CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2022
Cassazione n. 08054/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Vista l'ordinanza indicata in epigrafe, con la qualle è stata rigettata l'istanza di applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la ritenuta carenza di elementi indicativi dell'invocata identità del disegno criminoso tra i reati giudicati con le sentenze indicate nell'ordinanza suddetta. In particolare, il giudice dell'esecuzione ha stimato ostative alla sussistenza di una delibe- razione unitaria le circostanze per cui i fatti si sono verificati a distanza di anni gli uni dagli altri: infatti, le sentenze di cui ai nn. 1, 2 e 4, presentano un significativo iato temporale rispetto al dies a quo del reato associativo, rispetto al quale si richiedeva di accertare la sussistenza della identità del disegno criminoso, indicando, per di più, che si tratta di violazioni disomogenee ed attuate con diverse modalità operative. Letto il ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione, censurandosi il provvedimento impugnato, per non avere compiuto una corretta valutazione in ordine alla caratteristica della permanenza del reato associativo da cui discenderebbe la continuità spazio- temporale, e per non avere considerato che le "condotte di oltraggio" costituissero il mezzo attraverso cui l'associazione affermava il proprio potere. Ritenuta l'inammissibilità dell'impugnazione, perché basata su doglianze che non si confrontano, se non in parte, ma in modo essenzialmente assertivo-confutativo, con l'iter logico ed esaustivo seguito dal giudice dell'esecuzione, in quanto l'ordinanza - pur tenendo in debito conto le caratteristiche del reato associativo ed il rapporto con i pretesi reati fine - ha fatto buon governo degli insegnamenti di questa Corte, ritenendo che, nel caso di specie, non potesse configurarsi la continuazione, poiché i fatti di cui alle sentenze nn. 1, 2 e 4, erano del tutto estemporanei e dunque non programmabili ab origine, essendo legati a circostanze ed eventi contingenti ed occasionali (Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, Luciano, Rv. 275334 - 02). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 15 dicembre 2022 Il Consigliere estensore E p