CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 giugno 2023
Cassazione n. 28987/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; • letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché prospetta motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito nel rintracciare i tratti costituitivi del reato di cui all'ad 337 cp ascritto al capo a) della rubrica mettendo in evidenza le condotte oppositive all'attività degli operanti realizzate dal ricorrente in occasione dell'intervento presso la concessionaria di [OSCURATO:PERSONA] e sino ai contegni violenti messi in atto all'interno della caserma, escludendo, con motivazione immune da censure anche sul piano logico, l'applicabilità alla specie del disposto di cui all'art 393 bis cod. pen. rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 giugno 2023.