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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 aprile 2026

Cassazione n. 11952/2026

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[OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];controricorrenteavverso la sentenza n. 1916/2024 depositata dalla Corte di appello di Milano indata 27 giugno 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 marzo 2026 dalconsigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1. ─ La [OSCURATO:SOCIETA]. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano,il [OSCURATO:SOCIETA]. presso la cui agenza n. 500 di Milano la società intratteneva ilconto corrente bancario n. 21246, per sentirla condannare al risarcimento deldanno, quantificato inizialmente in euro 464.973,75 in linea capitale, derivato dalpagamento, tra ottobre 2008 e gennaio 2013, di sei ordini di bonifico e diNumero registro generale 1719/2025Numero sezionale 1372/2026Numero di raccolta generale 11952/2026Data pubblicazione 30/04/2026numerosi assegni bancari, apparentemente sottoscritti dall’amministratrice unicaGiovanna [OSCURATO:PERSONA], ma in realtà apocrifi, perché firmati da [OSCURATO:PERSONA],non dipendente della società attrice, ma di altra società, “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”,avente la medesima sede e la medesima amministratrice unica, falsificazione,quest’ultima, accertata in sede penale.Costituitosi il [OSCURATO:SOCIETA] il quale concluse per il rigetto della domandaovvero, in subordine, per il riconoscimento del concorso di colpa del creditore aisensi dell’art. 1227 c.c., il Tribunale di Milano ha accolto parzialmente ladomanda attorea, ravvisando la responsabilità della banca limitatamente alpagamento degli assegni che la [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato all’incasso qualebeneficiaria.La Corte di appello di Milano ha, quindi, rigettato l’appello principale svoltodalla società ed accolto l’appello incidentale della banca con conseguente rigettodi tutte le domande originariamente proposte dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e condanna diquest’ultima alla restituzione dell’importo di €. 34.718,78.

In particolare, la Corteha ritenuto non potersi ravvisare una responsabilità della banca per violazionedella diligenza ex art. 1176 c.c. per non essersi avveduta della falsificazione dellesottoscrizioni.La [OSCURATO:SOCIETA]. propone, dunque, ricorso per cassazione, affidato acinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso.2. ─ È stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, unaproposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c., a fronte dellaquale la parte ricorrente ha domandato la decisione della causa.

La partericorrente ha depositato anche memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― La [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per cinque mezzi, nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA]., contro la sentenza del 27 giugno 2024, con cui la Corte di appello diMilano ha respinto, in accoglimento dell’appello incidentale proposto dall’istitutodi credito, la domanda da essa proposta di risarcimento del danno perl’illegittimo pagamento, tra l’ottobre 2008 ed il gennaio 2013, di sei ordini dibonifico e di numerosi assegni bancari, apparentemente firmatiNumero registro generale 1719/2025Numero sezionale 1372/2026Numero di raccolta generale 11952/2026Data pubblicazione 30/04/2026dall’amministratrice unica della società [OSCURATO:PERSONA], ma in realtàapocrifi, perché sottoscritti da tale [OSCURATO:PERSONA].2. ― I motivi di ricorso sono così rubricati.Primo motivo.

Violazione dell’art. 1176, co. 2, c.c., avendo la Corted’appello errato nell’interpretare il contenuto dello standard di diligenzaprofessionale qualificata cui la Banca è sottoposta (art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.).Secondo motivo.

Falsa applicazione dell’art. 1176, co. 2, c.c., avendo laCorte territoriale errato nell’escludere che la condotta di BPM sia sussumibilenella violazione dello standard di diligenza professionale qualificata cui la Banca èsottoposta (art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.).Terzo motivo.

Nullità della Sentenza Impugnata, per avere la Corted’appello escluso in base ad una motivazione solo apparente la rilevabilità ictuoculi della falsità delle firme di traenza, e comunque per aver escluso l’esistenzadel fatto dopo aver negato l’ammissione del mezzo istruttorio a ciò relativoseppur ritualmente richiesto dalla parte interessata (art. 360, co. 1, nn. 4 e 5).Quarto motivo.

Omesso esame di fatti decisivi discussi tra le parti edocumentati, ossia le sentenze del Tribunale e della Corte d’appello di Milanoconfermative delle responsabilità della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per latruffa attuata a suo danno, la relazione tecnica di KPMG confermativa dellasofisticatezza della truffa architettata da [OSCURATO:PERSONA], e la sentenza del Tribunale diMilano nel causa tra [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e BPM, confermativa dell’assenza diconcorso colposo imputabile ad [OSCURATO:PERSONA] (art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.).Quinto motivo.

