CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 33372/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
76/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14476/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , in persona de l legal e rappresentante pro tempore , domicili at a in Roma, V ia [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che larappresenta e difende per legge –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. -intimato – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA], n. 3159/5 / 2 0 2 0 depositata in data 17.11.2020; N. 14476/21 R.G. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 6.7.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. del l a Calabria, sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA], rigettò l’ appell o d i Agenzia delle Entrate - Riscossione avverso l a sentenzan. 187 /201 1 della C.T.P. di [OSCURATO:PERSONA] , che aveva parzialmente accolto il ricors o propost o dal la [OSCURATO:SOCIETA]. avverso alcune intimazioni di pagamento, e segnatamente in relazione a quelle sole aventi ad oggetto pretese di natura tributaria; nel confermare la sentenza di primo grado, il giudice d’appellorilevò che le copie delle cartelle di pagamento prodotte dall’agente della riscossione, attestate conformi, non erano idonee a dimostrare l’avvenuta notifica delle stesse, giacché la relativa prova può essere fornita soltanto con la produzione dell’avviso di ricevimento, e non già con documenti equipollenti ( tratti da registri o archivi informatici); avverso detta sentenza,Agenzia delle Entrate - Riscossione ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; [OSCURATO:SOCIETA]., frattanto dichiarata fallita,è rimasta intimat a ; consideratoche: 1.1 – c o n l’unico motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione de ll’ art. 26 d.P.R. n. 602/1973, per aver la C.T.R. ritenuto sfornita di prova la notificazione delle cartelle di pagamento, benché fossero stati offert i , sin dal primo grado di giudizio, gli avvisi di ricevimento inerenti alle cartelle in contestazione, seppur estratti dagli archivi informatici; N. 14476/21 R.G. 1.2 – ritiene il Collegio di non poter condividere la proposta del Consigliere relatore –nel senso doversi ravvisare, in quello denunciato, un vizio revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. – giacché in effetti la C.T.R. s’è attenuta alla regola secondo cui la prova della notifica della cartella deve essere fornita mediante la produzione dell’avviso di ricevimento e non con documenti equipollenti , tali considerando, dunque, quelli prodotti dall’agente della riscossione: in proposito, la ricorrentenon si duole d i una mera svista in cui sarebbe incorsa al riguardo la C.T.R., ma proprio del fatto che quegli stessi documenti - fotoriprod otti nel ricorso – inerenti a copia degli avvisi di ricevimento , erano stati considerati documenti altri (ossia, equipollenti) , pertanto inidonei a dimostrare l’avvenuto perfezionamento della notifica; del resto, è ben noto che nel procedimento di legittimità in camera di consiglio ex art.380- bis c.p.c., il ricorso ben può essere deciso anche in senso diver so rispetto alla proposta del Consigliere relatore , ove il Collegio sia diversamente orientato(v. Cass., Sez. Un., n. 8999/2009); 1.3 –ciò posto, il ricorso è fondato, nei termini di cui appresso; infatti, ferma la necessità che l’agente della riscossione –in caso di contestazione – fornisca idonea prova del perfezionamento della notifica della cartella di pagamento ex art. 26 d.P.R. n.602/1973 mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non potendo farsiricorso a documenti equipollenti (v. Cass. n. 23213/2014), non è corretto affermare che la copia di detto avviso, benché tratta dall’archivio informatico dell’agente della risco ssione, debba di per sé ascriversi alla categoria dei “documenti equipollenti”e sia quindi inidonea allo scopo, come nella sostanza ritenuto dal giudice reggino; N. 14476/21 R.G. infatti – pur a prescindere dalla analisi circa la valenza dell’ attestazione di conformità all’originale, apposta dall’agente della riscossione sulle copie così prodotte – in relazione a detta produzione documentale non può che trovare applicazione la regola dettata dall’art. 2719 c.c., secondo cui le copie di un documento tengono luogo dell’originale, ove non disconosciute; ha dunque errato la C.T.R. nel considerare dette copie del tutto inidonee al ripetuto scopo, giacché esse, se non disconosciute dalla società, ben avrebbero potuto –anzi, dovuto - essere prese in c onsidera zione al fine di verificare se le notifiche in discorso si fossero perfezionate o meno; ove invece esse fossero state formalmente disconosciutedalla contribuente, la C.T.R. avrebbe dovuto indagare se detto disconoscimento fosse stato o meno ritualmente proposto, traendone le conseguenti implicazioni (v., ex multis, Cass.n. 22715/2022); si impone dunque il rinvio al giudice di secondo grado, affinché si proceda alla necessaria verifica di quanto precede; 2.1 -in definitiva, il ricorso è accolto ; la sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, che si atterrà ai superiori principi, effettuando l’indagine omessa,e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. accoglieil ricorso; cassa in relazione, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaCalabria, sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA] , i n diversa composizione,che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. N. 1447