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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2010

ECLI:EU:C:2010:259
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62009CO0507_IT

[OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] dell’ordinanza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 16 novembre 2009, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione e Bulgaria, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso diretto, da una parte, a far dichiarare che la Commissione ha illegalmente omesso di avviare un procedimento volto a far dichiarare un inadempimento della Bulgaria e che tale Stato membro, a sua volta, ha omesso di agire in seguito alle domande formulate dalla ricorrente nel contesto di una controversia puramente interna e, dall’altra, ad ottenere il risarcimento del danno lamentato a seguito di questa duplice omissione.

[OSCURATO:PERSONA]

1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA]. sopporta le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62009CO0507_IT [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] dell’ordinanza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 16 novembre 2009, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione e Bulgaria, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso diretto, da una parte, a far dichiarare che la Commissione ha illegalmente omesso di avviare un procedimento volto a far dichiarare un inadempimento della Bulgaria e che tale Stato membro, a sua volta, ha omesso di agire in seguito alle domande formulate dalla ricorrente nel contesto di una controversia puramente interna e, dall’altra, ad ottenere il risarcimento del danno lamentato a seguito di questa duplice omissione. [OSCURATO:PERSONA] 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA]. sopporta le proprie spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2010 — Fons Iuris — Fons Iuris