CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 giugno 2026
Cassazione n. 18654/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nerale 9678/2019Numero sezionale 225/2026presso i cui uffici è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n. 12;Numero di raccolta generale 18654/2026Data pubblicazione 09/06/2026- controricorrente -avverso la sentenza n. 942/2018 della Commissione TributariaRegionale del Veneto, depositata in data 17/9/2018;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Napolitano nella pubblica udienza del 9 aprile 2026;udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei primi nove motivi,l’accoglimento del decimo, assorbiti l’undicesimo e il dodicesimo;uditi gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per ElenaAlbertini e l’Avvocata dello [OSCURATO:PERSONA] per l’Agenzia delleEntrate;Dal 2003 al 31 gennaio 2009 [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, anche “lacontribuente”), cittadina italiana residente in Italia, fuamministratrice della società P P [OSCURATO:PERSONA], con sede nelPrincipato di Monaco.In tale qualità, nell’arco di sei esercizi, la ricorrente maturò creditiper compensi professionali nei confronti della predetta società edaltresì crediti nei confronti del figlio, entrambi i debitori fiscalmenteresidenti all’estero.In data 5 ottobre 2009, la ricorrente si avvalse della possibilitàofferta dall’art. 13-bis del d.l. n. 78/2009 per rimpatriare i suoicrediti maturati nel Principato di Monaco ed assolvere così sul valoredi quelle attività l’imposta straordinaria forfettaria prevista dall’art.13-bis, comma 2, d.l. n. 78/2009.Mediante “dichiarazioni riservate delle attività emerse”, la ricorrente[OSCURATO:PERSONA]. n. 9678/2019 – u.p. 9 aprile 2026 est. Napolitano A.Numero registro generale 9678/2019Numero sezionale 225/2026territorio dello Stato, sotto la voce “altre attività finanziarie”, alcuneNumero di raccolta generale 18654/2026voci di credito. Data pubblicazione 09/06/2026I crediti sorti all’estero e resi oggetto delle predette dichiarazioni diemersione furono quindi ceduti dalla contribuente ad unintermediario residente (AF Società di Amministrazione FiduciariaS.p.A.) che provvide quindi all’integrale pagamento dell’impostastraordinaria, come previsto dalla normativa sul rimpatrio delleCiononostante, l’Agenzia delle Entrate, asseritamente in violazionedell’art. 14 del d.l. n. 350 del 2001 (al quale rinvia l’art. 13-bis deld.l. n. 78 del 2009), secondo il quale il rimpatrio “preclude neiconfronti del dichiarante ogni accertamento tributario” sulle attivitàrimpatriate, notificò alla contribuente tre avvisi di accertamentocontenenti anche sanzioni per infedele dichiarazione(rispettivamente per gli anni d’imposta 2005, 2006 e 2007) e un attodi irrogazione delle sanzioni per omessa compilazione del quadro RWin relazione alle dichiarazioni relative agli anni 2005, 2006, 2007,2008 e 2009.Per quel che in questa sede ancora rileva, l’Agenzia delle Entratedisconobbe l’efficacia delle dichiarazioni di emersione rese dallacontribuente.Con separati ricorsi, la contribuente impugnò l’atto di irrogazionedelle sanzioni e gli atti impositivi dinanzi alla C.T.P. di Vicenza, che,nel contraddittorio con l’amministrazione, dopo averli riuniti, liaccolse.Su appello dell’Agenzia delle Entrate, nel contraddittorio con lacontribuente, la C.T.R. territoriale riformò integralmente la sentenzadi primo grado.Avverso la sentenza d’appello, la contribuente propone ricorso percassazione, affidato a dodici motivi.Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.Il sostituto procuratore Generale, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA] DiMauro, ha depositato una requisitoria scritta.Ric. n. 9678/2019 – u.p. 9 aprile 2026 est. Napolitano A.Numero registro generale 9678/2019Numero sezionale 225/2026La contribuente ha depositato una memoria difensiva ai sensiNumero di raccolta generale 18654/2026dell’art. 378 c.p.c. Data pubblicazione 09/06/2026Ragioni della decisioneInnanzitutto, occorre dare atto che l’atto di irrogazione delle sanzionin. T65IRTL00049/2013, medio tempore, è stato oggetto didefinizione agevolata dei carichi pendenti ex l. 197/2022 (c.d.