Falsa applicazione dell’art. 1227 c.c., poiché la condottatenuta da [OSCURATO:SOCIETA]. è stata erroneamente sussunta nella fattispecie delconcorso del fatto colposo del creditore (art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.).2. ― La proposta di definizione evidenzia quanto segue:«Il ricorso è palesemente inammissibile.«La funzione deflattiva del procedimento accelerato di definizione deiricorsi inammissibili manifestamente infondati consente di ridurreall’indispensabile la trattazione di un ricorso quale quello in esame,macroscopicamente diretto a rimettere in discussione l’accertamento di meritooperato dalla corte territoriale.«In particolare:Numero registro generale 1719/2025Numero sezionale 1372/2026Numero di raccolta generale 11952/2026Data pubblicazione 30/04/2026«-) il primo ed il secondo mezzo non hanno nulla a che vedere con ilsignificato e la portata applicativa dell’articolo 1176 c.c., ma pongono indiscussione l’applicazione concretamente fattane dalla corte d’appello, inevidente inosservanza del risaputo principio secondo cui dalla violazione o falsaapplicazione di norme di diritto va difatti tenuta nettamente distinta la denunciadell’erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze dicausa, ricognizione che si colloca al di fuori dell’ambito dell’interpretazione eapplicazione della norma di legge: il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi —violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astrattafattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione dellacarente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta — è segnato dalfatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dallacontestata valutazione ― come nel caso di specie ― delle risultanze di causa(Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110; Cass. 4aprile 2013, n.8315; Cass. 16 luglio 2010, n. 16698; Cass. 26 marzo 2010, n.7394; Cass., Sez.

Un., 5 maggio 2006, n. 10313);«3 -) è inammissibile il terzo mezzo, il quale si disinteressa dellagiurisprudenza della corte di cassazione secondo cui la riformulazione dell'art.360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83,conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, è stata interpretata da questa Corte, allaluce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al«minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto,è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta inviolazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenzadella motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata,a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia siesaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico»,nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di«sufficienza» della motivazione (Cass., Sez.

Un., 7 aprile 2014, n. 8053): nelcaso di specie la motivazione c’è, consiste in un apprezzamento di meritolargamente motivato, ed è del tutto insindacabile in sede di legittimità;Numero registro generale 1719/2025Numero sezionale 1372/2026Numero di raccolta generale 11952/2026Data pubblicazione 30/04/2026-) il quarto mezzo non ha nulla a che vedere con la previsione del numero5 dell’articolo 360 c.p.c. giacché non si misura con l’omessa considerazione diuno specifico fatto storico, ma pone in discussione la valutazione operata dalgiudice di merito dell’intero complesso del materiale istruttorio acquisito algiudizio;-) è inammissibile il quinto mezzo, che si risolve nuovamente in unsindacato di pieno merito in ordine al giudizio di concorso di colpa formulato dallacorte d’appello, concorso di colpa che è oggetto di un tipico accertamento dimerito insindacabile il Cassazione».3. ― [OSCURATO:PERSONA] reputa condivisibili le conclusioni cui è giunto il Consiglieredelegato e le argomentazioni svolte nella proposta, che non risultanoefficacemente contestate dalle considerazioni svolte dalla ricorrente né nellarichiesta di decisione né nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1,secondo comma, c.p.c., limitandosi sostanzialmente, quest’ultima, a riprodurrequanto già evidenziato nel ricorso senza giungere ad una vera e propriacontestazione delle conclusioni raggiunte nella proposta.4. ― Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.Le spese di giudizio seguono la soccombenza.Inoltre, poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla propostaformulata ex art. 380-bis c.p.c., devono essere applicati - come previsto dalcomma terzo dello stesso art. 380-bis c.p.c. ora richiamato - il terzo e il quartocomma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente alpagamento in favore della controricorrente della somma equitativamentedeterminata nella misura di cui in dispositivo (che si stima pari a quellaquantificata a titolo di spese di lite) nonché al pagamento di un ulteriore sommaa favore della cassa delle ammende.Come evidenziato dalle Sezioni unite di questa Corte, il terzo commadell’art. 380-bis c.p.c., richiamando, per i casi di conformità tra proposta edecisione finale, l’art. 96 commi 3 e 4 c.p.c., codifica, attraverso una valutazionelegale tipica compiuta dal legislatore, un’ipotesi di abuso del processo, giacchénon attenersi alla delibazione del proponente che trovi conferma nella decisionefinale lascia presumere una responsabilità aggravata (Cass. Sez.

