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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026

Cassazione n. 30483/2026

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a Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che entrambi i motivi di ricorso, aventi rispettivamente ad oggetto ildiniego delle attenuanti generiche e il mancato riconoscimento della attenuante“costituzionale” della rapina di lieve entità, difettano della necessaria specificità,in quanto, da un lato, meramente reiterativi di profili di censura giàadeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici e sulla base diuna ricostruzione dei fatti pienamente aderente alle risultanze probatorieacquisite e correttamente valutate, dal giudice di merito (vedi pag. 6 in cui sonostati ritenuti ostativi la mancanza di elementi positivamente valutabili quanto allegeneriche e l'impiego di armi quanto all'altra attenuante invocata), e, dall'altro,non contenenti specifica critica delle argomentazioni e delle ragioni di fatto e didiritto a base della sentenza impugnata;.Rilevato che, per le ragioni sopra esposte, deve essere dichiaratal'inammissibilità del ricorso alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. Sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in €3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che entrambi i motivi di ricorso, aventi rispettivamente ad oggetto ildiniego delle attenuanti generiche e il mancato riconoscimento della attenuante“costituzionale” della rapina di lieve entità, difettano della necessaria specificità,in quanto, da un lato, meramente reiterativi di profili di censura giàadeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici e sulla base diuna ricostruzione dei fatti pienamente aderente alle risultanze probatorieacquisite e correttamente valutate, dal giudice di merito (vedi pag. 6 in cui sonostati ritenuti ostativi la mancanza di elementi positivamente valutabili quanto allegeneriche e l'impiego di armi quanto all'altra attenuante invocata), e, dall'altro,non contenenti specifica critica delle argomentazioni e delle ragioni di fatto e didiritto a base della sentenza impugnata;.Rilevato che, per le ragioni sopra esposte, deve essere dichiaratal'inammissibilità del ricorso alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. Sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in €3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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