“rottamazione-quater”).Ne consegue che è cessata parzialmente la materia del contendere,sicché, come peraltro specificato dalla contribuente nella memoriadifensiva, il presente giudizio continua con riferimento agli avvisi diaccertamento.1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione o falsaapplicazione dell’art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992, rilevante ex artt.360, n. 3 c.p.c. e 62 d.lgs. n. 546 del 1992”, la contribuente censurala sentenza d’appello per avere la C.T.R. ritenuto ammissibilel’impugnazione dell’amministrazione senza che fossero statiformulati motivi specifici a sostegno del gravame. In particolare, igiudici di appello avrebbero illegittimamente ritenuto che l’onere diformulare specifici motivi di impugnazione era stato assoltononostante che l’ufficio si fosse limitato a riproporre in secondogrado i motivi posti a sostegno degli avvisi di accertamento.1.1. Il motivo è infondato.Questa Corte, con giurisprudenza consolidata ribadita anche direcente, afferma che “nel processo tributario, l'onered'impugnazione specifica richiesto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del1992, norma speciale rispetto all'art. 342 c.p.c., è assolto anche ovel'Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire ed a riproporre inappello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno dellalegittimità del proprio operato già dedotte in primo grado” (Cass.,Sez. 5 - , Sentenza n. 25191 del 19/09/2024, Rv. 672376 – 02;Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24641 del 05/10/2018, Rv. 650818Ric. n. 9678/2019 – u.p. 9 aprile 2026 est. Napolitano A.Numero registro generale 9678/2019Numero sezionale 225/2026- 01). Ne consegue che non è inammissibile, nel giudizio tributario,Numero di raccolta generale 18654/2026l’atto di appello con il quale la parte appellante ripropDoanta gpuab,b licainzio ne 09/06/2026relazione alle questioni rispetto alle quali è risultata soccombente, imotivi di impugnazione già addotti con il ricorso di primo grado o imotivi a sostegno della ripresa fiscale contenuti nell’atto impositivo.2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione o falsaapplicazione degli artt. 22 e 23 d.lgs. n. 546 del 1992, rilevante exartt. 360, n. 4 c.p.c. e 62 d.lgs. n. 546 del 1992”, la contribuentecensura la sentenza impugnata per avere accolto l’appellodell’amministrazione in difetto di “qualsivoglia” ammissibile provadella fondatezza dei motivi di appello, eccezion fatta per un CD-Rom“irricevibile”, formato dalla stessa amministrazione e di cui nessunoaveva certificato la conformità contenutistica agli atti originali.2.1. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse.Esso non coglie le rationes decidendi sulle quali si fonda la sentenzaimpugnata: quest’ultima si fonda, sostanzialmente,sull’inadempimento, da parte della contribuente, dell’onere dellaprova dei presupposti di “scudabilità” delle attività detenuteall’estero e sulla inopponibilità all’amministrazione delladocumentazione prodotta in giudizio al fine di dimostrare che lesuccessiva al 31/12/2008.Mai, nel corpo della parte motiva della sentenza impugnata, i giudicidi appello si riferiscono al CD-Rom di cui parla la contribuente nelmotivo di ricorso in esame, né ella spiega la decisività di detto CD-Rom ai fini dell’accoglimento dell’appello dell’amministrazione.Tanto basta a sostenere la dichiarazione di inammissibilità del motivodi ricorso.3. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza,rilevante ex artt. 62 d.lgs. 546/92 e 360, n. 4 c.p.c., per violazionedel principio del giudicato esterno (che nella specie non si eraformato affatto) e comunque degli artt. 101 Cost, 337, 295 c.p.c. e49 d.lgs. 546 del 1992 e del cd. principio di autonomia dei periodiRic. n. 9678/2019 – u.p. 9 aprile 2026 est. Napolitano A.Numero registro generale 9678/2019Numero sezionale 225/2026Numero di raccolta generale 18654/2026d’imposta”, la contribuente censura la sentenza impugnata perData pubblicazione 09/06/2026essersi appiattita sulla motivazione resa da una altra sezione dellastessa C.T.R., nell’ambito di un’altra causa, relative ad altreannualità.3.1. Il motivo è infondato.Non sussiste alcuna violazione delle regole sulla efficaciaconformativa del giudicato esterno: i giudici di appello, nel decidereuna controversia involgente questioni simili a quella decisa daun’altra sezione del medesimo ufficio, seppur relativa a diverseannualità d’imposta, hanno mostrato, in motivazione, di considerarepersuasiva l’altra sentenza, senza peraltro rinunciare a dar conto,con un autonomo percorso argomentativo, della fondatezza delleriprese fiscali esercitate dall’amministrazione.4. Con il quarto motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza,rilevante ex artt. 62 d.lgs. 546/92 e 360 n. 5 c.p.c., per radicalecarenza di motivazione”, la contribuente censura la sentenzaimpugnata deducendo che il decisum non sarebbe autonomamentemotivato e che la motivazione sarebbe solo apparente perchéavrebbe recepito acriticamente la motivazione di un’altra sentenzapronunciata da un’altra sezione e relativa ad altra causa su altreannualità.4.1. Il motivo è infondato.La sentenza impugnata è corredata da un congruo apparatomotivazionale, nel quale si affrontano le diverse questioni portatedinanzi al giudice d’appello.Il semplice riferimento “adesivo” ad altra sentenza dello stessoufficio giudiziario, come si è detto nell’esame del precedente motivodi ricorso, non toglie autonomia alla motivazione della sentenzaimpugnata.5. Con il quinto motivo di ricorso, rubricato “Violazione o falsaapplicazione dell’art. 13 bis del d.l. n. 78/2009 (conv. in l. n.102/2009), nonché degli artt. 13, 14, 15 d.l. n. 350/2001 e 2697c.c., rilevante e artt. 360 n. 3 c.p.c. e 62 d.lgs. n. 546/1992”, laRic. n. 9678/2019 – u.p. 9 aprile 2026 est. Napolitano A.Numero registro generale 9678/2019Numero sezionale 225/2026contribuente censura la sentenza impugnata per avere addossato suNumero di raccolta generale 18654/2026di lei l’onere di dimostrare la veridicità delle proprie dichiarDatza ipoubnbili cadziio ne 09/06/2026emersione delle attività finanziarie detenute all’estero.Secondo la contribuente, le dichiarazioni avrebbero efficaciaprobatoria preclusiva, con la conseguenza che dovrebbe esserel’amministrazione a provare la non veridicità delle dichiarazioni diemersione.5.1. Il motivo è infondato.Questa Corte, con giurisprudenza consolidata, afferma che, in casodi contestazione, l’onere della prova della sussistenza deipresupposti per l’applicazione di disposizioni tributarie speciali “difavore” per il contribuente è a carico di quest’ultimo (ex coeteris,Cass., sez. 5-, Sentenza n. 34577 del 30/12/2019, Rv. 656734 – 01;cfr. anche Cass., sez. 5 -, Ordinanza n. 30776 del 06/11/2023, Rv.669735-01; Cass., sez. 5 -, Sentenza n. 38722 del 06/12/2021, Rv.663099 - 01).6. Con il sesto motivo di ricorso, rubricato “Omesso esame di fattodecisivo per il giudizio rilevante ex artt. 360 n. 5 c.p.c. e 62 d.lgs. n.546/1992”, la contribuente censura la sentenza impugnata nellaparte in cui ha affermato che ella non avrebbe sufficientementedimostrato di aver maturato i crediti oggetto di rimpatrio in una dataanteriore al 31/12/2008, requisito temporale previsto dall’art. 13 bis,comma 6, d.l. n. 78 del 2009.In particolare, secondo la contribuente, i fatti decisivi di cui la C.T.R.avrebbe omesso l’esame sarebbero i seguenti: 1) l’essere stata laAlbertini amministratrice della società P P [OSCURATO:PERSONA] fino al31 gennaio 2009; 2) il fatto che gli stanziamenti per il compensodell’amministratore venivano effettuati al termine dell’esercizio (dinorma a giugno); 3) il fatto che la somma erogata alla Albertini trail 2003 e il 2008 era inferiore agli stanziamenti risultanti dallescritture contabili; 4) il fatto che la