di ricorso, avuto riguardo all’art. 360 n. 3 c.p.c., si contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 71 d.P.R. n. 633 del 1972, degli artt. 8 e 9 del medesimo decreto, nonché dell’art. 5 del D.M. 24 dicembre 1993, degli artt. 1, 2, 3, 4 di quest’ultimo, dell’accordo internazionale italo-sanmarinese “di cui allo scambio di note del 21 dicembre 1972”, dell’art. 2700 c.c., dell’art. 10 Trattato CE, dell’art. 15 della Sesta direttiva IVA e dei corrispondenti articoli della Direttiva 28 novembre 2006, n. 2006/12/CE, per avere la CTR ritenuto non sufficiente a dimostrare l’avvenuta esportazione della merce il solo elenco delle fatture attestanti la regolarità delle cessioni dei beni verso la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], esigendo la prova del controllo delle merci stesse all’ingresso nel paese destinatario dell’esportazione. Con il quinto motivo di ricorso si assume, ex art. 360 n. 3. c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 71 d.P.R. n. 633 del 1972, degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 D.M. 24 dicembre 1993 nonché dell’accordo internazionale italo – sanmarinese di cui allo scambio di note del 21 dicembre 1972 e degli artt. 6 e 7 L. di [OSCURATO:PERSONA] 22 dicembre 1972, n. 40, per avere la CTR escluso la valenza probatoria delle fatture punzonate, timbrate e marcate dall’Ufficio tributario, ritenendo che il controllo delle merci e la vidimazione delle fatture competesse ad altra e diversa autorità doganale. Con il sesto motivo di ricorso si contesta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 n. 5 c.p.c., per avere la CTR trascurato l’indagine sulla valenza probatoria delle fatture punzonate, timbrate e marcate, ancorché detta indagine fosse decisiva alla risoluzione della questione controversa relativa all’effettiva introduzione delle merci nel territorio della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA]. Successivamente all’iscrizione a ruolo del giudizio, la ricorrente, in data 20 aprile 2023, ha presentato domanda di definizione agevolata (c.d. “rottamazione-quater”), contenente la definizione della cartella di pagamento, relativa alla pretesa tributaria oggetto del presente giudizio. La contribuente ha, quindi, chiesto a questa Corte la sospensione del presente giudizio ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, co. 236, l. n. 197 del 2022, nelle more dell’effettivo perfezionamento della procedura in parola, in virtù del pagamento del dovutum. L’Agenzia delle Entrate ha aderito alla richiesta della contribuente, rispetto alla quale non sussistono motivi ostativi. Per questi motivi dichiara la sospensione del giudizio; rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2024. [OSCURATO:PERSONA]