CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 marzo 2026
Cassazione n. 07925/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DECRETOsul ricorso iscritto al n. 13224/2022 R.G. proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.5111/2021 depositata il 12/11/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Numero registro generale 13224/2022Numero sezionale 733/2026Numero di raccolta generale 7925/2026Data pubblicazione 31/03/2026Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 25/03/2026Antonella Dell'Orfano