società di cui la Albertini eraamministratrice non era “esterovestita”, ma aveva effettivamentesede nel Principato di Monaco.Ric. n. 9678/2019 – u.p. 9 aprile 2026 est. Napolitano A.Numero registro generale 9678/2019Numero sezionale 225/2026Numero di raccolta generale 18654/20266.1. Il motivo è inammissibile.Data pubblicazione 09/06/2026Esso non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, che haaccolto l’appello dell’amministrazione affermando che lacontribuente non aveva prodotto documenti aventi data certacomprovanti la deduzione di aver detenuto all’estero, nonsuccessivamente alla data del 31/12/2008, attività finanziarie“scudabili”,La sentenza impugnata è tutta incentrata sulla assenza didocumenti, anche provenienti dalla banca monegasca, che comprovile affermazioni della contribuente circa la detenzione all’estero, nonoltre il [OSCURATO:DATA_NASCITA], di attività finanziarie scudabili.All’uopo, la C.T.R. precisa che le perizie prodotte dalla contribuentenon bastano a suffragare le sue ragioni, in mancanza di unadocumentazione bancaria di prima mano oggettivamenteverificabile.I fatti asseritamente non esaminati, enunciati nel motivo in esame,si pongono dunque fuori dal perimetro della ratio decidendi dellasentenza impugnata.7. Con il settimo motivo di ricorso, rubricato “Violazione o falsaapplicazione degli artt. 2702 e 2704 c.c., 13 d.l. n. 78/2009,rilevante ex art. 360, n. 3 c.p.c. e 62 d.lgs. n. 546/1992”, lacontribuente censura la sentenza impugnata per avere negato cheuna ricognizione di debito sottoscritta di pugno dal debitore siaidonea prova di esistenza del credito rimpatriato, vantato dallacontribuente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], amministratore esocio della società P P [OSCURATO:PERSONA].7.1. Il motivo è inammissibile.La C.T.R., nella sentenza impugnata, ha affermato che agli atti nonerano stati prodotti documenti aventi data certa che attestasserol’esistenza e l’entità di attività finanziarie detenute dalla contribuenteall’estero alla data del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Ric. n. 9678/2019 – u.p. 9 aprile 2026 est. Napolitano A.Numero registro generale 9678/2019Numero sezionale 225/2026Impinge, allora, nel merito della valutazione probatoria la censura inNumero di raccolta generale 18654/2026esame, tesa ad accreditare la veridicità della ricognizione Ddaita dpuebbliictaozio ne 09/06/2026fatta dal pastorello alla odierna contribuente.La C.T.R., dal canto suo, ha spiegato che la ricognizione non ha datacerta anteriore al 31/12/2008.La mancanza di data certa, nell’ottica del giudice di appello, è, alcontrario di quanto si afferma nel motivo di ricorso in esame,rilevante al fine del giudizio di inidoneità probatoria delladichiarazione rispetto al fatto, addotto dalla contribuente, di averdetenuto le somme “scudate” quali attività finanziarie all’esteroprima del [OSCURATO:DATA_NASCITA].8. Con l’ottavo motivo di ricorso, rubricato “Omesso esame di fattodecisivo per il giudizio rilevante ex artt. 360, n. 5 c.p.c. e 62 d.lgs.n. 546 del 1992”, la contribuente censura la sentenza impugnata peraver affermato, in contrasto col tenore di un documento, che dalleprove acquisite agli atti del giudizio non sarebbe ricavabile ladimostrazione della esistenza del credito vantato dalla contribuentenei confronti del Pastorello, amministratore e socio della società P PSport Management, sorto anteriormente al 31/12/2008.8.1. Il motivo è inammissibile.Esso impinge nel merito della valutazione probatoria compiuta dalgiudice di appello, tentando di devolvere a questa Corte unaquestione di fatto, relativa all’apprezzamento delle risultanzeistruttorie, che non le compete.9. Con il nono motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art. 43d.P.R. n. 600/1973, così come modificato dall’art. 1, commi 131 e132, l. n. 208/2015, rilevante ex artt. 360, n. 4 c.p.c. e 62 d.lgs. n.546 del 1992”, la contribuente censura la sentenza impugnata pernon aver dichiarato la C.T.R. la decadenza dell’Ufficio dal potere diaccertamento, non potendo l’amministrazione beneficiare, ai finidella notifica dell’avviso di accertamento, del raddoppio dei termini.9.1. Il motivo è infondato.Ric. n. 9678/2019 – u.p. 9 aprile 2026 est. Napolitano A.Numero registro generale 9678/2019Numero sezionale 225/2026Questa Corte afferma, con giurisprudenza consolidatasi nel tempo,Numero di raccolta generale 18654/2026che “in tema di accertamento tributario, il raddoppio deDi atta epurbmblicianziio ne 09/06/2026previsti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF e 57 deld.