U.,27/09/2023, n. 27433, Rv. 668909 - 01; Cass. Sez.

U, 13/10/2023, n. 28540,Numero registro generale 1719/2025Numero sezionale 1372/2026Numero di raccolta generale 11952/2026Data pubblicazione 30/04/2026Rv. 669313 - 01).Peraltro, è stato anche precisato che il terzo comma dell’art. 380-bisc.p.c., pur codificando, attraverso una valutazione legale tipica, un’ipotesi diabuso del processo, non prevede l’applicazione automatica delle sanzioni ivipreviste, che resta affidata alla valutazione delle caratteristiche del casoconcreto, in base a un’interpretazione costituzionalmente compatibile del nuovoistituto (Cass. Sez.

U., 27/12/2023, n. 36069, Rv. 670580 - 01).

In questaprospettiva, è stato chiarito che non deve farsi luogo alla sanzione processualedi cui all’ultimo comma dell'art. 380-bis c.p.c. laddove la definizione collegialedel ricorso prescinda del tutto dalla proposta di definizione anticipata, come nelcaso in cui, a fronte d'una proposta di rigetto o d'inammissibilità nel merito, ilricorso venga dichiarato improcedibile o inammissibile ab origine oppure vengarigettato prendendo in esame motivi non vagliati in sede di proposta (Cass. Sez.2, 01/08/2024, n. 21668, Rv. 671987 - 01).Nel caso di specie, non si rinviene alcuna ragione per discostarsi dallasuddetta previsione legale, avendo trovato la proposta del Consigliere delegatopiena conferma in questa sede.

