CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11852/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FORLI' dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il Tribunale di Forlì, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] 5 141gf di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. tra i fatti oggetto delle sentenze di condanna emesse da: Tribunale di Bologna il 17/06/2014, irrevocabile il 24/2/2017, reati di cui agli artt. 81, 648, 640 e 494 cod. pen. commessi in data antecedente e prossima al 20 ottobre 2009; Tribunale di Bologna, Sezione Distaccata di Imola, del 13/6/2013, irrevocabile il 22/6/2017, reato di cui all'art. 337 cod. pen. commesso a [OSCURATO:PERSONA] il 19 dicembre 2009; Tribunale di Bologna, Sezione Distaccata di Imola, il 30/10/2012, irrevocabile il 21/12/2017, reato di cui all'art. 334 cod. pen., commesso a [OSCURATO:PERSONA] il 31 agosto 2009; Rilevato che con il ricorso, in due distinti ma complementari motivi, si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen. evidenziando che la conclusione sarebbe errata in quanto il Tribunale non avrebbe tenuto nel dovuto conto degli elementi indicati dalla difesa anche in una memoria da cui emergerebbe la presenza degli indici richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per il riconoscimento della continuazione e ciò anche considerato che la ludopatia da cui è affetto il ricorrente; Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l'identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo, a fronte della disomogeneità delle violazioni e della estemporaneità delle stesse, non sia desumibile dagli atti dai quali, peraltro, non emerge alcun effettivo nesso eziologico con la ludopatia per cui non è possibile ritenere che questi siano il frutto di una originaria ideazione unitaria (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della 1somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammiss P.Q.M