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA consegue, nell'assetto anteriore allemodifiche di cui al d.lgs. n. 128 del 2015, alla ricorrenza di seri indizidi reato che facciano insorgere l'obbligo di denuncia penale,indipendentemente dall'effettiva presentazione della stessa,dall'inizio dell'azione penale e dall'accertamento del reato nelprocesso” (ex coeteris, Cass., Sez. 5-, Ordinanza n. 22337 del13/09/2018, Rv. 650508 - 01).Ne consegue che, all’atto della ripresa fiscale in questione, il terminedi decadenza, raddoppiato, non era ancora maturato.10. Con il decimo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenzaper omessa motivazione, rilevante ex artt. 111, comma 7, Cost., 36d.lgs. n. 546 del 1992, 132 c.p.c., 360, n. 4 c.p.c. e 62 d.lgs. n. 546del 1992”, la contribuente censura la sentenza impugnata per averela C.T.R., con motivazione apodittica, respinto i motivi di appelloincidentale da lei proposti in relazione alla illegittimità delle sanzionie alla quantificazione degli interessi operata dall’amministrazione.10.1. Il motivo è fondato.La motivazione con la quale la C.T.R. ha rigettato l’appelloincidentale condizionato proposto dalla contribuente in relazione allairrogazione delle sanzioni e alla quantificazione degli interessi suicapitali ripresi a tassazione è, effettivamente, apodittica e laconica,sicché si impone il rinvio al giudice del merito affinché riesamini lequestioni, poste nelle controdeduzioni depositate in appello dallacontribuente, relative alla legittimità delle sanzioni irrogate negliavvisi di accertamento impugnati e alla quantificazione degliinteressi computati sulle somme riprese a tassazione, tenendocomunque presente che l’atto di irrogazione delle sanzioni n.T65IRTL00049/2013 è stato oggetto, nel corso del giudizio, didefinizione agevolata.Ric. n. 9678/2019 – u.p. 9 aprile 2026 est. Napolitano A.Numero registro generale 9678/2019Numero sezionale 225/202611. L’undicesimo motivo di ricorso, rubricato “IrriducibileNumero di raccolta generale 18654/2026contraddittorietà o illogicità manifesta della motivazione, Draitlae pvubabnlictaezio ne 09/06/2026ex artt. 360, n. 5 c.p.c. e 62 d.lgs. n. 546 del 1992”, è statoespressamente proposto in subordine rispetto al precedente motivodi ricorso, sicché esso è da considerarsi assorbito.12. Il dodicesimo motivo di ricorso, rubricato “Violazione degli artt.91 e 92 c.p.c. e 15 d.lgs. n. 546 del 1992, rilevante ex artt. 360, n.4 c.p.c. e 62 d.lgs. n. 546 del 1992”, ed attinente alla liquidazionedelle spese di lite, è assorbito dall’accoglimento del decimo motivodi ricorso.13. In conclusione, il ricorso è fondato quanto al decimo motivo,assorbiti l’undicesimo e il dodicesimo, ed è rigettato nel resto.La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto e la causa èrinviata, anche per le spese, alla CGT-2 del Veneto, in diversacomposizione. P.Q.MDichiara cessata la materia del contendere con riferimento all’atto diirrogazione delle sanzioni n. T65IRTL00049/2013.Accoglie il ricorso quanto al decimo motivo, assorbiti l’undicesimo eil dodicesimo motivo, e lo rigetta nel resto.Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviala causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado del Veneto, in diversa composizione.Così deciso, in Roma, il 9 aprile 2026.Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Lucio NapolitanoRic. n. 9678/2019 – u.p. 9 aprile 2026 est. Napolitano A.