P.Q.MLa Cortedichiara inammissibile il ricorso;condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del [OSCURATO:SOCIETA],delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €. 7.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati ineuro 200,00, ed agli accessori di legge;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del Banco BPMs.p.a., dell’ulteriore somma di €. 7.000,00;condanna la parte ricorrente al pagamento della somma di euro 2.500,00in favore della Cassa delle ammende;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo aNumero registro generale 1719/2025Numero sezionale 1372/2026Numero di raccolta generale 11952/2026Data pubblicazione 30/04/2026titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile,in data 26 marzo 2026.Il PresidenteEnrico Scoditti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];controricorrenteavverso la sentenza n. 1916/2024 depositata dalla Corte di appello di Milano indata 27 giugno 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 marzo 2026 dalconsigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1. ─ La [OSCURATO:SOCIETA]. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano,il [OSCURATO:SOCIETA]. presso la cui agenza n. 500 di Milano la società intratteneva ilconto corrente bancario n. 21246, per sentirla condannare al risarcimento deldanno, quantificato inizialmente in euro 464.973,75 in linea capitale, derivato dalpagamento, tra ottobre 2008 e gennaio 2013, di sei ordini di bonifico e diNumero registro generale 1719/2025Numero sezionale 1372/2026Numero di raccolta generale 11952/2026Data pubblicazione 30/04/2026numerosi assegni bancari, apparentemente sottoscritti dall’amministratrice unicaGiovanna [OSCURATO:PERSONA], ma in realtà apocrifi, perché firmati da [OSCURATO:PERSONA],non dipendente della società attrice, ma di altra società, “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”,avente la medesima sede e la medesima amministratrice unica, falsificazione,quest’ultima, accertata in sede penale.Costituitosi il [OSCURATO:SOCIETA] il quale concluse per il rigetto della domandaovvero, in subordine, per il riconoscimento del concorso di colpa del creditore aisensi dell’art. 1227 c.c., il Tribunale di Milano ha accolto parzialmente ladomanda attorea, ravvisando la responsabilità della banca limitatamente alpagamento degli assegni che la [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato all’incasso qualebeneficiaria.La Corte di appello di Milano ha, quindi, rigettato l’appello principale svoltodalla società ed accolto l’appello incidentale della banca con conseguente rigettodi tutte le domande originariamente proposte dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e condanna diquest’ultima alla restituzione dell’importo di €. 34.718,78. In particolare, la Corteha ritenuto non potersi ravvisare una responsabilità della banca per violazionedella diligenza ex art. 1176 c.c. per non essersi avveduta della falsificazione dellesottoscrizioni.La [OSCURATO:SOCIETA]. propone, dunque, ricorso per cassazione, affidato acinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso.2. ─ È stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, unaproposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c., a fronte dellaquale la parte ricorrente ha domandato la decisione della causa. La partericorrente ha depositato anche memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― La [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per cinque mezzi, nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA]., contro la sentenza del 27 giugno 2024, con cui la Corte di appello diMilano ha respinto, in accoglimento dell’appello incidentale proposto dall’istitutodi credito, la domanda da essa proposta di risarcimento del danno perl’illegittimo pagamento, tra l’ottobre 2008 ed il gennaio 2013, di sei ordini dibonifico e di numerosi assegni bancari, apparentemente firmatiNumero registro generale 1719/2025Numero sezionale 1372/2026Numero di raccolta generale 11952/2026Data pubblicazione 30/04/2026dall’amministratrice unica della società [OSCURATO:PERSONA], ma in realtàapocrifi, perché sottoscritti da tale [OSCURATO:PERSONA].2. ― I motivi di ricorso sono così rubricati.Primo motivo. Violazione dell’art. 1176, co. 2, c.c., avendo la Corted’appello errato nell’interpretare il contenuto dello standard di diligenzaprofessionale qualificata cui la Banca è sottoposta (art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.).Secondo motivo. Falsa applicazione dell’art. 1176, co. 2, c.c., avendo laCorte territoriale errato nell’escludere che la condotta di BPM sia sussumibilenella violazione dello standard di diligenza professionale qualificata cui la Banca èsottoposta (art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.).Terzo motivo. Nullità della Sentenza Impugnata, per avere la Corted’appello escluso in base ad una motivazione solo apparente la rilevabilità ictuoculi della falsità delle firme di traenza, e comunque per aver escluso l’esistenzadel fatto dopo aver negato l’ammissione del mezzo istruttorio a ciò relativoseppur ritualmente richiesto dalla parte interessata (art. 360, co. 1, nn. 4 e 5).Quarto motivo. Omesso esame di fatti decisivi discussi tra le parti edocumentati, ossia le sentenze del Tribunale e della Corte d’appello di Milanoconfermative delle responsabilità della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per latruffa attuata a suo danno, la relazione tecnica di KPMG confermativa dellasofisticatezza della truffa architettata da [OSCURATO:PERSONA], e la sentenza del Tribunale diMilano nel causa tra [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e BPM, confermativa dell’assenza diconcorso colposo imputabile ad [OSCURATO:PERSONA] (art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.).Quinto motivo. Falsa applicazione dell’art. 1227 c.c., poiché la condottatenuta da [OSCURATO:SOCIETA]. è stata erroneamente sussunta nella fattispecie delconcorso del fatto colposo del creditore (art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.).2. ― La proposta di definizione evidenzia quanto segue:«Il ricorso è palesemente inammissibile.«La funzione deflattiva del procedimento accelerato di definizione deiricorsi inammissibili manifestamente infondati consente di ridurreall’indispensabile la trattazione di un ricorso quale quello in esame,macroscopicamente diretto a rimettere in discussione l’accertamento di meritooperato dalla corte territoriale.