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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28168/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06M228L) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza Corte di appello di Roma che ha confermato decisione di primo grado con cui l'imputato era stato condannato per il reato di furto aggravato; rilevato che, con il primo motivo, il ricorso contesta la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità; ritenuto che esso non sia consentito in sede di legittimità in quanto, oltre ad essere fondato su mere doglianze di fatto, invoca una rivalutazione degli elementi probatori, esulando dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, in motivazione; Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 - 01), dovendo, comunque, riconoscersi che, nel caso di specie, il Giudice di merito ha fornito una congrua motivazione in ordine al contributo fornito dall'imputato nella realizzazione dell'attività criminosa; rilevato che, con il secondo motivo, il ricorso contesta la mancata riqualificazione del delitto di furto consumato nella forma del tentativo; ritenuto che esso sia manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, integra il delitto di furto nella forma consumata la condotta di chi, dopo aver acquisito la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, anche se per breve tempo, venga bloccato - come avvenuto nel caso di specie - dalla polizia giudiziaria che lo aveva monitorato, posto che l'osservazione a distanza non ha impedito il conseguimento dell'autonomo possesso del bene prima dell'arresto in flagranza (Sez. 5, n. 17715 del 16/04/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288010 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06M228L) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza Corte di appello di Roma che ha confermato decisione di primo grado con cui l'imputato era stato condannato per il reato di furto aggravato; rilevato che, con il primo motivo, il ricorso contesta la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità; ritenuto che esso non sia consentito in sede di legittimità in quanto, oltre ad essere fondato su mere doglianze di fatto, invoca una rivalutazione degli elementi probatori, esulando dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 - 01), dovendo, comunque, riconoscersi che, nel caso di specie, il Giudice di merito ha fornito una congrua motivazione in ordine al contributo fornito dall'imputato nella realizzazione dell'attività criminosa; rilevato che, con il secondo motivo, il ricorso contesta la mancata riqualificazione del delitto di furto consumato nella forma del tentativo; ritenuto che esso sia manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, integra il delitto di furto nella forma consumata la condotta di chi, dopo aver acquisito la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, anche se per breve tempo, venga bloccato - come avvenuto nel caso di specie - dalla polizia giudiziaria che lo aveva monitorato, posto che l'osservazione a distanza non ha impedito il conseguimento dell'autonomo possesso del bene prima dell'arresto in flagranza (Sez. 5, n. 17715 del 16/04/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288010 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, P.Q.M
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