CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 settembre 2021
Cassazione n. 42203/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato RIVOLI il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 16/01/2020 della [OSCURATO:PERSONA] TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Giuseppe LOCATELLI, che ha chiesto la declaratoria di estinzione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Ivrea nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui all'art. 640 cod. pen, rideterminando la pena per il residuo delitto di bancarotta fraudolenta documentale. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge cinque motivi: 2.1. Con il primo, denuncia violazione di legge e vizio della motivazione, dolendosi della omessa qualificazione del fatto di bancarotta in quello di cui all'art. 217 L.F., mancando il dolo specifico, in assenza di atti distrattivi, e, per l'effetto, invoca la declaratoria di prescrizione; in ogni caso, la motivazione con la quale si è affermata la responsabilità del ricorrente per la bancarotta fraudolenta è tautologica, perchè non spiega le ragioni della riconducibilità dei fatti al Lorenzini, anche alla luce delle dichiarazioni testimoniali, che riconducono l'attività gestoria al coimputato [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Erroneo riconoscimento della recidiva facoltativa, riconosciuta immotivatamente in presenza di due soli precedenti, risalenti, per ricettazione. 2.3. Violazione degli artt. 157 e 161 cod. pen. , essendo decorso il termine prescrizionale in data 28 gennaio 2020. 2.4. Con gli ultimi due motivi si denuncia vizio della motivazione, mancante o apparente quanto alla affermazione di responsabilità per il delitto di bancarotta documentale, e contraddittoria quanto alla condanna relativa ai reati di truffa. 3. Con successiva memoria del 04 luglio 2021 il difensore costituito ha presentato motivi nuovi chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata per omessa pronuncia della declaratoria di estinzione del reato conseguente al certificato decesso del Lorenzini; in ogni caso, dichiararsi il reato estinto per morte dell'imputato. 4.4 Il ricorso è improcedibile per la morte dell'imputato, sopravvenuta in data 21 dicembre 2019, nelle more della celebrazione del giudizio di appello, come risulta dal certificato di morte, rilasciato il 03 giugno 2020, dal Comune di Torino, depositato dal difensore del ricorrente. Per l'effetto, i reati contestati al medesimo sono estinti, ai sensi dell'art. 150 cod.proc.pen. Al riguardo, pur registrandosi nella giurisprudenza di legittimità, diverse formule di dispositivo per il caso di morte dell'imputato - dichiarazione di improcedibilità del ricorso ( Sez. U. n. 30 del 25/10/2000, Rv. 217245; Sez. 3 n. 8989 del 09/02/2011, Rv. 249612), declaratoria di inammissibilità del ricorso (Sez. 6 n. 27309 del 03/06/2010, Rv. 247782) - appare preferibile la formula dell'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, secondo il disposto di cui all'art. 620 lett. a) cod.proc.pen. ( Sez. 1 n. 24507 del 09/06/2010, Rv. 247790; Sez. 4 n. 36524 del 26/06/2008, Rv. 242114), giacchè la morte dell'imputato, intervenuta prima ancora della proposizione del ricorso per cassazione, esaurisce il sottostante rapporto processuale, e preclude ogni eventuale pronuncia del proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 129 comma 2 cod. proc. pen. (Sez. U. n. 30 del 25/10/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217245). 5. Per completezza - in presenza di un ricorso per cassazione proposto dal difensore di fiducia dopo la morte dell'imputato, che sarebbe inammissibile per difetto di legittimazione, in quanto, anche se il difensore ha, a norma dell'art. 571 comma 3, cod. proc. pen., un autonomo potere di impugnazione, la morte dell'imputato fa cessare gli effetti della nomina ( Sez. 5, n. 29235 del 26/04/2018, Rv. 273192 ) - deve ricordarsi che, secondo consolidato orientamento, la norma dell'art. 152 comma secondo cod. proc. pen., che stabilisce la prevalenza del proscioglimento in merito sulla declaratoria di estinzione del reato, non può trovare applicazione nel caso di morte dell'imputato: in tale ipotesi, non essendo concepibile lo svolgimento ulteriore del processo in mancanza del soggetto processuale contro il quale deve essere fatta valere la pretesa punitiva (Sez. U, n. 3489 del 23/01/1982, Renna, Rv. 153021), il giudice non può emanare che la declaratoria di estinzione; in tal senso, si afferma la natura recessiva della inammissibilità del ricorso rispetto alla causa estintiva di cui all'art. 150 cod. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 Ud. (dep. 25/03/2016), Ricci, Rv. 266818). 5. Quanto alla liquidazione degli onorari, richiesta con nota del 13 settembre 2021 dal difensore dell'imputato, ammesso al gratuito patrocinio in quanto irreperibile, essa è rimessa alla Corte di appello, ai sensi degli artt. 82 e 83 del D.P.R.n. 115 del 2002 (Sez. U, Ordinanza n.5464 del 26/09/2019 Cc. (dep. 12/02/2020), [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277760). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il reato è estinto per morte dell'imputato. Così deciso in Roma, 17 settembre 2021 Il Consigliere estensore aria Tecre a Bel