«In particolare:Numero registro generale 1719/2025Numero sezionale 1372/2026Numero di raccolta generale 11952/2026Data pubblicazione 30/04/2026«-) il primo ed il secondo mezzo non hanno nulla a che vedere con ilsignificato e la portata applicativa dell’articolo 1176 c.c., ma pongono indiscussione l’applicazione concretamente fattane dalla corte d’appello, inevidente inosservanza del risaputo principio secondo cui dalla violazione o falsaapplicazione di norme di diritto va difatti tenuta nettamente distinta la denunciadell’erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze dicausa, ricognizione che si colloca al di fuori dell’ambito dell’interpretazione eapplicazione della norma di legge: il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi —violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astrattafattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione dellacarente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta — è segnato dalfatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dallacontestata valutazione ― come nel caso di specie ― delle risultanze di causa(Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110; Cass. 4aprile 2013, n.8315; Cass. 16 luglio 2010, n. 16698; Cass. 26 marzo 2010, n.7394; Cass., Sez. Un., 5 maggio 2006, n. 10313);«3 -) è inammissibile il terzo mezzo, il quale si disinteressa dellagiurisprudenza della corte di cassazione secondo cui la riformulazione dell'art.360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83,conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, è stata interpretata da questa Corte, allaluce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al«minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto,è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta inviolazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenzadella motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata,a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia siesaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico»,nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di«sufficienza» della motivazione (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053): nelcaso di specie la motivazione c’è, consiste in un apprezzamento di meritolargamente motivato, ed è del tutto insindacabile in sede di legittimità;Numero registro generale 1719/2025Numero sezionale 1372/2026Numero di raccolta generale 11952/2026Data pubblicazione 30/04/2026-) il quarto mezzo non ha nulla a che vedere con la previsione del numero5 dell’articolo 360 c.p.c. giacché non si misura con l’omessa considerazione diuno specifico fatto storico, ma pone in discussione la valutazione operata dalgiudice di merito dell’intero complesso del materiale istruttorio acquisito algiudizio;-) è inammissibile il quinto mezzo, che si risolve nuovamente in unsindacato di pieno merito in ordine al giudizio di concorso di colpa formulato dallacorte d’appello, concorso di colpa che è oggetto di un tipico accertamento dimerito insindacabile il Cassazione».3. ― [OSCURATO:PERSONA] reputa condivisibili le conclusioni cui è giunto il Consiglieredelegato e le argomentazioni svolte nella proposta, che non risultanoefficacemente contestate dalle considerazioni svolte dalla ricorrente né nellarichiesta di decisione né nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1,secondo comma, c.p.c., limitandosi sostanzialmente, quest’ultima, a riprodurrequanto già evidenziato nel ricorso senza giungere ad una vera e propriacontestazione delle conclusioni raggiunte nella proposta.4. ― Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.Le spese di giudizio seguono la soccombenza.Inoltre, poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla propostaformulata ex art. 380-bis c.p.c., devono essere applicati - come previsto dalcomma terzo dello stesso art. 380-bis c.p.c. ora richiamato - il terzo e il quartocomma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente alpagamento in favore della controricorrente della somma equitativamentedeterminata nella misura di cui in dispositivo (che si stima pari a quellaquantificata a titolo di spese di lite) nonché al pagamento di un ulteriore sommaa favore della cassa delle ammende.Come evidenziato dalle Sezioni unite di questa Corte, il terzo commadell’art. 380-bis c.p.c., richiamando, per i casi di conformità tra proposta edecisione finale, l’art. 96 commi 3 e 4 c.p.c., codifica, attraverso una valutazionelegale tipica compiuta dal legislatore, un’ipotesi di abuso del processo, giacchénon attenersi alla delibazione del proponente che trovi conferma nella decisionefinale lascia presumere una responsabilità aggravata (Cass. Sez. U.,27/09/2023, n. 27433, Rv. 668909 - 01; Cass. Sez. U, 13/10/2023, n. 28540,Numero registro generale 1719/2025Numero sezionale 1372/2026Numero di raccolta generale 11952/2026Data pubblicazione 30/04/2026Rv. 669313 - 01).Peraltro, è stato anche precisato che il terzo comma dell’art. 380-bisc.p.c., pur codificando, attraverso una valutazione legale tipica, un’ipotesi diabuso del processo, non prevede l’applicazione automatica delle sanzioni ivipreviste, che resta affidata alla valutazione delle caratteristiche del casoconcreto, in base a un’interpretazione costituzionalmente compatibile del nuovoistituto (Cass. Sez. U., 27/12/2023, n. 36069, Rv. 670580 - 01). In questaprospettiva, è stato chiarito che non deve farsi luogo alla sanzione processualedi cui all’ultimo comma dell'art. 380-bis c.p.c. laddove la definizione collegialedel ricorso prescinda del tutto dalla proposta di definizione anticipata, come nelcaso in cui, a fronte d'una proposta di rigetto o d'inammissibilità nel merito, ilricorso venga dichiarato improcedibile o inammissibile ab origine oppure vengarigettato prendendo in esame motivi non vagliati in sede di proposta (Cass. Sez.2, 01/08/2024, n. 21668, Rv. 671987 - 01).Nel caso di specie, non si rinviene alcuna ragione per discostarsi dallasuddetta previsione legale, avendo trovato la proposta del Consigliere delegatopiena conferma in questa sede. P.Q.MLa Cortedichiara inammissibile il ricorso;condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del [OSCURATO:SOCIETA],delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €. 7.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati ineuro 200,00, ed agli accessori di legge;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del Banco BPMs.p.a., dell’ulteriore somma di €. 7.000,00;condanna la parte ricorrente al pagamento della somma di euro 2.500,00in favore della Cassa delle ammende;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo aNumero registro generale 1719/2025Numero sezionale 1372/2026Numero di raccolta generale 11952/2026Data pubblicazione 30/04/2026titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile,in data 26 marzo 2026.Il PresidenteEnrico Scoditti
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