CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 19572/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 27.11.2020; \ visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il GIP di Forlì aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei fatti di rapina aggravata - in essa imputazione assorbita la imputazione di sequestro di persona - per cui, con la continuazione tra i due episodi tra loro e con quelli già giudicati con le sentenze del GUP di Cuneo del 28.12.2012 e della Corte di Appello di Venezia del 9.1.2014, già ritenuti tali, e del GIP di Ferrara del 13.11.2014, e lo aveva condannato ad un aumento ulteriore di anni 1 di reclusione ed Euro 600 di multa sulla pena già complessivamente rideterminata in anni 8 e mesi 6 di reclusione ed Euro 1.200 di multa; 2. la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato quanto alla contravvenzione di cui all'art. 4 della legge 110 del 1975 ed ha perciò rideterminato la pena stabilita in aumento in mesi 11 e giorni 20 di reclusione ed Euro 500 di multa con complessiva quantificazione di quella complessiva, per tutti i reati in continuazione, in anni 9, mesi 5 e giorni 20 di reclusione ed Euro 1.750 di multa confermando nel resto; 3. ricorre per cassazione il difensore del Taleb lamentando: 3.1 violazione di legge con riferimento agli artt. 81 comma 2 cod. pen. e 187 disp. att. cod. proc. pen. quanto alla individuazione del reato più grave in quello giudicato dal GUP di Ferrara: rileva l'erroneità della decisione impugnata che ha giudicato infondata la tesi difensiva secondo cui, ai fini della individuazione del delitto più grave nel reato continuato, occorreva far riferimento al capoverso dell'art. 81 cod. pen. piuttosto che all'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. che, invero, è applicabile esclusivamente in sede esecutiva; segnala che, infatti, il giudice della cognizione avrebbe dovuto individuare il reato più grave non già sulla base della pena irrogata ma della sua oggettiva e concreta gravità; 3.2 vizio di motivazione in ordine alla congruità del trattamento sanzionatorio: richiama la motivazione spesa dalla Corte di Appello che tuttavia non ha tenuto conto della personalità del ricorrente e del suo percorso di risocializzazione. 4. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva come il ricorso replichi le considerazioni già svolte con l'atto di appello e non adeguatamente contrastate dalla difesa; segnala che le disposizioni di cui agli artt. 671 cod. proc. pen. e 187 disp. att. cod. proc. pen., pur dettate per il giudice dell'esecuzione, consentono tuttavia al giudice della cognizione di far riferimento alla effettiva gravità dei singoli reati ben potendo perciò applicarsi il criterio espresso dal menzionato art. 187 disp. att. cod. proc. pen; segnala, infine, come il trattamento sanzionatorio sia comunque congruamente motivato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure manifestamente infondate. 1. Ed in effetti, l'unica questione sollevata con il ricorso è quella del trattamento sanzionatorio che il GUP di Forlì aveva determinato ritenendo la continuazione tra i fatti di reato oggetto del processo sia tra loro che, anche, con quelli già giudicati con le sentenze del GUP di Cuneo, della Corte di Appello di Venezia e del GUP di Ferrara già oggetto di riunione con provvedimento di quest'ultimo giudice reso in data 13.11.2014; aveva pertanto calcolato un ulteriore aumento alla pena stabilita in quella sede avendo considerato che i fatti per cui si procedeva, realizzati con il medesimo "modus operandi" ed in un contesto temporale ravvicinato, potessero perciò porsi anch'essi in continuazione con quelli giudicati in precedenza e già oggetto della medesima valutazione intervenuta in sede esecutiva. Nell'operare in tal modo, il primo giudice (con valutazione condivisa dalla Corte di Appello di Bologna che si è limitata ad elidere dall'aumento la "quota" relativa alla contravvenzione nel frattempo prescritta) aveva tenuto conto che la sentenza del GUP di Cuneo aveva avuto inflitto una condanna alla pena di anni 3 e giorni 20 di reclusione ed Euro 1.400 di multa; la Corte di Appello di Venezia aveva condannato l'imputato alla pena di due anni e 8 mesi ed Euro 1.400 di multa; il GUP di Ferrara del 13.2.2014 aveva condannato l'imputato alla pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione ed Euro 800 di multa; tali condanne, come accennato, erano state già riunite nel vincolo della continuazione con provvedimento del GUP di Ferrara adottato ai sensi dell'art. art. 671 cod. proc. pen. con la quantificazione di una pena complessiva di anni 8 e mesi 6 di reclusione ed Euro 1.200 di multa. Il reato più grave era stato individuato in quello per il quale era intervenuta la sentenza del GUP di Ferrara utilizzando il criterio dettato dall'art.187 disp. att. cod. proc. pen. e, dunque, di