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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 05646/2022

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 07/04/2021 della Corte di appello di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Milano emessa il 14 ottobre 2010, confermava la responsabilità del ricorrente in ordine al reato di appropriazione indebita di una autovettura di proprietà di una società di leasing della quale aveva il possesso poiché cedutagli da soggetto sublocatore.2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo: a) alla ritenuta responsabilità.

Il ricorrente si duole del fatto che la Corte non aveva valutato come egli fosse entrato legittimamente in possesso dell'autovettura in quanto gli era stata volontariamente ceduta dalla persona offesa perché la acquistasse, cosa che non era avvenuta perché l'auto presentava dei vizi tanto è vero che era stata depositata presso un'officina e poi restituita al proprietario; b) al diniego delle circostanze attenuanti generiche e del minimo della pena; c) al risarcimento del danno nella misura di 8000 euro, ritenuto eccessivo e comprensivo delle spese per la riparazione del danno al motore dell'autovettura che con l'atto di appello si era chiesto di ridurre senza che la Corte si sarebbe pronunciata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 1.Quanto alle censure che investono il giudizio di responsabilità, il ricorso è generico poiché non tiene conto della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello ha sottolineato, sulla base di una valutazione di elementi di fatto non rivedibili in questa sede, che il ricorrente aveva acquisito il possesso dell'autovettura marca Ford perché cedutogli da una società che aveva ricevuto il mezzo in comodato da parte di colui che aveva stipulato un contratto di locazione finanziaria con la società proprietaria del veicolo.

In seguito alla acquisizione del possesso, non contestata in ricorso, il locatore aveva richiesto indietro l'autovettura ed il ricorrente non l'aveva mai restituita rendendosi irreperibile dopo aver falsamente promesso di voler subentrare nel contratto di locazione finanziaria.

A fronte di tali dati, che scolpiscono la condotta illecita contestata, la Corte, con giudizio immune da vizi logico-giuridici, non ha attribuito nessun rilievo al fatto che l'automobile, rimasta coinvolta in un sinistro, fosse stata successivamente depositata presso un'officina da dove poi era stata restituita al proprietario.

2. Anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio, il ricorso è generico, poiché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che ha negato il beneficio in ragione dei precedenti penali del ricorrente, comunque diminuendo la pena e ritenendo congrua una sanzione finale ben al di sotto della media edittale.

Deve ricordarsi, in proposito, che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione, del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (Cass. Sez. 2^ sent. n. 4790 del 16.1.1996 dep. 10.5.1996 rv 204768).

Inoltre, nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402).

3. E' fondato il terzo motivo.

Nell'atto di appello era stata richiesta una riduzione dell'entità del risarcimento del danno liquidato dal Tribunale alla parte civile in ragione di euro 8000.

Tale danno il ricorrente riteneva eccessivo in relazione ai soli cinque mesi di mancato utilizzo del mezzo da parte della persona offesa, contestando anche una delle voci di danno ritenute dal Tribunale (le spese per la riparazione dell'automobile).

A fronte di questa censura, pure dalla Corte riportata in premessa, non è stata fornita alcuna risposta nella motivazione della sentenza impugnata, che si è limitata, nel dispositivo, a confermare sul punto la sentenza di primo grado.

La decisione impugnata, pertanto, deve essere annullata per nuovo esame dello specifico punto, con rinvio, ex art. 622 cod. proc. pen., al giudice civile competente per valore in grado di appello trattandosi di annullamento che non inerisce agli effetti penali della sentenza riguardando soltanto le statuizioni civili.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 07.12.2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 07/04/2021 della Corte di appello di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Milano emessa il 14 ottobre 2010, confermava la responsabilità del ricorrente in ordine al reato di appropriazione indebita di una autovettura di proprietà di una società di leasing della quale aveva il possesso poiché cedutagli da soggetto sublocatore.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo: a) alla ritenuta responsabilità. Il ricorrente si duole del fatto che la Corte non aveva valutato come egli fosse entrato legittimamente in possesso dell'autovettura in quanto gli era stata volontariamente ceduta dalla persona offesa perché la acquistasse, cosa che non era avvenuta perché l'auto presentava dei vizi tanto è vero che era stata depositata presso un'officina e poi restituita al proprietario; b) al diniego delle circostanze attenuanti generiche e del minimo della pena; c) al risarcimento del danno nella misura di 8000 euro, ritenuto eccessivo e comprensivo delle spese per la riparazione del danno al motore dell'autovettura che con l'atto di appello si era chiesto di ridurre senza che la Corte si sarebbe pronunciata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 1.Quanto alle censure che investono il giudizio di responsabilità, il ricorso è generico poiché non tiene conto della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello ha sottolineato, sulla base di una valutazione di elementi di fatto non rivedibili in questa sede, che il ricorrente aveva acquisito il possesso dell'autovettura marca Ford perché cedutogli da una società che aveva ricevuto il mezzo in comodato da parte di colui che aveva stipulato un contratto di locazione finanziaria con la società proprietaria del veicolo. In seguito alla acquisizione del possesso, non contestata in ricorso, il locatore aveva richiesto indietro l'autovettura ed il ricorrente non l'aveva mai restituita rendendosi irreperibile dopo aver falsamente promesso di voler subentrare nel contratto di locazione finanziaria. A fronte di tali dati, che scolpiscono la condotta illecita contestata, la Corte, con giudizio immune da vizi logico-giuridici, non ha attribuito nessun rilievo al fatto che l'automobile, rimasta coinvolta in un sinistro, fosse stata successivamente depositata presso un'officina da dove poi era stata restituita al proprietario. 2. Anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio, il ricorso è generico, poiché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che ha negato il beneficio in ragione dei precedenti penali del ricorrente, comunque diminuendo la pena e ritenendo congrua una sanzione finale ben al di sotto della media edittale. Deve ricordarsi, in proposito, che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione, del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (Cass. Sez. 2^ sent. n. 4790 del 16.1.1996 dep. 10.5.1996 rv 204768). Inoltre, nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402). 3. E' fondato il terzo motivo. Nell'atto di appello era stata richiesta una riduzione dell'entità del risarcimento del danno liquidato dal Tribunale alla parte civile in ragione di euro 8000. Tale danno il ricorrente riteneva eccessivo in relazione ai soli cinque mesi di mancato utilizzo del mezzo da parte della persona offesa, contestando anche una delle voci di danno ritenute dal Tribunale (le spese per la riparazione dell'automobile). A fronte di questa censura, pure dalla Corte riportata in premessa, non è stata fornita alcuna risposta nella motivazione della sentenza impugnata, che si è limitata, nel dispositivo, a confermare sul punto la sentenza di primo grado. La decisione impugnata, pertanto, deve essere annullata per nuovo esame dello specifico punto, con rinvio, ex art. 622 cod. proc. pen., al giudice civile competente per valore in grado di appello trattandosi di annullamento che non inerisce agli effetti penali della sentenza riguardando soltanto le statuizioni civili. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 07.12.2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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