quello per il quale era stata inflitta la pena più severa pari ad anni 3 e giorni 20 di reclusione ed Euro 1.400 di multa Anche tenendo conto della risposta sanzionatoria che avrebbero meritato i fatti per cui si procede (cfr., pag. 5 della sentenza di primo grado), 2.1 Così operando, i giudici di merito si sono attenuti ad un criterio che, dettato per il giudice dell'esecuzione (cfr., Sez. 1, Sentenza n. 31640 del 09/05/2014, Radu, Rv. 261088, secondo cui il giudice dell'esecuzione, nell'applicazione della disciplina della continuazione in ordine a reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili, è tenuto ad individuare la violazione di maggior gravità con riferimento alla pena più elevata determinata in concreto dal giudice della cognizione, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen.) è tuttavia certamente utilizzabile anche dal giudice della cognizione chiamato, come nel caso che ci occupa, a pronunciarsi sulla continuazione tra reati sottoposti al suo giudizio ed altri già giudicati con sentenza irrevocabile e che, al fine di determinare il reato più grave, può fare riferimento al criterio della pena, rispettivamente da irrogarsi e già irrogata, previsto dagli artt. 671 cod. proc. pen. e 187 disp. att. cod. proc. pen. per il giudice dell'esecuzione, onde apprezzarne e compararne la gravità (cfr., in tal senso, Sez. 6, Sentenza n. 29404 del 06/06/2018, Assinnata, Rv. 273447). D'altra parte, si è chiarito che in caso di continuazione tra reati in parte decisi con sentenza definitiva ed in parte "sub iudice", la valutazione circa la maggiore gravità delle violazioni deve essere compiuta confrontando la pena irrogata per i fatti già giudicati con quella irroganda per i reati al vaglio del decidente, attesa la necessità di rispettare le valutazioni in punto di determinazione della pena già coperte da giudicato e, nello stesso tempo, di rapportare grandezze omogenee (cfr., così, Sez. 2, Sentenza n. 935 del 23/09/2015, Vella ed altri, Rv. 265733 in cui la S.C. ha evidenziato l'inapplicabilità del principio alla diversa ipotesi in cui i reati debbano essere contemporaneamente giudicati dallo stesso giudice, nella quale la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all'eventuale giudizio di comparazione fra di esse; conf., ancora, e su questo profilo, Sez. 6, Sentenza n. 36402 del 04/06/2015, Fragnoli ed altri, Rv. 264582). Di qui, perciò, la manifesta infondatezza del primo motivo del ricorso. 2.2 Altrettanto si deve ritenere per il secondo motivo dovendosi rilevare che la Corte di Appello, in tal senso sollecitata dalla difesa con l'atto di gravame, non ha affatto trascurato di prendere in esame la personalità del reo ed il percorso di risocializzazione da lui intrapreso ma ha spiegato che, a fianco di tali elementi di valutazione, occorreva tener conto della "... gravità estrema dei fatti in esame, commessi con armi e con modalità di particolare violenza in danno di più persone ed in grado numero in un breve lasso di tempo" (cfr., pag. 2 della sentenza in esame) sicché alla condotta successiva al reato poteva essere attribuita una valenza paritaria ma non certo prevalente sulle pur ritenute aggravanti. Quanto, poi, all'entità dell'aumento, come è noto, recentemente le SS.UU. di questa Corte hanno avuto modo di chiarire che in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite chiarendo che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (cfr., Sez. U - , Sentenza n. 47127 del 24/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282269). Detto questo, si deve allora prendere atto che la Corte di Appello non ha affatto ignorato la entità degli aumenti operati per gli episodi già in precedenza posti in continuazione ma ha specificamente considerato che quello applicato per l'episodio sottoposto alla sua attenz;one doveva tener conto dell'accentuato spessore criminale del condannato e della sua crescente pericolosità in modo tale da imporre una risposta sanzionatoria più incisiva rispetto a quella stabilita in precedenza e che, peraltro (cfr., pagg. 9-10 della sentenza di primo grado), aveva risentito anche della riduzione obbligatoria di un terzo per il rito abbreviato con cui gli altri giudizi erano stati definiti. A fronte di una motivazione che non ha trascurato l'entità degli aumenti di pena precedentemente stabiliti e che, nel contempo, ha argomentato sulle ragioni di una scelta differente operata in questa sede, il motivo di ricorso si risolve non già nell'evidenziare un profilo di inadeguatezza o incongruità della motivazione, suscettibile di esser fatto valere di fronte a questa Corte, ma con il sollecitare un ulteriore ripensamento "nel merito" circa l'entità della pena certamente non consentito al giudice di legittimità. 3. L'inammissibilità del ricorso comporta pertanto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle